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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 agosto 2021

Cassazione n. 08626/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Genova rigettava l'istanza presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] Orsini de Marzo, con la quale si chiedeva annullare il decreto di sequestro preventivo emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con riguardo al reato di cui all'art. 173, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; travisamento normativo; plurime erronee interpretazioni delle disposizioni sostanziali richiamate nel provvedimento.

Il Tribunale - che si sarebbe espresso con motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - avrebbe errato, innanzitutto, nel sostenere la confisca obbligatoria del "Trittico della Crocifissione e Santi", delle quattro mezze colonne e delle tre cornici in origine applicate nella parte superiore delle tavole del "Trittico", ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen.; il reato contestato alle indagate - danti causa del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - sarebbe infatti quello di cui all'art. 173, d.

Igs. n. 42 del 2004, che non consente la confisca obbligatoria, a differenza delle fattispecie di cui agli artt. 174 e 178, stesso decreto.

Il sequestro in esame, dunque, sarebbe stato disposto soltanto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, poi, il Tribunale avrebbe richiamato anche l'art. 174 appena citato, con la giurisprudenza che ne consente la confisca; si tratterebbe, tuttavia, di un riferimento del tutto errato.

Per un verso, infatti, si potrebbe ritenere che il Collegio abbia confuso tale fattispecie con quella effettivamente contestata alle venditrici dell'opera, per l'appunto ai sensi dell'art. 173; per altro verso, il richiamo potrebbe esser legato al passaggio motivazionale che accenna all'intenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di esportare il bene, in assenza, tuttavia, di qualunque riscontro.

Si ribadisce, sul punto, che il reato di cui all'art. 174 è estraneo alla contestazione (mossa alle venditrici, mentre nessuna coinvolge il ricorrente), anche nella forma tentata, e che, comunque, l'art. 56 cod. pen. non potrebbe di certo esser ravvisato una disponibilità di un attestato di libera circolazione del bene, peraltro legittimamente ottenuto e mai utilizzato.

Palesemente apparente, ancora, sarebbe la motivazione laddove richiama l'onere di diligenza che il ricorrente avrebbe dovuto assolvere, in vista dell'acquisto del Trittico, così come il vantaggio che lo stesso avrebbe ottenuto dal reato (così da non potersi ritenere terzo), quale l'aver acquistato un bene altrimenti inalienabile (carattere che, peraltro, il bene non avrebbe in termini assoluti).

Così, impropriamente, facendo coincidere il vantaggio con il reato stesso; - le stesse contestazioni, poi, sono mosse in punto di periculum in mora, riconosciuto con argomento del tutto viziato.

L'ordinanza, in particolare, non conterebbe motivazione circa la. consistenza di tale requisito, che, per contro, avrebbe dovuto esser riscontrato - con caratteri di attualità e concretezza - nell'ottica del sequestro impeditivo disposto; il Collegio, dunque, avrebbe dovuto indicare quali elementi mostrerebbero la permanenza di un collegamento tra il bene e gli indagati, nonostante la formale proprietà di un terzo (quale il ricorrente).

Il Tribunale, ancora, avrebbe fatto coincidere il periculum con l'assunto dell'accusa oggetto di accertamento del processo di cognizione, senza peraltro considerare che la finalità della norma incriminatrice non è quella di far tornare un bene nella disponibilità di colui che lo ha alienato senza autorizzazione.

Sotto altro profilo, poi, si osserva che se il ricorrente avesse davvero voluto esportare l'opera, non si sarebbe' munito di regolare autorizzazione, né l'avrebbe lasciata "inutilizzata" per quasi un anno, fino al sequestro del bene; con la precisazione, peraltro, che l'avvenuta revoca della stessa autorizzazione escluderebbe ex se il pericolo dell'esportazione, salvo immaginare che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia intenzione di fare, senza il provvedimento, quello che non aveva fatto nella disponibilità dello stesso.

Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

4. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che i profili oggettivi della vicenda non costituiscono materia dibattuta, apparendo pacifico che: a) l'opera d'arte in questione - già posta nel castello medioevale di Camino, bene vincolato da decenni perché di interesse storico ed artistico particolarmente importante - doveva ritenersi "immobile per destinazione", quindi anch'esso vincolato, e non poteva essere rimosso o alienato in assenza di autorizzazione ministeriale; b) [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dello stesso trittico, l'aveva posto in vendita, pur in mancanza del provvedimento, così alienandolo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - tramite una casa d'aste di Genova - per la somma di centomila euro; c) il dipinto - munito di un attestato di libera circolazione del 2018 - era stato infine recuperato presso un restauratore di Pavia, mentre le quattro semicolonne e le tre cornici che in origine erano state applicate sulla parte superiore del trittico erano state rinvenute presso il domicilio italiano del ricorrente/acquirente; d) quest'ultimo aveva infine querelato la casa d'aste (come si legge nell'impugnazione), ritenendosi truffato.

5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata risulta viziata, innanzitutto, con riguardo al requisito della buona fede, di centrale rilievo per la figura del terzo, che è stato escluso in capo al ricorrente con argomento del tutto carente.

Il Tribunale, in particolare, ha sostenuto che l'Orsini de Marzo - sapendo che il bene proveniva dal castello di Camino, come da pubblicazione presso la casa d'aste - era tenuto, per ciò stesso, ad informarsi quanto all'esistenza di eventuali ostacoli o limiti giuridici all'alienabilità: a giudizio del Collegio di merito, infatti, "bastava una richiesta alla Sovrintendenza competente per il Castello da cui il bene proveniva per appurare l'esistenza del vincolo."

6. Con questo argomento, tuttavia, l'ordinanza non ha considerato affatto le (pacifiche) modalità con le quali il ricorrente era divenuto proprietario del bene, ossia non attraverso una vendita diretta da parte delle indagate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma presso una nota casa d'aste di Genova, alla quale le stesse venditrici si erano rivolte.

Tale circostanza, non certo secondaria nell'ottica della buona fede del terzo, non ha costituito oggetto di alcuna considerazione da parte del Tribunale, se non nella misura in cui - con l'argomento già richiamato, qui non condiviso - è stata implicitamente ritenuta subvalente rispetto ad un onere di diligenza che comunque graverebbe sull'acquirente, come se la casa d'aste non rivestisse alcun ruolo nell'acquisto o non assumesse alcuna responsabilità quanto al regime di circolazione del bene trattato.

7. A tale riguardo, peraltro, la motivazione del provvedimento risulta viziata anche sotto un diverso profilo, nella parte in cui associa il rilievo della mancanza di buona fede (esclusa nei termini indicati) non alla fattispecie di reato ascritta alle indagate - art. 173, d.

Igs. n. 42 del 2004 - ma alla diversa condotta di cui all'art. 174, stesso decreto, che, tuttavia, non è contestata alle venditrici; né, peraltro, lo è all'acquirente, neppure nella forma tentata, così risultando questo richiamo privo di qualsiasi apparente giustificazione, oltre che foriero di possibile confusione quanto all'effettivo titolo di reato.

8. Osserva poi il Collegio che le considerazioni appena espresse, in realtà, potrebbero perdere efficacia qualora, aderendo all'impostazione offerta dallo stesso ricorrente, il vincolo sull'opera fosse ricondotto nell'alveo dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come peraltro confermato dalla lettura del decreto genetico dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, infatti, il sequestro non finalizzato alla confisca - ossia non disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - implica soltanto il collegamento tra la cosa ed il reato, non tra il reato ed il suo autore, sicché possono essere sequestrate anche cose di proprietà di un terzo, se la loro libera disponibilità può favorire la prosecuzione del reato stesso.

8.1. Anche sotto questo secondo profilo, tuttavia, il ricorso merita accoglimento.

8.2. L'ordinanza impugnata, infatti, risulta sostenuta da una motivazione carente quanto al periculum in mora, riscontrato nel fatto che lasciare il bene nella disponibilità del ricorrente protrarrebbe la condotta illecita, "impedendo al bene, "immobile per destinazione", di essere nel luogo dove doveva restare"; ebbene, questa affermazione non può esser ammessa con un carattere così assoluto, neppure in sede cautelare, perché muove dal presupposto - non corretto - che nessuna tutela potrebbe mai esser adottata verso il terzo, anche qualora gli fosse riconosciuta la buona fede.

Per contro, un tale profilo psicologico - se valutato, prima ancora che riscontrato - ben potrebbe incidere sulla destinazione del bene, anche in questa fase incidentale; come, peraltro, correttamente riconosciuto anche dal G.i.p. che, adottando la misura, aveva ravvisato proprio l'eventualità che il bene potesse esser "trasferito a terzi di buona fede, compromettendo definitivamente l'interesse tutelato dalla norma penale".

8.3. A sostegno dell'esigenza cautelare, peraltro, non può esser richiamato neppure il secondo argomento usato dal Tribunale, che - superato il timore di una cattiva conservazione del bene, ipotizzato dal G.i.p. senza argomenti - ha valorizzato il pericolo di dispersione dell'opera, "atteso che Orsini de [OSCURATO:PERSONA] si era attivato per esportare il trittico, allontanandolo addirittura dall'Italia".

Ebbene, anche un tale argomento risulta privo di qualunque sostegno investigativo, quindi apparente, dato che - per emergenza pacifica, presente anche nell'ordinanza - il trittico in sequestro era stato rinvenuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso un restauratore di Pavia, ed il relativo attestato di libera circolazione, poi revocato, risultava rilasciato dall'anno precedente senza che l'opera fosse stata mai portata all'estero.

9. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Genova rigettava l'istanza presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] Orsini de Marzo, con la quale si chiedeva annullare il decreto di sequestro preventivo emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con riguardo al reato di cui all'art. 173, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; travisamento normativo; plurime erronee interpretazioni delle disposizioni sostanziali richiamate nel provvedimento. Il Tribunale - che si sarebbe espresso con motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - avrebbe errato, innanzitutto, nel sostenere la confisca obbligatoria del "Trittico della Crocifissione e Santi", delle quattro mezze colonne e delle tre cornici in origine applicate nella parte superiore delle tavole del "Trittico", ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen.; il reato contestato alle indagate - danti causa del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - sarebbe infatti quello di cui all'art. 173, d. Igs. n. 42 del 2004, che non consente la confisca obbligatoria, a differenza delle fattispecie di cui agli artt. 174 e 178, stesso decreto. Il sequestro in esame, dunque, sarebbe stato disposto soltanto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale avrebbe richiamato anche l'art. 174 appena citato, con la giurisprudenza che ne consente la confisca; si tratterebbe, tuttavia, di un riferimento del tutto errato. Per un verso, infatti, si potrebbe ritenere che il Collegio abbia confuso tale fattispecie con quella effettivamente contestata alle venditrici dell'opera, per l'appunto ai sensi dell'art. 173; per altro verso, il richiamo potrebbe esser legato al passaggio motivazionale che accenna all'intenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di esportare il bene, in assenza, tuttavia, di qualunque riscontro. Si ribadisce, sul punto, che il reato di cui all'art. 174 è estraneo alla contestazione (mossa alle venditrici, mentre nessuna coinvolge il ricorrente), anche nella forma tentata, e che, comunque, l'art. 56 cod. pen. non potrebbe di certo esser ravvisato una disponibilità di un attestato di libera circolazione del bene, peraltro legittimamente ottenuto e mai utilizzato. Palesemente apparente, ancora, sarebbe la motivazione laddove richiama l'onere di diligenza che il ricorrente avrebbe dovuto assolvere, in vista dell'acquisto del Trittico, così come il vantaggio che lo stesso avrebbe ottenuto dal reato (così da non potersi ritenere terzo), quale l'aver acquistato un bene altrimenti inalienabile (carattere che, peraltro, il bene non avrebbe in termini assoluti). Così, impropriamente, facendo coincidere il vantaggio con il reato stesso; - le stesse contestazioni, poi, sono mosse in punto di periculum in mora, riconosciuto con argomento del tutto viziato. L'ordinanza, in particolare, non conterebbe motivazione circa la. consistenza di tale requisito, che, per contro, avrebbe dovuto esser riscontrato - con caratteri di attualità e concretezza - nell'ottica del sequestro impeditivo disposto; il Collegio, dunque, avrebbe dovuto indicare quali elementi mostrerebbero la permanenza di un collegamento tra il bene e gli indagati, nonostante la formale proprietà di un terzo (quale il ricorrente). Il Tribunale, ancora, avrebbe fatto coincidere il periculum con l'assunto dell'accusa oggetto di accertamento del processo di cognizione, senza peraltro considerare che la finalità della norma incriminatrice non è quella di far tornare un bene nella disponibilità di colui che lo ha alienato senza autorizzazione. Sotto altro profilo, poi, si osserva che se il ricorrente avesse davvero voluto esportare l'opera, non si sarebbe' munito di regolare autorizzazione, né l'avrebbe lasciata "inutilizzata" per quasi un anno, fino al sequestro del bene; con la precisazione, peraltro, che l'avvenuta revoca della stessa autorizzazione escluderebbe ex se il pericolo dell'esportazione, salvo immaginare che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia intenzione di fare, senza il provvedimento, quello che non aveva fatto nella disponibilità dello stesso. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 4. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che i profili oggettivi della vicenda non costituiscono materia dibattuta, apparendo pacifico che: a) l'opera d'arte in questione - già posta nel castello medioevale di Camino, bene vincolato da decenni perché di interesse storico ed artistico particolarmente importante - doveva ritenersi "immobile per destinazione", quindi anch'esso vincolato, e non poteva essere rimosso o alienato in assenza di autorizzazione ministeriale; b) [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dello stesso trittico, l'aveva posto in vendita, pur in mancanza del provvedimento, così alienandolo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - tramite una casa d'aste di Genova - per la somma di centomila euro; c) il dipinto - munito di un attestato di libera circolazione del 2018 - era stato infine recuperato presso un restauratore di Pavia, mentre le quattro semicolonne e le tre cornici che in origine erano state applicate sulla parte superiore del trittico erano state rinvenute presso il domicilio italiano del ricorrente/acquirente; d) quest'ultimo aveva infine querelato la casa d'aste (come si legge nell'impugnazione), ritenendosi truffato. 5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata risulta viziata, innanzitutto, con riguardo al requisito della buona fede, di centrale rilievo per la figura del terzo, che è stato escluso in capo al ricorrente con argomento del tutto carente. Il Tribunale, in particolare, ha sostenuto che l'Orsini de Marzo - sapendo che il bene proveniva dal castello di Camino, come da pubblicazione presso la casa d'aste - era tenuto, per ciò stesso, ad informarsi quanto all'esistenza di eventuali ostacoli o limiti giuridici all'alienabilità: a giudizio del Collegio di merito, infatti, "bastava una richiesta alla Sovrintendenza competente per il Castello da cui il bene proveniva per appurare l'esistenza del vincolo." 6. Con questo argomento, tuttavia, l'ordinanza non ha considerato affatto le (pacifiche) modalità con le quali il ricorrente era divenuto proprietario del bene, ossia non attraverso una vendita diretta da parte delle indagate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma presso una nota casa d'aste di Genova, alla quale le stesse venditrici si erano rivolte. Tale circostanza, non certo secondaria nell'ottica della buona fede del terzo, non ha costituito oggetto di alcuna considerazione da parte del Tribunale, se non nella misura in cui - con l'argomento già richiamato, qui non condiviso - è stata implicitamente ritenuta subvalente rispetto ad un onere di diligenza che comunque graverebbe sull'acquirente, come se la casa d'aste non rivestisse alcun ruolo nell'acquisto o non assumesse alcuna responsabilità quanto al regime di circolazione del bene trattato. 7. A tale riguardo, peraltro, la motivazione del provvedimento risulta viziata anche sotto un diverso profilo, nella parte in cui associa il rilievo della mancanza di buona fede (esclusa nei termini indicati) non alla fattispecie di reato ascritta alle indagate - art. 173, d. Igs. n. 42 del 2004 - ma alla diversa condotta di cui all'art. 174, stesso decreto, che, tuttavia, non è contestata alle venditrici; né, peraltro, lo è all'acquirente, neppure nella forma tentata, così risultando questo richiamo privo di qualsiasi apparente giustificazione, oltre che foriero di possibile confusione quanto all'effettivo titolo di reato. 8. Osserva poi il Collegio che le considerazioni appena espresse, in realtà, potrebbero perdere efficacia qualora, aderendo all'impostazione offerta dallo stesso ricorrente, il vincolo sull'opera fosse ricondotto nell'alveo dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come peraltro confermato dalla lettura del decreto genetico dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, infatti, il sequestro non finalizzato alla confisca - ossia non disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - implica soltanto il collegamento tra la cosa ed il reato, non tra il reato ed il suo autore, sicché possono essere sequestrate anche cose di proprietà di un terzo, se la loro libera disponibilità può favorire la prosecuzione del reato stesso. 8.1. Anche sotto questo secondo profilo, tuttavia, il ricorso merita accoglimento. 8.2. L'ordinanza impugnata, infatti, risulta sostenuta da una motivazione carente quanto al periculum in mora, riscontrato nel fatto che lasciare il bene nella disponibilità del ricorrente protrarrebbe la condotta illecita, "impedendo al bene, "immobile per destinazione", di essere nel luogo dove doveva restare"; ebbene, questa affermazione non può esser ammessa con un carattere così assoluto, neppure in sede cautelare, perché muove dal presupposto - non corretto - che nessuna tutela potrebbe mai esser adottata verso il terzo, anche qualora gli fosse riconosciuta la buona fede. Per contro, un tale profilo psicologico - se valutato, prima ancora che riscontrato - ben potrebbe incidere sulla destinazione del bene, anche in questa fase incidentale; come, peraltro, correttamente riconosciuto anche dal G.i.p. che, adottando la misura, aveva ravvisato proprio l'eventualità che il bene potesse esser "trasferito a terzi di buona fede, compromettendo definitivamente l'interesse tutelato dalla norma penale". 8.3. A sostegno dell'esigenza cautelare, peraltro, non può esser richiamato neppure il secondo argomento usato dal Tribunale, che - superato il timore di una cattiva conservazione del bene, ipotizzato dal G.i.p. senza argomenti - ha valorizzato il pericolo di dispersione dell'opera, "atteso che Orsini de [OSCURATO:PERSONA] si era attivato per esportare il trittico, allontanandolo addirittura dall'Italia". Ebbene, anche un tale argomento risulta privo di qualunque sostegno investigativo, quindi apparente, dato che - per emergenza pacifica, presente anche nell'ordinanza - il trittico in sequestro era stato rinvenuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso un restauratore di Pavia, ed il relativo attestato di libera circolazione, poi revocato, risultava rilasciato dall'anno precedente senza che l'opera fosse stata mai portata all'estero. 9. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per
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