CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30413/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione dilegge in relazione all’art. 603 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in merito aldiniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione delledistinte bancarie di prelevamento in contanti dai conti del ricorrente, èinammissibile perché manifestamente infondato avendo, la sentenza impugnata,escluso i presupposti di assoluta necessità dell’acquisizione richiesta a fini delladecisione in quanto meramente esplorativa e comunque nella condizione, ilricorrente, per potersi attivare lui stesso per l’acquisizione.Va rammentato che l'integrazione istruttoria in grado di appello ha carattereeccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidereallo stato degli atti; il che si traduce nella necessità che la prova offerta siadecisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatoriodi ogni altra risultanza di segno contrario (Sez. 3 n. 35372 del 23/05/2007,Panozzo, Rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7/04/2004, Modi, Rv 228920), situazionenon ricorrente nel caso in esame tenuto conto della ritenuta natura esplorativadella richiesta.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reatodi emissione di fatture per operazioni inesistenti in seno a due società (GMC [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento al contributo causale, meramente riproduttivo dianaloga censura, è manifestamente infondato e non si confronta con la decisioneimpugnata che, a pag. 8, ha argomentato la responsabilità concorsuale delricorrente, amministratore di diritto di due società cartiere deputate all’emissionedi foi verso la Sidafer, socio di maggioranza, società che si erano avvicendatenell’emissione di foi, avendo svolto funzioni concrete nella monetizzazione incontanti delle somme oggetto di frode fiscale, sicchè era nella pienaconsapevolezza del sistema fraudolento a cui partecipava fattivamente.Motivazione che in quanto logica non presta il fianco a rilievi deducibili in questasede.Ritenuto che, partimenti, risulta manifestamente infondato anche il terzo motivodi ricorso che censura la motivazione in punto dolo specifico del reato,adeguatamente argomentato a pag. 8, in ragione della carica sociale ricoperta edi partecipazione attiva al meccanismo che consentiva a terzi (Sidafer) l’evasionedi imposta.Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ie ilvizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena con il lavoro dipubblico utilità, ex art. 53 l. 689/81, risulta manifestamente infondato. Lasentenza impugnata ha escluso la sostituzione stante la pluralità e gravità dei fattilegittimità secondo cui in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi,anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ildiniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametricontemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla solavalorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativadella pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, Rv. 289450 – 01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]