CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 14148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d'appello di Lecce [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Brindisi del 16/07/2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 14/09/2018, per aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli a scatto e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta. 3. Il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risalente al 14/09/2018, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 14/09/2023. È poi noto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chiamate a pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; il massimo consesso di questa Corte, dunque, ha deciso che tale disciplina debba continuare ad essere applicata - pure all'indomani dell'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 - in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Al sopra individuato termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art. 1 comma 11 lett. b) legge 23 giugno 2017, n. 103, che può giungere fino a un massimo di anni uno e mesi sei; ciò consente di fissare il termine di prescrizione ad epoca successiva, rispetto alla sentenza appellata, come detto pronunciata il 13/05/2024. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20