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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21822/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; -/ OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio della motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore di quello di Tivoli; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto sulla questione di competenza si è formato il giudicato in seguito alla mancata impugnazione della stessa da parte dell'imputato in sede di legittimità dopo la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Ancona; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura l'errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dei benefici e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di censure proposte nell'atto di appello e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata; Considerato che il terzo motivo, relativo all'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione dopo la pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. e anche la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; -/ OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio della motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore di quello di Tivoli; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto sulla questione di competenza si è formato il giudicato in seguito alla mancata impugnazione della stessa da parte dell'imputato in sede di legittimità dopo la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Ancona; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura l'errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dei benefici e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di censure proposte nell'atto di appello e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata; Considerato che il terzo motivo, relativo all'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione dopo la pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. e anche la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris