CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27974/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'assise d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025, la Corte di assise di appello diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la qualeil condannato [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il provvedimento dideterminazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale il 4ottobre 2024, lamentando, in particolare, l’inserimento nel primo cumuloparziale della condanna alla pena di trenta anni di reclusione, inflittagli consentenza del 23 marzo 2023, irrevocabile il 23 gennaio 2024, per omicidioaggravato commesso il 31 luglio 1996. Il richiedente deduceva che ladetenzione relativa a tale titolo era iniziata i l 18 gennaio 2021,successivamente all’ultima delle detenzioni da lui sofferte, e che, pertanto,detta condanna avrebbe potuto essere inserita in un diverso cumulo parziale,insieme alle condanne riportate per reati commessi prima di tale nuovo inizio dicarcerazione e dopo l’espiazione delle pene oggetto dei precedenti cumuli.Secondo la prospettazione difensiva, la preferenza per il criterio della data diesecuzione della pena, anche in rapporto alla condanna per il reato associativopermanente fino al 1° maggio 2019, inserita dal pubblico ministero in un quartocumulo, avrebbe consentito, per effetto dell’applicazione del criterio moderatoredi cui all’art. 78 cod. pen., una riduzione della pena residua di circa cinque anni,con anticipazione del fine pena dal 2047 al 2042.La Corte è pervenuta al rigetto osservando che il provvedimento dicumulo del pubblico ministero fosse ossequioso del principio espresso da questaCorte di legittimità, secondo cui, in tema di esecuzione delle pene concorrenti,nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione giàsofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrottidi carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reaticommessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nelsingolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale checomporti l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte perreati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod.proc. pen. (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01).2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Jappelli, denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio dimotivazione.Deduce in particolare il ricorrente che, a fronte di due possibili percorsiinterpretativi circa l’inserimento della condanna da ultimo riportata nel primo onel terzo cumulo parziale, la Corte di assise di appello di Napoli avrebbeprescelto quello meno favorevole per il condannato, in violazione del principiodel favor rei, omettendo di esplicitare le ragioni per le quali aveva privilegiato lasoluzione interpretativa più afflittiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnataordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La questione devoluta con il ricorso è se la condanna alla pena di trentaanni di reclusione, inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio aggravatocommesso il 31 luglio 1996, potesse essere inserita in un cumulo parzialediverso da quello individuato dal pubblico ministero e ritenuto corretto dalgiudice dell’esecuzione, in ragione della data di inizio della relativa esecuzione edel principio del favor rei, così da pervenire ad un fine pena più favorevole per ilcondannato.La risposta deve muovere dalle coordinate tracciate da Sez. 1, n. 9277 del01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589 - 01, che, in una fattispecie di reati commessiin tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi,ha escluso la possibilità di ricorrere ad un cumulo indiscriminato e globale, alquale detrarre unitariamente la carcerazione presofferta.Il principio, che costituisce il necessario punto di partenza nellaricostruzione del rapporto esecutivo, è stato affermato nei seguenti termini:«Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi dicarcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tuttele pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamentedetratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essereimputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessisuccessivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto,cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reatogiudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzioneeventualmente sofferta ingiustamente».Nello stesso solco si collocano gli arresti che hanno precisato le modalitàoperative della formazione progressiva dei cumuli parziali. Sez. 1, n. 7762 del24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01, ha chiarito che «In tema di esecuzione,qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione diquest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, sideve procedere ad ulteriore cumulo, il quale deve comprendere, oltre alla penainflitta per il nuovo illecito, la parte risultante dal cumulo precedente, nonancora espiata o conteggiata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dalcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., e decorre dalla data dell'ultimoreato, se commesso durante l'espiazione della pena precedente, oppure dalsuccessivo arresto, se avvenuto dopo l'interruzione dell'esecuzione».Il medesimo principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 12937 del12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181 - 01, secondo cui, quandodurante l’espiazione di una pena determinata con provvedimento di cumulovenga emessa una condanna per reato commesso anteriormente a quelli giàinclusi nel cumulo, la pena da eseguire va determinata detraendo il presoffertorelativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest’ultima, sommandol’eventuale residuo alla pena complessiva già indicata nel primo provvedimentodi cumulo e applicando, infine, gli ordinari criteri in materia di esecuzione.A tali coordinate si è conformata anche Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023,Piccolo, Rv. 285537 - 01, che ha ribadito la necessità di ordinarecronologicamente reati e periodi di carcerazione, di detrarre ciascun periodo dalcumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza e diapplicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. nell’ambito del singolocumulo parziale. La ragione del principio è evidente: il criterio moderatoreopera sul cumulo correttamente formato e non consente di alterare, secondoconvenienza, la sequenza legale dei rapporti esecutivi.3. Il giudice dell’esecuzione si è correttamente conformato a tali principi,avendo escluso che la condanna per l’omicidio aggravato potesse essereindifferentemente collocata in cumuli parziali diversi sulla sola base dellamaggiore convenienza del risultato finale.La prospettazione difensiva muove, infatti, dall’assunto che, a fronte didue possibili percorsi ricostruttivi, debba essere prescelto quello meno gravosoper il condannato; assunto che può trovare ingresso solo quando la diversaimputazione della pena ai cumuli parziali discenda da criteri alternativiegualmente legittimi, e non quando essa si risolva nell’alterazione dellasequenza legale di formazione dei cumuli.È in questa prospettiva che la difesa richiama Sez. 1, n. 17503 del13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01, evocandone il principio secondo cui,«In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse neiconfronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione diuna pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione dicumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sinoalla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazionedel criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessiin seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più penepossano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimidella data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione,occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione diciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per ilcondannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo aventevalenza generale nell'ambito penale».Il richiamo a tale arresto non conduce, tuttavia, all’accoglimento dellaprospettazione difensiva.La pronuncia, nella parte in cui valorizza il principio del favor rei qualecriterio di preferenza tra soluzioni ricostruttive entrambe legittime, si ponecome arresto isolato rispetto all’orientamento consolidato sopra richiamato, giàaffermato da Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589 - 01, e poiribadito, quanto alle modalità di formazione progressiva dei cumuli parziali, daSez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01, da Sez. 1, n. 12937del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181 - 01, nonché, da ultimo, daSez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01.A tale indirizzo, anteriore e successivo alla decisione invocata dalricorrente, deve essere data continuità, poiché esso àncora la formazione deicumuli parziali alla successione cronologica dei reati e dei periodi di detenzione,impedisce l’imputazione di carcerazione anteriore a pene relative a reatisuccessivi e limita l’operatività dell’art. 78 cod. pen. al singolo cumulo parzialecorrettamente individuato.Il principio del favor rei non consente, infatti, di prescindere dallasequenza legale di formazione dei cumuli, né di scegliere, tra aggregazioni nonequivalenti sul piano giuridico, quella in concreto più favorevole al condannato.Esso opera, piuttosto, come criterio di interpretazione e applicazione di istitutigià correttamente ricostruiti secondo la disciplina positiva, non come regolasostitutiva dei criteri legali di imputazione della pena ai diversi cumuli parziali.Nel caso in esame, la difesa non individua un vizio nella sequenzacronologica posta a fondamento del provvedimento di cumulo, ma sollecita unadiversa aggregazione delle pene in ragione del risultato finale più favorevole.Una simile impostazione non può essere accolta, perché postula proprio quellafungibilità tra cumuli parziali che l’indirizzo consolidato esclude.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]