CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 14580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2417/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore e domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Compenso ex art. 18, Legge n. 109/1994 – Presupposti R.G.N. 2417/2020 Ud. 09/05/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 2417/2020 – CC 09/05/2024 - Pagina nr. 2 di 7 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello Catanzaro n. 868/2019 depositata il 21/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 868/2019, pubblicata in data 21 giugno 2019, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellata e appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’altra appellata REGIONE [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]e totalmente accolto l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 28/2018 del 25 gennaio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] , infatti , aveva convenuto sia la [OSCURATO:PERSONA] sia la REGIONE [OSCURATO:PERSONA], riferendo di avere lavorato per l’ufficio del Commissario delegato all’emergenza ambientale nel settore rifiuti urbani nel territorio calabrese, partecipando ad un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un piano di raccolta differenziata. Sez. S4/L- R.G. 2417/2020 – CC 09/05/2024 - Pagina nr. 3 di 7 Aveva quindi chiesto riconoscersi il proprio diritto a conseguire l’incentivo ex art. 18, Legge n. 109/1994, agendo, in via subordinata, exart. 2041 c.c. 3. La Corte territoriale, da un lato, ha escluso la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, ha ritenuto infondata la domanda formulata nei confronti della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], argomentando che: − l'art. 18 della Legge n. 109/1994, nella versione vigente ratione temporis prevedeva che la ripartizione dei compensi per il personale interno avvenisse sulla base di modalità e criteri previsti in sede di contrattazione collettiva e, successivamente, recepiti anche in un regolamento dell’amministrazione, essendo peraltro necessaria la regolamentazione pattizia dei compensi accessori, essendo peraltro posta la regola inderogabile del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui il trattamento accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi, mentre invece l’appellante non aveva allegato e provato né i criteri fissati dalla contrattazione collettiva né la sussistenza di regolamenti amministrativi che fossero strettamente connessi a detta contrattazione collettiva; − tali carenze si riflettevano anche sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., non potendo quest’ultima essere accolta una volta che la domanda principale era stata disattesa per carenze probatorie; − l’insussistenza del diritto all’incentivo ex art. 18, Legge n. 109/1994 derivava ulteriormente dal fatto che l’attività dedotta dal ricorrente concerneva un contratto di fornitura o servizi, senza che fosse stato allegato che detti contratti Sez. S4/L- R.G. 2417/2020 – CC 09/05/2024 - Pagina nr. 4 di 7 comprendevano lavori con un rilievo superiore al 50% come previsto dall’art. 2, comma 1, Legge n. 109/1994. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata REGIONE [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio circostanze che non erano state contestate dalla REGIONE [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di prime cure, deducendo in particolare che il regolamento per la ripartizione dei compensi per il personale interno è stato invece approvato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello. 2. Il ricorso è inammissibile. Occorre rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., Sez. S4/L- R.G. 2417/2020 – CC 09/05/2024 - Pagina nr. 5 di 7 sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12355 del 2020; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014). Nel caso in esame la formulazione del ricorso è tale da non consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, non permettendo o comunque rendendo difficoltosa l'individuazione delle questioni sollevate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169),del resto neppure articolate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c. Le censure contenute nel ricorso – la cui rubrica, peraltro, omette persino di individuare le norme che si assume essere state violatedalla decisione impugnata –oscillano disorganicamente da deduzioni di error in iudicandoa doglianze circa la ricorrenza di un error in procedendo , senza peraltro riprodurre il tenore letterale degli atti di causa od operare la necessaria localizzazione dei medesimi, in tal modo omettendo di rispettare il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso è costituita dal fatto che lo stesso in ogni caso non si confronta con la prima ratio decidendi della decisione impugnata. Quest’ultima, infatti, ha disatteso la domanda dell’odierno ricorrente rilevando,da un lato, che quest’ultimo non aveva né allegato né provato l’avvenuta fissazione dei criteri di quantificazione del compenso ad opera della contrattazione collettivae, dall’altro lato, che Sez. S4/L- R.G. 2417/2020 – CC 09/05/2024 - Pagina nr. 6 di 7 fossero stati adottati gli atti regolamentari per le modalità di erogazione del compenso previsto dall'art. 18, Legge n. 109/1994che le amministrazioni sono chiamate ad emanare. Ratio, quest’ultima, che non viene investita adeguatamente, limitandosi il ricorrente ad invocare – nelle non perspicue deduzioni – l’applicabilitàal riguardo del principio di non contestazione, omettendo, tuttavia, di considerare che detto principio non può operare in relazione alle carenze assertive della parte sui fatti costitutivi della domanda , essendo onere del convenuto contestare i soli fatti che siano stati allegati e non quelli neppure dedotti. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri (nei cui confronti il ricorrente ha riproposto tutte le domande - v. pagg. 30 e 31 del ricorso -senza censurare il dichiarato difetto di legittimazione passiva e senza prospettare una notifica del ricorso avvenuta a mero fine di denuntiatio litis) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Nessuna statuizione in punto spese deve essere adottata per la REGIONE [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Sez. S4/L- R.G. 2417/2020 – CC 09/05/2024 - Pagina nr. 7 di 7 P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater,nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr