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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07714/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sulla non necessità, nel caso di specie, dell'accertamento tecnico del principio attivo della sostanza e sull'inesistenza dell'obbligo di avviso di cui all'art. 87 t.u. stup., non previsto per la mera analisi, e pag. 3, paragrafo 2, per gli elementi da cui desumere la destinazione della sostanza allo spaccio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sulla non necessità, nel caso di specie, dell'accertamento tecnico del principio attivo della sostanza e sull'inesistenza dell'obbligo di avviso di cui all'art. 87 t.u. stup., non previsto per la mera analisi, e pag. 3, paragrafo 2, per gli elementi da cui desumere la destinazione della sostanza allo spaccio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris