CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 47560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ......1, .1_ - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'8 novembre 2021 il Tribunale di Marsala, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da MALTESE Angelo, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: - sentenza emessa il 21.04.2010 dal GIP del Tribunale di Marsala, confermata il 19.01.2011 dalla Corte di Appello di Palermo, irrevocabile il 7 marzo 2011; - sentenza emessa il 4 luglio 2014 dal Tribunale in composizione monocratica di Marsala all'esito di giudizio ordinario, confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 25.01.2017, irrevocabile il 5.10.2017. Rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed C 1.100,00 di multa la pena complessiva che dovrà essere espiata dall'istante in relazione ai reati unificati. Dichiarava inammissibile ogni altra richiesta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MALTESE Angelo deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla parte reiettiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando - per la parte contestata - concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in