CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 22788/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AssuntaCocomello, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoProcedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20 giugno 2025, la Corte di appello di Lecceconfermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6.2.2023, con laquale l’odierno ricorrente, ritenuta la recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni due e mesi seidi reclusione, essendo stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 235,comma 3 cod. pen.Rigettava l’eccezione di nullità relativa al mancato rinvio perimpedimento dell’imputato, osservando che, benché, effettivamente, ilTribunale non si fosse pronunciato sul punto, avendo valutato solo lacontestuale richiesta di rinvio per impedimento del difensore, tuttavia, lanullità non sussisteva non essendo stato tempestivamente comunicatol’impedimento dell’imputato.Con riferimento alla contestazione relativa al riconoscimento dellarecidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., riteneva infondati i motivi diappello, avendo il giudice di primo grado correttamente argomentato sulpunto ed essendo il ricorrente gravato da plurime precedenti penali,anche gravi, di cui uno specifico risalente a tre anni prima l’episodio inesame, indicativo della pervicace volontà dell’imputato di sottrarsi allegittimo provvedimento di espulsione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato contestando la decisione della Corte territoriale conriferimento ad entrambi i motivi di impugnazione.Quanto alla eccezione di nullità, osserva che la tempestività dellacomunicazione dell’impedimento è richiesta solo al difensore, mentre l’art.420-ter cod. proc. pen. non la prevede per l’impedimento dell’imputato.Quanto alla questione relativa alla recidiva, lamenta che la Corteterritoriale abbia limitato il proprio sindacato ad un controllo formale,senza indagare se vi erano i presupposti sostanziali per riconoscerla, nonavendo verificato se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa diuna perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattorecriminogeno nella commissione del nuovo reato sub iudice.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto per motivi manifestamenteinfondati, deve essere dichiarato inammissibile.2. Quanto all’eccezione di nullità sollevata con il primo motivodi ricorso, si rileva che questa Corte, con plurime e costanti pronunce,ha affermato che «In tema di legittimo impedimento a comparire,sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e infunzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere ditempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altroprocesso dinanzi a diversa autorità giudiziaria [...].» (Sez.2, n. 27875del 02/03/2023, Rv. 284897 – 01). La Corte ha osservato che giànella sentenza n.12224/2015, Rv. 266437, si erano spiegateopportunamente le ragioni di lealtà processuale che impongono ancheall'imputato (oltre che al difensore) l'onere di pronta comunicazione:ragioni organizzative, l'esigenza di rispettare i tempi del giustoprocesso, evitare perdite di tempo e citazioni inutili di testimoni, particivili, consulenti e periti, e, infine, evitare che tutti i potenziali attoridel processo siano alla mercé di condotte speculative dell'imputato.3. Nel caso in esame, per quanto si apprende dalla sentenzaimpugnata, benché l’impegno sopravvenuto sia stato reso notoall’imputato e al suo difensore il 9.1.2023, questo è stato comunicatoal Tribunale di Brindisi solo il 31.1.2023 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intal modo certo non consentendo di adottare i provvedimenti necessaria riorganizzare il ruolo. L’eccezione di nullità, pertanto, pur se nonvagliata dal giudice di primo grado, deve ritenersi infondata.4. Quanto alla recidiva, «[...] intesa quale elemento sintomaticodi un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattoremeramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto acarico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cuiquesti risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare inconcreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapportoesistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne,verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa siaindicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"»(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01).La Corte di appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso,si è attenuta al principio di diritto appena richiamato. Ha infatti presoin considerazione i precedenti penali per apprezzare, alla luce delprofilo criminale che essi delineano, come la commissione del nuovoreato riveli una accresciuta capacità delinquenziale. Ha, infatti,evidenziato che l’ulteriore episodio criminoso, peraltro specificorispetto ad altro analogo reato, è indicativo della pervicace volontà delsoggetto di opporsi al legittimo provvedimento di espulsione. Ilriferimento alla pervicacia, benché sintetico, è espressivo di unaaccresciuta capacità delinquenziale.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ne consegue la condanna al pagamento delle speseprocessuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]