CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9164/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliai in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N. 16, in persona dell’amministratore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 18-20 ACIREALE, in persona dell’amministratore, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania n. 2396 /201 8 , pubblicata in data15 novembre 201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevatoche 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di immobili (garage-depositi), siti in Acireale e costituenti parte del piano cantinato del Condominio di via Mandorle nn. 18/20, a seguito di infiltrazioni di umidità provenienti dai soprastanti corpi edilizi (aree a verde, scarichi dei servizi degli appartamenti del piano rialzato), convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni. I convenuti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il Condominio di via Mandorle nn. 18-20 in Acireale ed il Condominio di via Mandorle n. 16 Acireale. Autorizzata la chiamata in causa, i due Condomini si costituivano in giudizio. Il Tribunale, all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, in parziale accoglimento della domanda, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il Condominio di via Mandorle nn. 18/20 in Acireale all’esecuzione dei lavori di ripristino e rigettava la domanda di risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell’immobile a decorrere dal mese di dicembre 2008, ritenendo, altresì,insussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda nei confronti del Condominio di via Mandorle n. 16. 2. La sentenza veniva impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito della costituzione dei due Condomini, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello principale e ritenuto assorbito quello incidentale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore delle parti appellate. Ha osservato, in primo luogo, che gli appellanti, nelle conclusioni esposte nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avevano chiesto ‹‹il risarcimento danni da mancato utilizzo per le mensilità maturate dal dicembre 2008 al soddisfo››; per tale ragione, secondo la Corte territoriale, il Tribunale correttamente non si era pronunciato in ordin e ai danni riferibili al periodo anteriore al dicembre 2008, dovendo la domanda di risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell’immobile sino al luglio 2007 essere considerata domanda nuova.Ha, inoltre, ritenuto inammissibile anche il motivo di gravame concernente la domanda di risarcimento dei danni riferita al periodo dal dicembre 2008 in poi, rilevando la genericità dell’impugnazione in quanto inidonea a confutare e contrastare le specifiche ragioni addotte dal Tribunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Mandorle n. 18/20 in Acireale ed il Condominio di via Mandorle n. 16 Acireale resistono con separati controricorsi. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il Condominio di via Mandorle 18/20 in Acireale hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo di impugnazione , d educendo l a ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.››, i ricorrenti lamentano che anche la Corte d’appello, come il Tribunale, avrebbe omesso di considerare la domanda, formulata in primo grado e riproposta in sede di gravame, di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da mancato utilizzo dei locali danneggiati a far data dal luglio 2003 fino all’atto di citazione. 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art, 360 n. 3 e 4, c od. proc. civ. , i ricorrenti rimarcano che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto nuova la domanda di risarcimento dei danni subiti dagli immobili a causa del mancato utilizzo a decorrere dal 2003 e fino alla data di citazione di primo grado, incorrendo nella violazione della norma evocata in rubrica. 3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha posto a loro carico le spese di lite sia in favore degli originari convenuti, sebbene fossero risultati soccombenti in appello, sia nei confronti del Condomin io di via Mandorle n. 16 in Acireale, sebbene non lo avessero convenuto in giudizio in primo grado il Condominio di via Mandorle , né ave ssero svolto domanda nei suoi confronti. 4. Il ricorso è improcedibile in quanto non è stata prodotta copia autentica della sentenza notificata con relata di notificazione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione –adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. –il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato della parte ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386). Siffatta prova di resistenza, nel caso di specie, dà esito negativo, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 15 novembre 2018 ed il ricorso è stato notificato il 15 marzo 2019. 5. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per assoluta violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto i ricorrenti: a) omettono di riprodurre, direttamente o almeno indirettamente, in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente all’atto, il contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in relazione al quale questa Corte avrebbe dovuto interpretare le conclusioni che vengono riprodotte, carenza questa decisiva alla luce di quanto affermato dal giudice di primo grado che viene riprodotto in chiusura alla pagina 6 ed all’inizio della pagina 7 del ricorso; b) ma, soprattutto , omettono di localizzare in questo giudizio la citazione stessa, la comparsa conclusionaledi primo grado, la sentenza di primo grado e l’atto di appello e ciò pur dichiarando espressamente che il ricorso su di essi si fonda, astenendosi sia dal precisare se detti atti siano stati prodotti e dove in questo giudizio di legittimità, sia sulla base del principio di diritto di cui a Cass., sez. U, n. 22726 del 2011, assumendo – al fine di esentarsi dall’onere di produzione di cui all’art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., previsto a pena di improcedibilità – alla loro presenza nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, eventualmente acquisito in quello di appello, o nel fascicolo di parte in esso presente (Cass., sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). 6. Anche il terzo motivo non si sottrae alla declarat oria d’inammissibilitàsotto entrambi i profili denunciati. Il primo profilo della censura, afferente all’addebito delle spese nei confronti dei convenuti, costituisce un “non motivo”, dato che suppone che la statuizione sulle spese cada per l’accoglimento dei primi due motivi. Il secondo profilo di censura fatto valere con il mezzo in esame è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ. Si osserva, al riguardo, che, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza, mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo, bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass., sez. 6 - 3, 14/01/2022, n. 1123; Cass., sez. 2, 14/04/2016, n. 7401; Cass. , sez. 3, 26/02/2008, n. 5027). Inoltre, sel'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass., sez. 2, 14/04/2016, n. 7401; Cass.,sez. 1, 14/05/2012, n. 7431). 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, in favore d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.250,00per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore del Condominio di via Mandorle 16 in Acireale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore del Condominio di via Mandorle 18/20 in Acireale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.250,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo d