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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30765/2026

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la Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici perindeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici perindeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris