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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29850/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N8204) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 337, cod. pen..

Il ricorso denuncia violazione dell'art. 316, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha confermato il sequestro conservativo della somma di 855 euro, a garanzia del pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo.

Si sostiene che la somma in sequestro sarebbe esorbitante rispetto all'ammontare delle spese processuali, ma l'assunto è puramente ipotetico. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N8204) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 316, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha confermato il sequestro conservativo della somma di 855 euro, a garanzia del pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo. Si sostiene che la somma in sequestro sarebbe esorbitante rispetto all'ammontare delle spese processuali, ma l'assunto è puramente ipotetico. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 29850/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris