CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 13609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO diMILANO, depositata il 09/06/2025 R.G.N. 1163/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1606/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di MilNaunmeoro hdi ara ccolta generale 13609/2026respinto il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenzDaat a pubblicazione 11/05/2026di primo grado che, in accoglimento della domanda di PietroLivraghi, aveva accertato il diritto del ricorrente – titolare apartire dal 1° maggio 2002 di pensione di anzianità a carico delPrivate – alla corretta riliquidazione della pensione, e, perl’effetto, aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA]: a) al ricalcolo del tetto dellapensione ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del 1996,ricomprendendo nella retribuzione imponibile tutte le vocipreviste in AGO per l’intera vita lavorativa del pensionato alledipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e non soltanto a partire dal 1°gennaio 1997; b) alla corretta individuazione del tetto maggioreo “più favorevole” tra i due contemplati dall’art. 3, comma 2,cit.; c) alla riliquidazione della pensione del ricorrente conapplicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tratrattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “piùfavorevole” correttamente individuato, dall’altro; d) allacorresponsione delle differenze di trattamento dovute sia per iratei già maturati e corrisposti (entro il termine triennale didecadenza) sia per quelli maturandi.1.1. La Corte d’appello ha innanzitutto affermato che, sullascorta di specifici precedenti di legittimità pronunciati inmateria, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaiaerogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici pressol’[OSCURATO:PERSONA], l’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996,stabilisce che l’importo della pensione va determinato nellamisura più favorevole tra a) l’ottanta percento della retribuzionepensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGOe b) l’ottantotto percento della retribuzione pensionabile- 2 -determinata ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), dellaN uml.e rno r.e gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026335 del 1995, precisando altresì che, quanto al primo tNeutmteoro, dis rai ccolta generale 13609/2026deve far riferimento alla nozione di retribuzioneDa,t a pubblicazione 11/05/2026onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplinagenerale dell’AGO.1.2. Ha inoltre osservato che, nella specie, non soltanto l’Inpsnon aveva dato prova di aver correttamente calcolato la quotaa) secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità,ma, anzi, il mancato rispetto di tali criteri poteva desumersidalla circolare dell’Ente secondo cui, ai fini del calcolo delparametro in questione nel periodo anteriore al 1° gennaio1997, avrebbe dovuto prendersi come retribuzione diriferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgentenormativa del Fondo.1.3. Ha evidenziato, infine, che era stata correttamenteformulata la domanda di condanna generica finalizzata allaliquidazione di eventuali differenze pensionistiche spettanti alricorrente, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva spiegato alcunadomanda riconvenzionale finalizzata all’accertamento negativodella sussistenza del danno prospettato, ragione per cui esulavadalla controversia ogni considerazione sul quantum degli importidel trattamento pensionistico.2. Avverso detta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato adue motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso, illustrato dasuccessiva memoria.3. All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]- 3 -1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, Npurmimeroo re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 100 c.p.c., peNru maevroe dri era ccolta generale 13609/2026la Corte d’appello riconosciuto in capo alla contropartDeat a pubblicazione 11/05/2026l’interesse a proporre azione giudiziaria per ottenerel’accertamento del diritto al ricalcolo del parametro massimo diraffronto stabilito dall’art. 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. n.562 del 1996, senza considerare l’assoluta irrilevanza, nel casoconcreto, di tale ricalcolo in misura più alta di quella effettuatadall’[OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente deduce che, sebbene errato, il calcolo delparametro massimo di cui alla lett. a) dell’art. 3, comma 2, cit.,effettuato al tempo della liquidazione della pensione erarisultato più elevato rispetto alla misura della pensione calcolatacome per legge. Pertanto, considerato che invece il tetto di cuialla lett. b) dell’art. 3, comma 2, cit., era meno favorevole,doveva ritenersi irrilevante il ricalcolo del parametro sub a) inmisura più alta rispetto a quella già determinata.L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interesse ad agire della controparte, chedev’essere concreto ed attuale, si identifica nel vantaggioeconomico che deriverebbe dal ricalcolo del parametro in unimporto più alto rispetto a quello individuato al momento dellaliquidazione. Rileva, tuttavia, che nella specie il pensionato nonaveva allegato, né tanto meno provato, che la pensione erastata decurtata per riportarla ad un parametro calcolato inmisura più bassa. Evidenzia, quindi, che l’azione giudiziaria erastata proposta in totale carenza di interesse, giacché qualsiasiaumento dell’importo del tetto di riferimento sarebbe stato, perla sua posizione, del tutto indifferente.2. Il motivo è inammissibile perché l’esame in questa sede dellaquestione relativa alla carenza di interesse ad agire è precluso- 4 -per effetto della formazione, sul punto, del giudicato espNulmiceirtoo re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026interno. Numero di raccolta generale 13609/20262.1. In linea di principio va ricordato che la carenzDaat a pubblicazione 11/05/2026dell’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche inmancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisceun requisito per la trattazione nel merito della domanda (v.Cass. n. 19268 del 2016 e Cass. n. 3330 del 2002; cfr. altresì,più di recente, Cass. n. 35052 del 2023, in motivazione). È statoprecisato che, qualunque sia la qualificazione si voglia attribuireall’interesse ad agire (cioè sia che lo si consideri comecondizione dell’azione sia che lo si reputi elemento costitutivodel diritto all’azione), la sentenza che statuisce sulla sua carenzaè una decisione in rito, suscettibile di acquisire autorità digiudicato solo all’interno dello stesso processo e non anche inun nuovo e autonomo giudizio (cfr. Cass. n. 18160 del 2015, alpunto 5 della motivazione).2.2. Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che nell’attod’appello l’[OSCURATO:PERSONA] si doleva, fra le altre cose, del fatto che il primoGiudice aveva erroneamente motivato circa l’interesse ad agire,sebbene l’Istituto non avesse mai sollevato tale questione (v.pag. 2, penultimo e terzultimo rigo).Di ciò si ha contezza attraverso l’esame diretto dell’atto diappello (esame da ritenersi consentito quando occorre verificarel’esistenza di un giudicato interno: cfr. Cass. n. 2533 del 2016),nel quale è stato espressamente dedotto che le considerazionirese dal primo Giudice in merito all’interesse ad agire eranopacifiche ma in concreto irrilevanti, in quanto non era mai statasollevata alcuna contestazione al riguardo.Ne deriva che, avendo il Tribunale affermato la sussistenzadell’interesse ad agire da parte del ricorrente e non avendo- 5 -l’[OSCURATO:PERSONA] proposto specifico motivo di appello, la reNluamteivroa re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026statuizione deve ritenersi passata in giudicato e, quNinumdeir,o dli ara ccolta generale 13609/2026questione non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Data pubblicazione 11/05/20262.3. È necessario aggiungere che, secondo le Sezioni Unite diquesta Corte, il difetto di interesse ad agire rientra nellacategoria di vizi che inficiano “requisiti fondanti” il processo, percui è estromesso dall’area di copertura del giudicato implicito,restando tuttavia salvo l’effetto preclusivo derivantedall’esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito edalla mancata impugnazione al riguardo (v. Cass., Sez. Un., n.24172 del 2025, al punto 9.1.1 della motivazione, pagg. 31 e32).3. Tramite il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., peravere la Corte territoriale condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delledifferenze sui ratei pensionistici nonostante questi non avesseneppure allegato la sussistenza dell’oggetto della pretesacondanna, cioè il diritto di credito alle citate differenze.L’Istituto rimarca che, quantunque avesse ammesso che il tettodi cui all’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996,era stato erroneamente determinato, fin dal primo grado avevadedotto che comunque, anche a voler applicare il correttocriterio di computo, l’importo del rateo pensionistico nonsarebbe stato modificato. Deduce che, al contrario di quanto siafferma nella sentenza impugnata, era il pensionato cheavrebbe dovuto provare, ai sensi dell’art. 2967 c.c., che la suapensione, una volta liquidata “a calcolo”, aveva subito unariduzione dell’importo perché superiore al tetto più favorevole.4. Il motivo è fondato.4.1. Per risalente insegnamento mai smentito (v. Cass. n. 153del 1983; Cass. n. 5416 del 1988; Cass. n. 3503 del 1992; Cass.- 6 -n. 7888 del 1997), ed anzi di recente ribadito (v. Cass. n. 3N0um1e9ro5 re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026del 2025; Cass. n. 27255 del 2025; Cass. n. 23855 delN 2um0e2ro4 di) r,a ccolta generale 13609/2026anche nel rito del lavoro è processualmente consentito azionarDeat a pubblicazione 11/05/2026la pretesa economica chiedendo solo una condanna generica.Peraltro, il precedente che negava l’ammissibilità anche inastratto della domanda dell’attore ab origine diretta soltanto aduna condanna generica (v. Cass. n. 17984 del 2022), risulta poidisatteso dalle Sezioni unite di questa Corte con la pronunciadel 12 ottobre 2022 n. 29862.Nell’arresto appena richiamato le Sezioni Unite hannoriaffermato il principio secondo cui la domanda di danno puòessere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere unacondanna generica, senza che sia necessario il consenso delconvenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione delprincipio di libera scelta delle forme di tutela offertedall’ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga,formulare domanda riconvenzionale di accertamentodell’insussistenza del danno: domanda che, se proposta,ribalterà sull’attore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontaredel danno (v. punto 2.2 della motivazione).4.2. Nella specie, l’[OSCURATO:PERSONA] non censura in alcun modo la sentenzaimpugnata laddove rileva che l’Istituto non ha propostodomanda riconvenzionale finalizzata a far accertarel’insussistenza del pregiudizio economico subito dallacontroparte e afferma, quindi, che, a causa di questa omissione,ogni questione relativa alla quantificazione del trattamentopensionistico esula dalla presente controversia (v., inparticolare, pag. 7).Al contrario di quanto sostiene il controricorrente, tuttavia, ciònon implica l’inammissibilità del motivo in esame a causadell’intervenuta formazione del giudicato interno in ordine alla- 7 -facoltà del pensionato di formulata una domanda limitata Naumlle’aron re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026riservando ad una successiva iniziativa processuNaumlee ro dli ara ccolta generale 13609/2026proposizione di domanda volta a determinare il quantum. EDdat a pubblicazione 11/05/2026infatti, le censure articolate nel secondo motivo di ricorsoimpugnata, ossia alla mancanza di prova in ordine al danno cheil controricorrente avrebbe subito per l’errore di calcolo delparametro oltre il quale non può riconosciuto l’importocomplessivo del trattamento pensionistico liquidatoesclusivamente in base al metodo retributivo. Non viene inrilievo, invece, il diverso profilo – sul quale si è pronunciata laCorte territoriale – dell’ammissibilità della domanda di condannain assenza di prova specifica del quantum del pregiudizio.4.3. Ciò chiarito, è utile rammentare il consolidato indirizzo, cheprende le mosse da Cass., Sez. Un., 23 novembre 1995, n.12103, secondo cui, ai fini della condanna generica alrisarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non èsufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorreanche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazioneprobabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto alrisarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non puòessere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciòche viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamentoin concreto del danno nella sua determinazione quantitativa,mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialitàdannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’andebeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria egenerica, in quanto ne costituiscono il presupposto (v. Cass. n.10453 del 2001, Cass. n. 1631 del 2009, Cass. n. 6235 del2018, Cass. n. 21326 del 2018 e Cass. n. 24058 del 2022).- 8 -Viceversa, il dissenso manifestato dal convenuto rispettNou maerlola re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026domanda di condanna articolata ab origine in forma geNnumeerroic dai r,a ccolta generale 13609/2026che deve tradursi in una domanda riconvenzionale dDait a pubblicazione 11/05/2026accertamento negativo della sussistenza del danno (v. Cass. n.25113 del 2017, cui ha aderito la sentenza impugnata), ha qualeunico effetto quello di onerare l’attore di dare piena provadell’esistenza del danno, con il divieto per il giudice di rimetterela determinazione del quantum ad un separato giudizio (suquest’ultimo profilo, in senso contrario, cfr. Cass. n. 4653 del2021, alle pagg. 16 e 17 della motivazione).Rimane comunque il fatto che, ai fini dell’accoglimento delladomanda di condanna generica al risarcimento del danno, èsufficiente che l’attore dimostri la colpa ed il nesso causale e chel’esistenza del danno appaia anche solo probabile, senzaperaltro che sia necessario che l’attore indichi le prove di cuiintende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur (v.nuovamente Cass., Sez. Un., n. 29862 del 2022).4.4. Su questo versante colgono senza dubbio nel segno ledoglianze dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale nella sostanza lamenta che la Corted’appello non ha ponderato le sue deduzioni difensive, articolatefin dal primo grado, secondo cui il ricalcolo del parametromassimo di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), cit., non avrebbedeterminato alcun effettivo incremento della pensione percepitadalla controparte. Ciò in quanto tale parametro, pur in effettinon correttamente determinato, era risultato comunque piùelevato rispetto alla pensione liquidata, sicché la stessa non erastata ridotta al fine di essere contenuta entro il limitedell’importo maggiormente favorevole.È evidente che il mancato apprezzamento di tali allegazioni, ilcui contenuto è stato dettagliatamente riportato in ricorso nelpieno rispetto del principio di autosufficienza imposto dall’art.- 9 -366, primo comma, n. 6), c.p.c. (v. pagg. 18 e ss.), implicNaum cehroe re gistro generale 20243/2025Numero sezionale 1606/2026la Corte d’appello non ha accertato, neppure in Ntuemremro dini rai ccolta generale 13609/2026squisitamente probabilistici, se l’errore dell’[OSCURATO:PERSONA] nel calcolDoat a pubblicazione 11/05/2026dell’importo massimo di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), cit., hadeterminato un effettivo decremento della pensione corrispostaal controricorrente.4.5. Non è influente, a questo scopo, il fatto che dalla circolareInps n. 200/1998, di cui si fa menzione nella sentenzaimpugnata (v. pag. 5), si evinca l’utilizzo, da parte dell’Istitutoprevidenziale, di un erroneo sistema di calcolo del tetto. Talecircostanza, pur idonea a dimostrare il fatto potenzialmentelesivo, non comporta ex se che il trattamento pensionistico inconcreto liquidato sia inferiore a quello che sarebbe spettato seil calcolo del tetto massimo fosse stato correttamenteeffettuato.Ciò che difetta, in sostanza, è la puntuale verifica in ordine allapotenzialità lesiva di tale violazione (peraltro ammessa dallostesso [OSCURATO:PERSONA]), che la Corte territoriale avrebbe dovuto condurre,sia pure in maniera sommaria, allo scopo di accertare laprobabile portata dannosa della condotta dell’Istituto. Ed infatti,la mancata proposizione della domanda riconvenzionale diaccertamento negativo del danno solleva l’attore dall’onere didare prova piena dell’esistenza del danno, ma non certo daquello di dimostrarne l’esistenza in temini quanto menosommari, giacché – è utile ribadire – nel caso di condannagenerica ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltantol’accertamento in concreto del danno nella sua dimensionequantitativa (v. ancora Cass. n. 21326 del 2018 e, soprattutto,Cass., Sez. Un., n. 12103 del 1995, nella cui motivazione sipuntualizza che anche nel di domanda originaria di condannagenerica il giudice deve valutare gli elementi dell’iter logico di- 10 -Numero registro generale 20243/2025una sentenza di condanna finale, fino alla valutazione positivaN umero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 13609/2026dell’esistenza del danno, ancorché a ciò si possa giungere, iDnat a pubblicazione 11/05/2026quest’ultima fase, non su base di certezza, propria dellasentenza definitiva, ma di probabilità).Di qui deriva la violazione di legge dedotta dall’Enteprevidenziale, posto che sarebbe spettato all’attore dedurre eprovare, sia pure soltanto in termini probabilistici, i riflessi chel’errore di calcolo compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto sultrattamento pensionistico in godimento.4.6. Risulta apodittica l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata (v. pag. 3), secondo cui dal contenuto del ricorsointroduttivo di primo grado, ove si specificavano le inesattezzenormative, modulari e di calcolo attribuite all’[OSCURATO:PERSONA],determinavano necessariamente un minore importo dellapensione e, quindi, giustificavano la condanna generica direttaalla riliquidazione del trattamento.Tale assunto, invero, non si confronta con le sopra ricordateallegazioni difensive dell’[OSCURATO:PERSONA], in base alle quali, come detto, nelcaso di specie l’errore di calcolo dell’importo massimo di cuiall’art. 3, comma 2, lett. a), cit., non ha avuto alcunaripercussione in senso riduttivo sulla pensione percepita dalcontroricorrente.4.7. A sostegno delle ragioni del pensionato non vale invocareil precedente di questa Corte costituito dall’ordinanza n. 12161del 2019, trattandosi – al contrario di quanto assume ilcontroricorrente – di decisione non pertinente rispetto al caso inesame.In quel giudizio la Corte d’appello aveva ritenuto che ilpensionato, il quale lamentava l’erroneità del calcolodell’importo massimo di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), cit.,avesse basato la sua domanda su una prospettazione del tutto- 11 -Numero registro generale 20243/2025astratta e non già su allegazioni specifiche relative al casoN umero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 13609/2026concreto. Data pubblicazione 11/05/2026Questa Corte, invece, ha rilevato che, in realtà, nei conteggicontenuti nell’atto di appello (che riprendevano quelli allegati alricorso introduttivo del giudizio) erano state illustrate leconseguenze, in termini di minore ammontare della pensione ingodimento, dell’errore commesso dall’Istituto previdenziale.È chiaro, dunque, che il richiamato precedente non è idoneo asupportare la tesi del controricorrente, giacché dimostra che alfine di ottenere la condanna generica alla riliquidazione dellapensione non basta dimostrare l’errore di calcolo dell’importomassimo ai sensi dell’art. 3 cit., ma è necessario allegare edimostrare (in termini, va ribadito, meramente probabilistici) glieffetti che tale errore ha prodotto sulla pensione liquidata.5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto.La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, che procederà adun nuovo esame della controversia avendo cura di valutare ladomanda tenendo presente che nel caso di domanda dicondanna generica il pensionato che si assume danneggiato dalcomportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a dimostrare, sia pure inmodo sommario, l’esistenza del fatto illecito e della suapotenzialità dannosa, in termini quanto meno probabilistici.Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato ilcompito di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia per un nuovo esame alla Corte- 12 -Numero registro generale 20243/2025d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda dNi umero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 13609/2026provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese- 13 -