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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 44433/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ... visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è svolto in fatto e involge questioni di valutazione alternativa delle prove non ammissibili nel giudizio di legittimità a fronte delle logiche argomentazioni della sentenza impugnata sul punto dell'efficacia drogante dello stupefacente (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato le concrete modalità del fatto (cessione a favore di minori) e "la negativa personalità dell'imputato" inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] rel t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ... visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è svolto in fatto e involge questioni di valutazione alternativa delle prove non ammissibili nel giudizio di legittimità a fronte delle logiche argomentazioni della sentenza impugnata sul punto dell'efficacia drogante dello stupefacente (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato le concrete modalità del fatto (cessione a favore di minori) e "la negativa personalità dell'imputato" inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] rel t
Sentenza Cassazione n. 44433/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris