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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11677/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza emessa in data 15.12.2020 dal Tribunale di Parma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. per il capo 5), nonché concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando nei confronti del predetto la pena in anni I e mesi 7 di reclusione ed euro 140 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata di condanna degli imputati per gli episodi di furto loro rispettivamente ascritti ai capi da 1 a 5 .

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, in ordine all'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, contestata al capo 3), essendo erronea la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la partecipazione di tre persone al furto commesso nei confronti della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle intercettazioni 1065 e 1066, essendo intervenute tali conversazioni quando ancora gli imputati si trovavano alla sa, mentre il furto è avvenuto ben tre ore dopo; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è illogica laddove fonda la prova della sussistenza dell'aggravante sul fatto che la persona offesa Murelli avrebbe "visto tre persone aggirarsi alla festa prima della commissione del delitto", circostanza questa travisata dalla Corte territoriale, come si ricava dalle s.i.t. rese dal predetto;

2.2. con il secondo motivo, il vizio motivazione, in ordine all'aggravante della minorata difesa in relazione all'orario notturno, contestata al capo 3), atteso che l'orario notturno di commissione del fatto criminoso non è in sé automaticamente rilevante ai fini dell'aggravante , assumendo rilievo solo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata; il fatto che gli imputati possano aver profittato della disattenzione degli organizzatori, impegnati nelle operazioni di chiusura, è una circostanza del tutto indipendente ed autonoma rispetto all'orario notturno in cui il furto si è verificato;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. contestata al capo 4), per avere la Corte territoriale ritenuto che l'impossessamento della borsetta - che la proprietaria aveva lasciato incustodita a bordo dell'autovettura, prima di recarsi all'interno dell'autogrill mentre il marito l'attendeva all'esterno del veicolo- fosse caratterizzato dall'aggravante in questione; tuttavia, la borsetta della p.o. non può essere in alcun modo considerata alla stregua del "bagaglio del viaggiatore", rappresentando oggetto che fa parte ed è inerente all'abbigliamento femminile; inoltre la p.o. ha lasciato la borsetta incustodita a bordo dell'auto non per necessità e consuetudine ma per semplice comodità e noncuranza;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2), per avere la Corte territoriale ritenuto che il percorso effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Toncig fosse il medesimo e che i due imputati abbiano viaggiato insieme, laddove , come dimostrato dalle celle telefoniche, i due imputati hanno seguito percorsi differenti;

2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite, avendo la Corte territoriale inflitto una pena pressochè sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA] con la differenza che quest'ultimo ha partecipato a tutti e cinque gli episodi criminosi, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato solo ad uno di essi.

3. Hanno altresì proposto congiuntamente ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce:

3.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai capi 2 e 3, emergendo dalla Corte territoriale più che una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, un'ipotesi basata su tre fattori: assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato, coincidenza delle celle agganciate con la p.o. in ordine al capo 2 e, infine, coincidenza delle celle agganciate dal [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso) in relazione al capo 3; orbene, la formulazione o meno da parte dell'imputato di ipotesi alternative rispetto alla sua asserita responsabilità per i reati contestati non deve rientrare nella valutazione del Giudice; se così non fosse, si avrebbe un'inversione dell'onere della prova poiché si addebiterebbe all'imputato l'incombente di fornire lui stesso la prova della propria innocenza; in secondo luogo, la Corte non prende posizione sull'osservazione della difesa inerente all'ampio margine di copertura delle celle telefoniche, ma si limita a valorizzare la medesima copertura telefonica riscontrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]; infine, la confessione del [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere strumentale all'ottenimento di benefici in termini di trattamento sanzionatorio e non strumentalizzata per estendere la condanna verso altri correi;

3.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. contestata al capo 3) riguardo la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; in proposito si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite in data 8 novembre 2021 n. 40275, prevedendo che la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa e la sola situazione astratta del tempo di notte;

3.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'erronea applicazione della norma penale in relazione agli artt. 110 e 624 c.p., in relazione al capo 4) riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], emergendo dalla sentenza impugnata che nella ricostruzione dei fatti vi è stata confusione nella persona offesa, che non è stata in grado di assegnare i vari ruoli ai concorrenti; inoltre, la Corte territoriale non ha chiarito in cosa consistesse la condotta volta a distrarre la p.o. e comunque, il fatto che le persone offese si fossero prontamente accorte di quanto stesse accadendo, è sinonimo della inidoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA];3.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 110 e 624 c.p., contestate nel capo 4), riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergendo come lo Smargiassi si trovasse in prossimità dell'autovettura nell'attesa della moglie che era entrata nell'autogrill e dunque la sua posizione era quella della vigilanza dell'auto; lo stesso si è accorto immediatamente della sottrazione, tanto che ha allarmato i presenti, monitorando costantemente la borsetta sottratta, senza mai perderla di vista; nella fattispecie dunque si configura l'ipotesi del furto tentato, alla luce dei principi sanciti con la sentenza delle Sezioni Unite, 16 dicembre 2014, n. 52117, prevedendo che il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante la diretta osservazione da parte della persona offesa ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" hanno impedito la consumazione del delitto di furto restante allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; 3.5 con il quinto motivo il vizio di violazione di legge, in relazione all' art. 62 bis c.p. quanto ai capi 1, 2 e 3 per [OSCURATO:PERSONA] e al capo 4) riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale attribuito la medesima pena ai coimputati, senza concedere le attenuanti generiche e per avere riconosciuto la recidiva al [OSCURATO:PERSONA], imputato per un solo capo di imputazione, rendendo sproporzionato il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel loro complesso infondati.

1. Infondati sono i ricorsi proposti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il primo motivo, con il quale i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si dolgono della riconosciuta aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, contestata al capo 3 (furto perpetrato in Parma, presso il box cassa della manifestazione "Golese a tutta birra", approfittando della momentanea assenza dal box della p.o. -cassiere della manifestazione- [OSCURATO:PERSONA], penetrando all'interno del box rompendo la finestra del box in plexiglass, asportando uno zaino contenente la somma di C 9.000 circa, pari all'incasso della serata), è manifestamente infondato.

Il ricorrente, in proposito, omette di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dai giudici di merito, al fine di dar conto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., effettuando una lettura parcellizzata di essi, tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Invero, la partecipazione al fatto di almeno tre persone è stata ricavata dai giudici di merito senza illogicità dal modus operandi seguito in occasione di altri furti perpetrati da [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, nonché dalle conversazioni captate poco prima dell'evento, che vedevano la partecipazione di tre o più persone alla preparazione dell'attività delittuosa ed in particolare dalle conversazioni 1065 delle 01:24 e 1066 delle 01:27.

Infatti, le attività tecniche sulle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2019 consentivano di acclarare che il [OSCURATO:PERSONA] doveva commettere un furto nella stessa serata, perché aveva bisogno di denaro e l'analisi della posizione delle utenze in uso ai due permetteva di ricostruire gli spostamenti degli stessi, i quali la sera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente ad altri soggetti rimasti ignoti, si recavano prima a [OSCURATO:PERSONA] alla "sagra del culatello", con l'obiettivo di commettere lì il furto, desistendo da ciò per la presenza delle Forze dell'ordine, e quindi si recavano a Baganzola dove era in corso la manifestazione "Golese a tutta birra" (secondo quanto emergente dal positioning delle utenze), restando presso la manifestazione dalle 2.09 alle 03:16, arco temporale questo compatibile con l'orario in cui è avvenuto il fúrto (alle 03:30 invero arriverà sul posto la volante della Questura contattata per la scoperta del furto ).

Oltre a tali elementi sono stati valorizzate le dichiarazioni del Murelli, nonché le immagini registrate, che immortalavano il transito in loco dell'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA].

Dunque il concorso nel furto di almeno tre persone, al di là delle dichiarazioni del Murelli- oggetto del dedotto travisamento- emerge in primis dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione, non seriamente smentite dai ricorrenti.

Peraltro, l'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen.- nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente, ne' che si tratti di persone riunite, ne' che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione, sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato.

1.2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della riconosciuta aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., sempre in relazione al capo 3).

In proposito, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine di ritenere integrata tale circostanza, il fatto che il furto sia avvenuto in piena notte, quando la festa era ormai terminata, tanto che era stata chiusa la cassa e raccolto l'incasso relativo alle vendite, approfittando di un momento di assenza degli organizzatori -che avevano chiuso il gabbiotto e si erano momentaneamente allontanati da esso.

Gli imputati all'uopo avevano smontato la copertura in plexiglass della finestra, penetrando nel box ed asportando lo zaino contenente la somma di euro 9000,00 circa, pari all'incasso della serata.

In proposito, giova richiamare i principi recentemente affermati dalle Sez.

U. di questa Corte, secondo cui «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d.

"minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato, in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto, atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021 Rv. 282095).

In particolare, la pronuncia suddetta ha messo in risalto come le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, occorrendo «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

L'interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, ed, in particolare: se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo; se il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo.

«La contingenza favorevole deve non solo oggettivamente sussistere, ma essere conosciuta dall'agente, che solo così ne può "profittare"», ma da ciò non consegue, tuttavia, la natura soggettiva della circostanza aggravante in esame, poiché, l'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. pone prevalentemente l'accento sul ruolo assunto dalla circostanza fattuale valorizzata in riferimento alla commissione del reato.

D'altro canto, con specifico riferimento al "tempo di notte", l'art. 70 cod. pen. ricollega espressamente la natura oggettiva di una circostanza aggravante al fatto che essa concerna il "tempo" dell'azione.

E' sufficiente, al fine di configurare l'aggravante in questione, che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all'atto di realizzare la condotta.

L'onere della prova della sussistenza in concreto delle ordinarie connotazioni del tempo di notte e dell'assenza di circostanze ulteriori, atte a vanificare l'effetto di ostac:olo alla pubblica e privata difesa ricollegabile all'avere agito in tempo di notte, grava naturalmente sul pubblico ministero.

Per quanto non emergente ex actis, tuttavia, spetta all'imputato fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di circostanze fattuali altrimenti ignote che siano in astratto idonee, ove riscontrate, ad escludere la configurazione in concreto della circostanza aggravante.

1.2.1. In relazione a tali principi la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti, correttamente integrata l'aggravante in questione.

Ed invero, al di là del tempo di notte (il furto è stato perpetrato verso le ore 3,30 di notte), la Corte territoriale ha considerato a tal fine le circostanze che gli imputati avevano perpetrato il furto quando la sagra era terminata, che il luogo era divenuto deserto, che il Murelli aveva chiuso la cassa e raccolto il denaro raccolto dalle vendite in uno zaino e non appena allontanatosi con gli organizzatori dal gabbiotto che chiudeva al fine di prelevare l'autovettura, gli imputati sfondavano la copertura in plexiglass del container, asportando lo zaino con il contante.

Dunque, la Corte territoriale ha correttamente considerato il /ocus commissi delicti, l'assenza di terzi in loco pronti ad intervenire al momento del furto, l'assenza di vigilanza e di circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare l'effetto di ostacolo e che i soggetti agenti abbiano profittato di quella obiettiva situazione di "vulnerabilità" in cui versava il soggetto passivo conosciuta dagli agenti che ne profittavano.

1.3. Infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso con il quale gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) censurano la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., contestata al capo 4), non potendo definirsi viaggiatori i componenti della famiglia Smargiassi e non essendo la borsetta asportata, pertanto, equiparabile al bagaglio del viaggiatore.

Va premesso che i giudici di merito hanno ricostruito i fatti nel senso che lo Smargiassi si trovava fuori dal proprio veicolo, quando notava un uomo che apriva la portiera della sua auto, lato passeggero, asportando la borsa della moglie, allontanatasi dall'auto, contenente denaro, documenti ed effetti personali.

La p.o., accortasi del furto, intimava al soggetto di restituirgli la borsa e solo quando minacciava di chiamare le Forze dell'Ordine, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a bordo dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA], gli restituiva la borsa dalla quale che non risultava asportato nulla.

La conferma dell'avvenuto furto si ha con la conversazione 4460 RIT 243/2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver preso la borsa, ma di essere stato visto e di aver restituito il "bottino".

In tale contesto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la borsetta della moglie dello Smargiassi dovesse essere considerata quale "bagaglio del viaggiatore", alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per bagaglio le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 44820 del 12/05/2014, Rv. 261304; Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017; Rv. 271428).

1.4. Manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di colpevolezza quanto al capo di cui al capo 2 (furto di gioielli in danno di [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte territoriale ritenuto che il percorso effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] fosse il medesimo.

Le deduzioni svolte dal ricorrente si traducono in censure in fatto che tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che non scalfiscono, comunque, la ricostruzione logica e coerente dell'accaduto.

Le sentenze di merito- da leggersi congiuntamente, in quanto costituenti un unicum inscindibile- danno esaurientemente conto della riconducibilità del furto anche al [OSCURATO:PERSONA].

Ciò sulla base delle risultanze delle investigazioni (videoriprese e analisi del traffico telefonico e della localizzazione delle utenze in uso agli imputati), dalle quali è emerso che i due intercettavano la vittima all'uscita della fiera di Parma, la seguivano fino a Ladispoli, sfruttando la prima occasione utile per asportare i preziosi dall'auto, non appena parcheggiata del Rivisi e fare, quindi, rientro a Parma (il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del casello di Sandicci invertiva la marcia per ritornare a Scandicci).

Gli elementi valorizzati dai giudici di merito - e tra questi l'aggancio delle utenze degli imputati alle celle dello stesso percorso effettuato dal Rivisi dalla fiera di Parma a Ladispoli, nonchè l'utilizzo dell'auto dell'Atzori, compagna convivente del [OSCURATO:PERSONA]- dimostrano la perpetrazione del furto aggravato ai danni del Rivisi, oltre che ad opera del [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso) anche del [OSCURATO:PERSONA].

1.5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite.

In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi logici, quanto al [OSCURATO:PERSONA], come lo stesso risulti pregiudicato, meritevole dell'aumento di pena per la contestata recidiva e non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi ragioni alcuna giustificante una riduzione di bena, nessun segno di ravvedimento, nessun risarcimento del danno, nessuna collaborazione per l'accertamento del fatto.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], analogamente la Corte territoriale non ha ritenuto cii escludere la recidiva ed ha evidenziato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche che nessun ravvedimento risulta dallo stesso espresso, né alcun contributo all'accertamento del fatto e che lo stesso risulta essere pluripregiudicato per fatti analoghi. [OSCURATO:PERSONA], invece, è stato ritenuto essere meritevole delle circostanze attenuanti generiche, avendo ammesso tutti gli episodi ascrittigli.

In proposito, dunque, nessuna illogica differenza nel trattamento sanzionatorio è dato ravvisare nella pronuncia impugnata, che risulta aver fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), non ravvisata nella fattispecie.

Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

2. Infondati nel loro complesso si presentano, altresì, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui all'atto congiunto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il primo motivo di ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai capi 2) e 3), tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).

La Corte territoriale, invero, senza incorrere in vizi logici, ha dato conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per i reati suddetti e, come già evidenziato per il capo 2, (furto in danno del gioielliere [OSCURATO:PERSONA]), per il quale si rimanda al par. 1.4., anche per il reato di cui al capo 3 (furto presso la manifestazione "Golese a tutta birra"), a fronte di censure del tutto generiche dell'imputato, la sentenza impugnata appare esaurientemente motivata in merito alla responsabilità dello stesso.

Ciò sulla base degli esiti del cci. positioning (collocanti il cellulare del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo e nell'ora del furto), nonché del contenuto delle conversazioni intercettate- dal quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] , il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri stessero programmando un altro furto - poi andato a monte per difficoltà contingenti- e dell'individuazione sul luogo e nell'ora del fatto, del veicolo in uso [OSCURATO:PERSONA], così come rilevato dall'impianto di videosorveglianza, elementi questi gravi precisi e concordanti nell'indicare il [OSCURATO:PERSONA] quale coautore del fatto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo di ricorso dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato, richiamandosi all'uopo le valutazioni già effettuate al par. 1.2.

2.3. Il terzo motivo di ricorso, riguardante [OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza di responsabilità dell'imputato in relazione al capo 4 (furto della borsa in danno dello Smargiassi) appare del tutto generico non confrontandosi con quanto compiutamente rappresentato nelle sentenza di merito, costituenti un unicum inscindibile, siccome sovrapponibili quanto al giudizio di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA].In merito alla ricostruzione del fatto si richiama innanzitutto quanto evidenziato al par.1.3., evidenziando altresì che i giudici di merito hanno messo in risalto che le operazioni di intercettazione delle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] consentivano di acquisire elementi precisi circa la responsabilità di entrambi per il fatto in questione, emergenti peraltro, oltre che dal positioning delle utenze, dalla conversazione sull'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA], in cui lo stesso dava indicazioni al suo interlocutore- poi identificato appunto nel [OSCURATO:PERSONA]- su un possibile obiettivo del furto, individuandolo nella famiglia Smargiassi (con il riferimento ai francesi, lo Smargiassi è infatti residente in Francia, nonchè alla borsa effettivamente poi prelevata).

In altra telefonata poi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] gli stessi si davano indicazioni su come distrarre la vittima e specificamente nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto distrarre lo Smargiassi, dando la possibilità al [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi della borsa.

Ancora, in altra successiva conversazione, il [OSCURATO:PERSONA] invitava il suo complice a coprirlo nell'azione delittuosa, con l'utilizzo di una seconda autovettura ed il [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava che i ripetuti i movimenti potessero insospettire le persone presenti che avrebbero potuto rilevare il numero di targa.

Infine, si aveva conferma del furto quando il [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di aver preso la borsa, ma di essere stato visto e di avere restituito il bottino.

Peraltro i carabinieri mostravano un fascicolo fotografico allo Smargiassi e lo stesso riconosceva [OSCURATO:PERSONA], sebbene attribuendogli il diverso ruolo di materiale autore del furto e non quello, emergente anche dalle conversazioni, di concorrente con il ruolo di "palo.

Diverso ruolo questo che non scalfisce ma anzi corrobora certamente il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito pienamente all'azione delittuosa.

2.4. Infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, circa la ricorrenza nella fattispecie del furto tentato.

Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto, senza incorrere in vizi, che il furto deve reputarsi consumato, in quanto gli imputati, sebbene per un breve lasso temporale, si impossessavano della borsa, sottraendola dall'abitacolo della vettura, bene questo sfuggito dalla sfera di controllo e vigilanza del proprietario e che veniva restituito solo quando la p.o. minacciava di chiamare le Forze dell'Ordine.

All'uopo inconferente si presenta il richiamo al principio affermato dalle Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186, secondo cui il nionitoraggio dell' azione furtiva in essere, attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Invero, nella fattispecie non vi è stato un "monitoraggio" dell'azione furtiva da parte della p.o., che si avvedeva dell'azione a sottrazione avvenuta, con l'asportazione dall'auto della borsa, restituita solo dopo le minacce di chiamare le FF.00.

2.5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio.

Ed invero, la Corte territoriale, come già evidenziato al par.

1.5. che si richiama in questa sede, ha dato adeguatamente conto quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle ragioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, rilevando l'assenza di elementi favorevoli di valutazione.

Per la Atzori, alla quale sono state concesse, invece, le circostanze ex art. 62 bis c.p., equivalenti alle aggravanti, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni ostative ad un più favorevole bilanciamento.

Tale valutazione non merita censure, atteso che in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza emessa in data 15.12.2020 dal Tribunale di Parma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. per il capo 5), nonché concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando nei confronti del predetto la pena in anni I e mesi 7 di reclusione ed euro 140 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata di condanna degli imputati per gli episodi di furto loro rispettivamente ascritti ai capi da 1 a 5 . 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, in ordine all'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, contestata al capo 3), essendo erronea la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la partecipazione di tre persone al furto commesso nei confronti della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle intercettazioni 1065 e 1066, essendo intervenute tali conversazioni quando ancora gli imputati si trovavano alla sa, mentre il furto è avvenuto ben tre ore dopo; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è illogica laddove fonda la prova della sussistenza dell'aggravante sul fatto che la persona offesa Murelli avrebbe "visto tre persone aggirarsi alla festa prima della commissione del delitto", circostanza questa travisata dalla Corte territoriale, come si ricava dalle s.i.t. rese dal predetto; 2.2. con il secondo motivo, il vizio motivazione, in ordine all'aggravante della minorata difesa in relazione all'orario notturno, contestata al capo 3), atteso che l'orario notturno di commissione del fatto criminoso non è in sé automaticamente rilevante ai fini dell'aggravante , assumendo rilievo solo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata; il fatto che gli imputati possano aver profittato della disattenzione degli organizzatori, impegnati nelle operazioni di chiusura, è una circostanza del tutto indipendente ed autonoma rispetto all'orario notturno in cui il furto si è verificato; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. contestata al capo 4), per avere la Corte territoriale ritenuto che l'impossessamento della borsetta - che la proprietaria aveva lasciato incustodita a bordo dell'autovettura, prima di recarsi all'interno dell'autogrill mentre il marito l'attendeva all'esterno del veicolo- fosse caratterizzato dall'aggravante in questione; tuttavia, la borsetta della p.o. non può essere in alcun modo considerata alla stregua del "bagaglio del viaggiatore", rappresentando oggetto che fa parte ed è inerente all'abbigliamento femminile; inoltre la p.o. ha lasciato la borsetta incustodita a bordo dell'auto non per necessità e consuetudine ma per semplice comodità e noncuranza; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2), per avere la Corte territoriale ritenuto che il percorso effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Toncig fosse il medesimo e che i due imputati abbiano viaggiato insieme, laddove , come dimostrato dalle celle telefoniche, i due imputati hanno seguito percorsi differenti; 2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite, avendo la Corte territoriale inflitto una pena pressochè sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA] con la differenza che quest'ultimo ha partecipato a tutti e cinque gli episodi criminosi, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato solo ad uno di essi. 3. Hanno altresì proposto congiuntamente ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce: 3.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai capi 2 e 3, emergendo dalla Corte territoriale più che una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, un'ipotesi basata su tre fattori: assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato, coincidenza delle celle agganciate con la p.o. in ordine al capo 2 e, infine, coincidenza delle celle agganciate dal [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso) in relazione al capo 3; orbene, la formulazione o meno da parte dell'imputato di ipotesi alternative rispetto alla sua asserita responsabilità per i reati contestati non deve rientrare nella valutazione del Giudice; se così non fosse, si avrebbe un'inversione dell'onere della prova poiché si addebiterebbe all'imputato l'incombente di fornire lui stesso la prova della propria innocenza; in secondo luogo, la Corte non prende posizione sull'osservazione della difesa inerente all'ampio margine di copertura delle celle telefoniche, ma si limita a valorizzare la medesima copertura telefonica riscontrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]; infine, la confessione del [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere strumentale all'ottenimento di benefici in termini di trattamento sanzionatorio e non strumentalizzata per estendere la condanna verso altri correi; 3.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. contestata al capo 3) riguardo la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; in proposito si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite in data 8 novembre 2021 n. 40275, prevedendo che la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa e la sola situazione astratta del tempo di notte; 3.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'erronea applicazione della norma penale in relazione agli artt. 110 e 624 c.p., in relazione al capo 4) riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], emergendo dalla sentenza impugnata che nella ricostruzione dei fatti vi è stata confusione nella persona offesa, che non è stata in grado di assegnare i vari ruoli ai concorrenti; inoltre, la Corte territoriale non ha chiarito in cosa consistesse la condotta volta a distrarre la p.o. e comunque, il fatto che le persone offese si fossero prontamente accorte di quanto stesse accadendo, è sinonimo della inidoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA];3.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 110 e 624 c.p., contestate nel capo 4), riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergendo come lo Smargiassi si trovasse in prossimità dell'autovettura nell'attesa della moglie che era entrata nell'autogrill e dunque la sua posizione era quella della vigilanza dell'auto; lo stesso si è accorto immediatamente della sottrazione, tanto che ha allarmato i presenti, monitorando costantemente la borsetta sottratta, senza mai perderla di vista; nella fattispecie dunque si configura l'ipotesi del furto tentato, alla luce dei principi sanciti con la sentenza delle Sezioni Unite, 16 dicembre 2014, n. 52117, prevedendo che il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante la diretta osservazione da parte della persona offesa ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" hanno impedito la consumazione del delitto di furto restante allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; 3.5 con il quinto motivo il vizio di violazione di legge, in relazione all' art. 62 bis c.p. quanto ai capi 1, 2 e 3 per [OSCURATO:PERSONA] e al capo 4) riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale attribuito la medesima pena ai coimputati, senza concedere le attenuanti generiche e per avere riconosciuto la recidiva al [OSCURATO:PERSONA], imputato per un solo capo di imputazione, rendendo sproporzionato il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1. Infondati sono i ricorsi proposti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il primo motivo, con il quale i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si dolgono della riconosciuta aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, contestata al capo 3 (furto perpetrato in Parma, presso il box cassa della manifestazione "Golese a tutta birra", approfittando della momentanea assenza dal box della p.o. -cassiere della manifestazione- [OSCURATO:PERSONA], penetrando all'interno del box rompendo la finestra del box in plexiglass, asportando uno zaino contenente la somma di C 9.000 circa, pari all'incasso della serata), è manifestamente infondato. Il ricorrente, in proposito, omette di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dai giudici di merito, al fine di dar conto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., effettuando una lettura parcellizzata di essi, tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Invero, la partecipazione al fatto di almeno tre persone è stata ricavata dai giudici di merito senza illogicità dal modus operandi seguito in occasione di altri furti perpetrati da [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, nonché dalle conversazioni captate poco prima dell'evento, che vedevano la partecipazione di tre o più persone alla preparazione dell'attività delittuosa ed in particolare dalle conversazioni 1065 delle 01:24 e 1066 delle 01:27. Infatti, le attività tecniche sulle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2019 consentivano di acclarare che il [OSCURATO:PERSONA] doveva commettere un furto nella stessa serata, perché aveva bisogno di denaro e l'analisi della posizione delle utenze in uso ai due permetteva di ricostruire gli spostamenti degli stessi, i quali la sera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente ad altri soggetti rimasti ignoti, si recavano prima a [OSCURATO:PERSONA] alla "sagra del culatello", con l'obiettivo di commettere lì il furto, desistendo da ciò per la presenza delle Forze dell'ordine, e quindi si recavano a Baganzola dove era in corso la manifestazione "Golese a tutta birra" (secondo quanto emergente dal positioning delle utenze), restando presso la manifestazione dalle 2.09 alle 03:16, arco temporale questo compatibile con l'orario in cui è avvenuto il fúrto (alle 03:30 invero arriverà sul posto la volante della Questura contattata per la scoperta del furto ). Oltre a tali elementi sono stati valorizzate le dichiarazioni del Murelli, nonché le immagini registrate, che immortalavano il transito in loco dell'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA]. Dunque il concorso nel furto di almeno tre persone, al di là delle dichiarazioni del Murelli- oggetto del dedotto travisamento- emerge in primis dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione, non seriamente smentite dai ricorrenti. Peraltro, l'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen.- nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente, ne' che si tratti di persone riunite, ne' che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione, sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato. 1.2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della riconosciuta aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., sempre in relazione al capo 3). In proposito, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine di ritenere integrata tale circostanza, il fatto che il furto sia avvenuto in piena notte, quando la festa era ormai terminata, tanto che era stata chiusa la cassa e raccolto l'incasso relativo alle vendite, approfittando di un momento di assenza degli organizzatori -che avevano chiuso il gabbiotto e si erano momentaneamente allontanati da esso. Gli imputati all'uopo avevano smontato la copertura in plexiglass della finestra, penetrando nel box ed asportando lo zaino contenente la somma di euro 9000,00 circa, pari all'incasso della serata. In proposito, giova richiamare i principi recentemente affermati dalle Sez. U. di questa Corte, secondo cui «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato, in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto, atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 Rv. 282095). In particolare, la pronuncia suddetta ha messo in risalto come le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, occorrendo «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. L'interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, ed, in particolare: se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo; se il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo. «La contingenza favorevole deve non solo oggettivamente sussistere, ma essere conosciuta dall'agente, che solo così ne può "profittare"», ma da ciò non consegue, tuttavia, la natura soggettiva della circostanza aggravante in esame, poiché, l'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. pone prevalentemente l'accento sul ruolo assunto dalla circostanza fattuale valorizzata in riferimento alla commissione del reato. D'altro canto, con specifico riferimento al "tempo di notte", l'art. 70 cod. pen. ricollega espressamente la natura oggettiva di una circostanza aggravante al fatto che essa concerna il "tempo" dell'azione. E' sufficiente, al fine di configurare l'aggravante in questione, che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all'atto di realizzare la condotta. L'onere della prova della sussistenza in concreto delle ordinarie connotazioni del tempo di notte e dell'assenza di circostanze ulteriori, atte a vanificare l'effetto di ostac:olo alla pubblica e privata difesa ricollegabile all'avere agito in tempo di notte, grava naturalmente sul pubblico ministero. Per quanto non emergente ex actis, tuttavia, spetta all'imputato fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di circostanze fattuali altrimenti ignote che siano in astratto idonee, ove riscontrate, ad escludere la configurazione in concreto della circostanza aggravante. 1.2.1. In relazione a tali principi la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti, correttamente integrata l'aggravante in questione. Ed invero, al di là del tempo di notte (il furto è stato perpetrato verso le ore 3,30 di notte), la Corte territoriale ha considerato a tal fine le circostanze che gli imputati avevano perpetrato il furto quando la sagra era terminata, che il luogo era divenuto deserto, che il Murelli aveva chiuso la cassa e raccolto il denaro raccolto dalle vendite in uno zaino e non appena allontanatosi con gli organizzatori dal gabbiotto che chiudeva al fine di prelevare l'autovettura, gli imputati sfondavano la copertura in plexiglass del container, asportando lo zaino con il contante. Dunque, la Corte territoriale ha correttamente considerato il /ocus commissi delicti, l'assenza di terzi in loco pronti ad intervenire al momento del furto, l'assenza di vigilanza e di circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare l'effetto di ostacolo e che i soggetti agenti abbiano profittato di quella obiettiva situazione di "vulnerabilità" in cui versava il soggetto passivo conosciuta dagli agenti che ne profittavano. 1.3. Infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso con il quale gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) censurano la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., contestata al capo 4), non potendo definirsi viaggiatori i componenti della famiglia Smargiassi e non essendo la borsetta asportata, pertanto, equiparabile al bagaglio del viaggiatore. Va premesso che i giudici di merito hanno ricostruito i fatti nel senso che lo Smargiassi si trovava fuori dal proprio veicolo, quando notava un uomo che apriva la portiera della sua auto, lato passeggero, asportando la borsa della moglie, allontanatasi dall'auto, contenente denaro, documenti ed effetti personali. La p.o., accortasi del furto, intimava al soggetto di restituirgli la borsa e solo quando minacciava di chiamare le Forze dell'Ordine, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a bordo dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA], gli restituiva la borsa dalla quale che non risultava asportato nulla. La conferma dell'avvenuto furto si ha con la conversazione 4460 RIT 243/2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver preso la borsa, ma di essere stato visto e di aver restituito il "bottino". In tale contesto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la borsetta della moglie dello Smargiassi dovesse essere considerata quale "bagaglio del viaggiatore", alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per bagaglio le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 44820 del 12/05/2014, Rv. 261304; Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017; Rv. 271428). 1.4. Manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di colpevolezza quanto al capo di cui al capo 2 (furto di gioielli in danno di [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte territoriale ritenuto che il percorso effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] fosse il medesimo. Le deduzioni svolte dal ricorrente si traducono in censure in fatto che tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che non scalfiscono, comunque, la ricostruzione logica e coerente dell'accaduto. Le sentenze di merito- da leggersi congiuntamente, in quanto costituenti un unicum inscindibile- danno esaurientemente conto della riconducibilità del furto anche al [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sulla base delle risultanze delle investigazioni (videoriprese e analisi del traffico telefonico e della localizzazione delle utenze in uso agli imputati), dalle quali è emerso che i due intercettavano la vittima all'uscita della fiera di Parma, la seguivano fino a Ladispoli, sfruttando la prima occasione utile per asportare i preziosi dall'auto, non appena parcheggiata del Rivisi e fare, quindi, rientro a Parma (il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del casello di Sandicci invertiva la marcia per ritornare a Scandicci). Gli elementi valorizzati dai giudici di merito - e tra questi l'aggancio delle utenze degli imputati alle celle dello stesso percorso effettuato dal Rivisi dalla fiera di Parma a Ladispoli, nonchè l'utilizzo dell'auto dell'Atzori, compagna convivente del [OSCURATO:PERSONA]- dimostrano la perpetrazione del furto aggravato ai danni del Rivisi, oltre che ad opera del [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso) anche del [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite. In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi logici, quanto al [OSCURATO:PERSONA], come lo stesso risulti pregiudicato, meritevole dell'aumento di pena per la contestata recidiva e non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi ragioni alcuna giustificante una riduzione di bena, nessun segno di ravvedimento, nessun risarcimento del danno, nessuna collaborazione per l'accertamento del fatto. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], analogamente la Corte territoriale non ha ritenuto cii escludere la recidiva ed ha evidenziato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche che nessun ravvedimento risulta dallo stesso espresso, né alcun contributo all'accertamento del fatto e che lo stesso risulta essere pluripregiudicato per fatti analoghi. [OSCURATO:PERSONA], invece, è stato ritenuto essere meritevole delle circostanze attenuanti generiche, avendo ammesso tutti gli episodi ascrittigli. In proposito, dunque, nessuna illogica differenza nel trattamento sanzionatorio è dato ravvisare nella pronuncia impugnata, che risulta aver fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), non ravvisata nella fattispecie. Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. 2. Infondati nel loro complesso si presentano, altresì, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui all'atto congiunto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il primo motivo di ricorso relativo a [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai capi 2) e 3), tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). La Corte territoriale, invero, senza incorrere in vizi logici, ha dato conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per i reati suddetti e, come già evidenziato per il capo 2, (furto in danno del gioielliere [OSCURATO:PERSONA]), per il quale si rimanda al par. 1.4., anche per il reato di cui al capo 3 (furto presso la manifestazione "Golese a tutta birra"), a fronte di censure del tutto generiche dell'imputato, la sentenza impugnata appare esaurientemente motivata in merito alla responsabilità dello stesso. Ciò sulla base degli esiti del cci. positioning (collocanti il cellulare del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo e nell'ora del furto), nonché del contenuto delle conversazioni intercettate- dal quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] , il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri stessero programmando un altro furto - poi andato a monte per difficoltà contingenti- e dell'individuazione sul luogo e nell'ora del fatto, del veicolo in uso [OSCURATO:PERSONA], così come rilevato dall'impianto di videosorveglianza, elementi questi gravi precisi e concordanti nell'indicare il [OSCURATO:PERSONA] quale coautore del fatto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo di ricorso dell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato, richiamandosi all'uopo le valutazioni già effettuate al par. 1.2. 2.3. Il terzo motivo di ricorso, riguardante [OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza di responsabilità dell'imputato in relazione al capo 4 (furto della borsa in danno dello Smargiassi) appare del tutto generico non confrontandosi con quanto compiutamente rappresentato nelle sentenza di merito, costituenti un unicum inscindibile, siccome sovrapponibili quanto al giudizio di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA].In merito alla ricostruzione del fatto si richiama innanzitutto quanto evidenziato al par.1.3., evidenziando altresì che i giudici di merito hanno messo in risalto che le operazioni di intercettazione delle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] consentivano di acquisire elementi precisi circa la responsabilità di entrambi per il fatto in questione, emergenti peraltro, oltre che dal positioning delle utenze, dalla conversazione sull'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA], in cui lo stesso dava indicazioni al suo interlocutore- poi identificato appunto nel [OSCURATO:PERSONA]- su un possibile obiettivo del furto, individuandolo nella famiglia Smargiassi (con il riferimento ai francesi, lo Smargiassi è infatti residente in Francia, nonchè alla borsa effettivamente poi prelevata). In altra telefonata poi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] gli stessi si davano indicazioni su come distrarre la vittima e specificamente nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto distrarre lo Smargiassi, dando la possibilità al [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi della borsa. Ancora, in altra successiva conversazione, il [OSCURATO:PERSONA] invitava il suo complice a coprirlo nell'azione delittuosa, con l'utilizzo di una seconda autovettura ed il [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava che i ripetuti i movimenti potessero insospettire le persone presenti che avrebbero potuto rilevare il numero di targa. Infine, si aveva conferma del furto quando il [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di aver preso la borsa, ma di essere stato visto e di avere restituito il bottino. Peraltro i carabinieri mostravano un fascicolo fotografico allo Smargiassi e lo stesso riconosceva [OSCURATO:PERSONA], sebbene attribuendogli il diverso ruolo di materiale autore del furto e non quello, emergente anche dalle conversazioni, di concorrente con il ruolo di "palo. Diverso ruolo questo che non scalfisce ma anzi corrobora certamente il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito pienamente all'azione delittuosa. 2.4. Infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, circa la ricorrenza nella fattispecie del furto tentato. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto, senza incorrere in vizi, che il furto deve reputarsi consumato, in quanto gli imputati, sebbene per un breve lasso temporale, si impossessavano della borsa, sottraendola dall'abitacolo della vettura, bene questo sfuggito dalla sfera di controllo e vigilanza del proprietario e che veniva restituito solo quando la p.o. minacciava di chiamare le Forze dell'Ordine. All'uopo inconferente si presenta il richiamo al principio affermato dalle Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186, secondo cui il nionitoraggio dell' azione furtiva in essere, attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Invero, nella fattispecie non vi è stato un "monitoraggio" dell'azione furtiva da parte della p.o., che si avvedeva dell'azione a sottrazione avvenuta, con l'asportazione dall'auto della borsa, restituita solo dopo le minacce di chiamare le FF.00. 2.5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio. Ed invero, la Corte territoriale, come già evidenziato al par. 1.5. che si richiama in questa sede, ha dato adeguatamente conto quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle ragioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, rilevando l'assenza di elementi favorevoli di valutazione. Per la Atzori, alla quale sono state concesse, invece, le circostanze ex art. 62 bis c.p., equivalenti alle aggravanti, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni ostative ad un più favorevole bilanciamento. Tale valutazione non merita censure, atteso che in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più
Sentenza Cassazione n. 11677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris