Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00433/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Perla LORI, che, riportandosi al ricorso del Pubblico ministero, conclude per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito.

Udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che discute i motivi di ricorso, si riporta alla propria memoria in atti chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata,il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città,che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto-fine di estorsione,aggravata dal metodo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1-12). 1.1.In particolare, il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezzadella partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1, e pur ravvisandoli in relazione al delitto-fine di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso di cui al capo 12, ha esclusola circostanza aggravante nella declinazione dell’agevolazione mafiosa, e non ha ravvisato le esigenze cautelariper difetto del requisito dell’attualità.

2. Ricorre per cassazione, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione nella parte in cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo eper la circostanza aggravante di cui all’art. 416 - bis .1 cod. pen., sub specie della agevolazione mafiosa, attraverso una lettura parcellizzata delle emergenze investigative e con motivazione illogica e contraddittoria.

In particolare, ci si duole che non siano state adeguatamente valutate le ulteriori conversazioni segnalate nelle pagine 7 e 8 dell’atto di ricorso.

Il riferimento è ad alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva una stima tale nei suoi confronti da aver detto a [OSCURATO:PERSONA] (chiamato “barbetta”) che laddove fosse morto avrebbe dovuto assumere come proprio punto di riferimento l’[OSCURATO:PERSONA].

Si menzionano altre conversazioni intercorse tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in cui gli stessi cercherebbero di vendere al [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario del [OSCURATO:PERSONA], delle bibite sottocosto,in quanto provento di truffe.

Viene menzionata una conversazione tra i medesimi interlocutori, in cui emergerebbe il prestito di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente censura l’affermazione che relega a mera relazione amicale i rapporti dell’indagato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi esponenti apicali del clan Gagliano, in contrasto con le evidenze delle intercettazioni,che danno conto del rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] si attiva per assicurargli tutela legale, sollecitando i difensori per ottenerne la scarcerazione, e mostrandosi disponibile a ogni sua esigenza, nonché del non occasionale sostentamento offerto da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA].

Si segnala la contraddizione interna all’ordinanza impugnata che, per un verso, ha ravvisato la circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al delitto fine, dall’altro , afferma che il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] non è finalizzato al rafforzamento della consorteria mafiosa.

Allo stesso modo, è segnalata la illogicità della affermazione che definisce neutrale la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli incontri presso la Casa del popolo,che è il luogo in cui gli esponenti del clan di Gagliano si incontravano e dove regolavano i conti anche commettendo reati.

Così facendo i Giudici del territorio hanno illogicamente ampliato il perimetrodella complicità compiacente.

2.2. Con il secondo motivo,si denunciano analoghi vizi con riguardo al profilo delle esigenze cautelari, escluse in relazione al delitto di cui al capo 12, nonostante sia stata ravvisata anche la circostanza aggravante del metodo mafioso, sul rilievo dell’assenza di attualità in ragione dello stato di incensuratezza, dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] sconosciuto ai collaboratori di giustizia, e del tempo trascorso dai fatti.

La censura del ricorrente si incentra sulla persistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], che fondail pericolo di reiterazione, in quanto la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti contigui al clan Gagliano risulta costante nel tempo dal 2014, anche condividendo con i medesimi soggetti affari illeciti.

3. Ha depositato memoria il difensore dell’indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale propugna la inammissibilità del ricorso, in quanto riversato nel merito e generico.

Si sostiene che il ricorso non spiegherebbe in che modo il contenuto di quelle conversazioni – alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa - sarebbe tale da scardinare il ragionamento sotteso alla decisione cautelare; in sostanza, non solo non viene specificato il significante (e non già il significato) dell’elemento indiziario che si ritiene omesso nella valutazione complessiva del provvedimento gravato, ma neppure ne viene dedotta la sua decisività.

In realtà, il ricorrente persegue una non consentita rilettura delle fonti di prova nel senso favorevole all’accoglimento della tesi accusatoria.

Allega copia della ordinanza del Tribunale distrettuale con la quale ha negato la sussistenza di gravità indiziaria rispetto all’ipotesi partecipativa contestata all’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo coincidente con il proprio stato detentivo e per il periodo successivo allo stesso, ciò che consente di escludere qualsiasi valenza indiziaria rispetto alla premura dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] detenuto e in generale rispetto alla relazione personale mantenuta con quest’ultimo, poiché non coperta dalla contestazione partecipativa,che parte dal 2014.

Quanto al capo 12 si sostiene, come da allegazione documentale, che la persona offesa sia stata smentita dagli atti di indagine, altresì richiamandosi s.i.t. dalle quali emerge come [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di atti vessatori e violenti da parte del Purcaro.

Conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio. 2.In primo luogo, va precisato che la produzione documentale allegata alla memoria difensiva non è consentita dinanzi alla Corte di cassazione, con essa , di fatto,invocandosi un terzo grado di giudizio di merito , e, comunque, deve ricordarsi che, i n tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al Tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente ( Sez. 3 n.23151 del 24/01/2019, Rv. 275982).

3. Nel merito, come premesso, il ricorso è fondato.

3.1. L’ordinanza impugnata si presta alle censure del ricorrente, non avendo fatto buon governo della regula iuris affermata – fin dall’arresto delle Sezioni Unite Mannino (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670), - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, secondo cuila condotta di partecipazione - che è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi- può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - , idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n.38786 del 23/05/2017 Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064).

In tal senso , si è ritenuto che la prova dell’appartenenza al sodalizio possa essere desunta dall’accertamento dell’assistenza legale fornita a un partecipe e all’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita, giacchè al fine del consolidamento dell’associazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati (Sez.3 n. 12705 del 15/02/2019 , Rv. 275478 ) .

In sostanza, si dice, non è necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa ( Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv.266064).

3.2. Il ricorrente haenucleato, nella fattispecie in esame, quali specifici indicatori fattuali rilevanti per la valutazione della affiliazione del Basileal clan di Gagliano, la costante frequentazione con esponenti apicali, la sua frequentazione della ‘Casa del popolo’, ovvero del luogo nel quale gli esponenti del sodalizio si incontravano regolarmente, e dove regolavano i conti anche commettendo reati; il sostentamento assicurato dall’indagato ai detenuti ; l’interessamento per le loro sorti ei prestiti in danaro in loro favore.

3.3. È, in tale contesto che va collocata l'accertata , abituale , risalente, frequentazione del ricorrente con esponenti apicali del clan , non potendo considerarsi priva di significato la circostanza cheegli abbia dimostrato di potersi interfacciare direttamente con loro, avendo accesso alle riunioni in cui si pianificava l’attività e si regolavano i conti.

Ed è la corretta lettura del contesto indiziario che rende illogica la motivazione del provvedimento impugnato , nella parte in cui relega a mera relazione amicale i rapporti dell’indagato con esponenti apicali del clan Gagliano, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le evidenze consegnate dalle intercettazioni, che riflettono, piuttosto, il rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] si attiva per assicurargli tutela legale, sollecitando i difensori per ottenerne la scarcerazione, e mostrandosi disponibile a ogni sua esigenza, nonché il non occasionale sostentamento offerto dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], certo non valorizzabile in termini di mera solidarietà umana .

Si tratta , piuttosto, di circostanze che, unitariamente valutate, rendono irrazionali le conclusioni del Tribunale del riesame.

3.4. Procedendo a una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, il Tribunale distrettuale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà spiegare sulla base di quali elementi possa ritenersi che un soggetto - che, pure non risultando raggiunto da indizi circa la sottoposizione a un rituale di affiliazione, nondimeno, è stato riconosciuto gravemente indiziato della commissione di specifici reati-fine (estorsione aggravata dal metodo mafioso) – il quale godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", assicurava il sostentamento di esponenti apicali della consorteria mafiosa, mostrava interesse e preoccupazione per le loro sorti, frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali, p ossa ritenersi estraneo alle dinamiche associative, alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali, atteso che le intercettazioni segnalate nel ricorso danno conto non solo di contatti, relazioni e frequentazione, ma della commissione di specifici reati - fine, della privilegiata possibilitàdi interloquire con esponenti mafiosi , della frequentazione del "luogo di appuntamenti" dei sodali, anche intrattenendo con i medesimi movimentazioni di denaro,se è vero che le intercettazioni danno conto di prestiti di danaro in favore di [OSCURATO:PERSONA].

4. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà rivalutare, alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali , il tema della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti ricadute sulla configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, in relazione al delitto di cui al capo 12, e delle stesse esigenze cautelari, ponendo attenzione valutativa alla c ircos t anza, segnalata dal ricorrente, che la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti contigui al clan Gagliano risulta costante nel tempo fin dal 2014, egli anche condividendo con i medesimi soggetti anche affari illeciti.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Perla LORI, che, riportandosi al ricorso del Pubblico ministero, conclude per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito. Udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che discute i motivi di ricorso, si riporta alla propria memoria in atti chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata,il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città,che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto-fine di estorsione,aggravata dal metodo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1-12). 1.1.In particolare, il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezzadella partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1, e pur ravvisandoli in relazione al delitto-fine di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso di cui al capo 12, ha esclusola circostanza aggravante nella declinazione dell’agevolazione mafiosa, e non ha ravvisato le esigenze cautelariper difetto del requisito dell’attualità. 2. Ricorre per cassazione, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione nella parte in cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo eper la circostanza aggravante di cui all’art. 416 - bis .1 cod. pen., sub specie della agevolazione mafiosa, attraverso una lettura parcellizzata delle emergenze investigative e con motivazione illogica e contraddittoria. In particolare, ci si duole che non siano state adeguatamente valutate le ulteriori conversazioni segnalate nelle pagine 7 e 8 dell’atto di ricorso. Il riferimento è ad alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva una stima tale nei suoi confronti da aver detto a [OSCURATO:PERSONA] (chiamato “barbetta”) che laddove fosse morto avrebbe dovuto assumere come proprio punto di riferimento l’[OSCURATO:PERSONA]. Si menzionano altre conversazioni intercorse tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in cui gli stessi cercherebbero di vendere al [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario del [OSCURATO:PERSONA], delle bibite sottocosto,in quanto provento di truffe. Viene menzionata una conversazione tra i medesimi interlocutori, in cui emergerebbe il prestito di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente censura l’affermazione che relega a mera relazione amicale i rapporti dell’indagato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi esponenti apicali del clan Gagliano, in contrasto con le evidenze delle intercettazioni,che danno conto del rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] si attiva per assicurargli tutela legale, sollecitando i difensori per ottenerne la scarcerazione, e mostrandosi disponibile a ogni sua esigenza, nonché del non occasionale sostentamento offerto da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala la contraddizione interna all’ordinanza impugnata che, per un verso, ha ravvisato la circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al delitto fine, dall’altro , afferma che il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] non è finalizzato al rafforzamento della consorteria mafiosa. Allo stesso modo, è segnalata la illogicità della affermazione che definisce neutrale la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli incontri presso la Casa del popolo,che è il luogo in cui gli esponenti del clan di Gagliano si incontravano e dove regolavano i conti anche commettendo reati. Così facendo i Giudici del territorio hanno illogicamente ampliato il perimetrodella complicità compiacente. 2.2. Con il secondo motivo,si denunciano analoghi vizi con riguardo al profilo delle esigenze cautelari, escluse in relazione al delitto di cui al capo 12, nonostante sia stata ravvisata anche la circostanza aggravante del metodo mafioso, sul rilievo dell’assenza di attualità in ragione dello stato di incensuratezza, dell’essere il [OSCURATO:PERSONA] sconosciuto ai collaboratori di giustizia, e del tempo trascorso dai fatti. La censura del ricorrente si incentra sulla persistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], che fondail pericolo di reiterazione, in quanto la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti contigui al clan Gagliano risulta costante nel tempo dal 2014, anche condividendo con i medesimi soggetti affari illeciti. 3. Ha depositato memoria il difensore dell’indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale propugna la inammissibilità del ricorso, in quanto riversato nel merito e generico. Si sostiene che il ricorso non spiegherebbe in che modo il contenuto di quelle conversazioni – alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa - sarebbe tale da scardinare il ragionamento sotteso alla decisione cautelare; in sostanza, non solo non viene specificato il significante (e non già il significato) dell’elemento indiziario che si ritiene omesso nella valutazione complessiva del provvedimento gravato, ma neppure ne viene dedotta la sua decisività. In realtà, il ricorrente persegue una non consentita rilettura delle fonti di prova nel senso favorevole all’accoglimento della tesi accusatoria. Allega copia della ordinanza del Tribunale distrettuale con la quale ha negato la sussistenza di gravità indiziaria rispetto all’ipotesi partecipativa contestata all’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo coincidente con il proprio stato detentivo e per il periodo successivo allo stesso, ciò che consente di escludere qualsiasi valenza indiziaria rispetto alla premura dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] detenuto e in generale rispetto alla relazione personale mantenuta con quest’ultimo, poiché non coperta dalla contestazione partecipativa,che parte dal 2014. Quanto al capo 12 si sostiene, come da allegazione documentale, che la persona offesa sia stata smentita dagli atti di indagine, altresì richiamandosi s.i.t. dalle quali emerge come [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di atti vessatori e violenti da parte del Purcaro. Conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio. 2.In primo luogo, va precisato che la produzione documentale allegata alla memoria difensiva non è consentita dinanzi alla Corte di cassazione, con essa , di fatto,invocandosi un terzo grado di giudizio di merito , e, comunque, deve ricordarsi che, i n tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al Tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente ( Sez. 3 n.23151 del 24/01/2019, Rv. 275982). 3. Nel merito, come premesso, il ricorso è fondato. 3.1. L’ordinanza impugnata si presta alle censure del ricorrente, non avendo fatto buon governo della regula iuris affermata – fin dall’arresto delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670), - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, secondo cuila condotta di partecipazione - che è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi- può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - , idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n.38786 del 23/05/2017 Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064). In tal senso , si è ritenuto che la prova dell’appartenenza al sodalizio possa essere desunta dall’accertamento dell’assistenza legale fornita a un partecipe e all’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita, giacchè al fine del consolidamento dell’associazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati (Sez.3 n. 12705 del 15/02/2019 , Rv. 275478 ) . In sostanza, si dice, non è necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa ( Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv.266064). 3.2. Il ricorrente haenucleato, nella fattispecie in esame, quali specifici indicatori fattuali rilevanti per la valutazione della affiliazione del Basileal clan di Gagliano, la costante frequentazione con esponenti apicali, la sua frequentazione della ‘Casa del popolo’, ovvero del luogo nel quale gli esponenti del sodalizio si incontravano regolarmente, e dove regolavano i conti anche commettendo reati; il sostentamento assicurato dall’indagato ai detenuti ; l’interessamento per le loro sorti ei prestiti in danaro in loro favore. 3.3. È, in tale contesto che va collocata l'accertata , abituale , risalente, frequentazione del ricorrente con esponenti apicali del clan , non potendo considerarsi priva di significato la circostanza cheegli abbia dimostrato di potersi interfacciare direttamente con loro, avendo accesso alle riunioni in cui si pianificava l’attività e si regolavano i conti. Ed è la corretta lettura del contesto indiziario che rende illogica la motivazione del provvedimento impugnato , nella parte in cui relega a mera relazione amicale i rapporti dell’indagato con esponenti apicali del clan Gagliano, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le evidenze consegnate dalle intercettazioni, che riflettono, piuttosto, il rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] si attiva per assicurargli tutela legale, sollecitando i difensori per ottenerne la scarcerazione, e mostrandosi disponibile a ogni sua esigenza, nonché il non occasionale sostentamento offerto dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], certo non valorizzabile in termini di mera solidarietà umana . Si tratta , piuttosto, di circostanze che, unitariamente valutate, rendono irrazionali le conclusioni del Tribunale del riesame. 3.4. Procedendo a una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, il Tribunale distrettuale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà spiegare sulla base di quali elementi possa ritenersi che un soggetto - che, pure non risultando raggiunto da indizi circa la sottoposizione a un rituale di affiliazione, nondimeno, è stato riconosciuto gravemente indiziato della commissione di specifici reati-fine (estorsione aggravata dal metodo mafioso) – il quale godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", assicurava il sostentamento di esponenti apicali della consorteria mafiosa, mostrava interesse e preoccupazione per le loro sorti, frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali, p ossa ritenersi estraneo alle dinamiche associative, alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali, atteso che le intercettazioni segnalate nel ricorso danno conto non solo di contatti, relazioni e frequentazione, ma della commissione di specifici reati - fine, della privilegiata possibilitàdi interloquire con esponenti mafiosi , della frequentazione del "luogo di appuntamenti" dei sodali, anche intrattenendo con i medesimi movimentazioni di denaro,se è vero che le intercettazioni danno conto di prestiti di danaro in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà rivalutare, alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali , il tema della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti ricadute sulla configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, in relazione al delitto di cui al capo 12, e delle stesse esigenze cautelari, ponendo attenzione valutativa alla c ircos t anza, segnalata dal ricorrente, che la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti contigui al clan Gagliano risulta costante nel tempo fin dal 2014, egli anche condividendo con i medesimi soggetti anche affari illeciti. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al T
Sentenza Cassazione n. 00433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris