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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16544/2024

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pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 26251-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 01035310414 , in persona del legale rappresentante p.t.,anche nella qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. , p.i. 08419500965, elettivamente domiciliata in Roma, v.le [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale [OSCURATO:PERSONA]), dalquale è rappresentat a e difes a - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona de lla procuratrice speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia n. 37, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (studio tributario Deiure), dai quali è rappresentata e difesa – Cessione d’azienda – Iva/Registro -Imponibilità RGN 26251/2019 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 2363/01/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24.05.2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni rese dalle partipresenti in udienza, che hanno insistito nelle rispettive difese; [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che alle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] fu notificato l’avviso di liquidazione, emesso dall’Agenzia delle entrate, relativamente all’imposta di registro 2013.

Tra le società erano intervenuti alcuni negozi giuridici, a mezzo dei quali la IBM aveva conferito alla ACG un ramo d’azienda per l’attività di commercializzazione di prodotti e servizi di manutenzione in area contabile e gestionale, in cambio di una quotadi partecipazione nella conferitaria; la IBM aveva successivamente ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta quota di partecipazioneal prezzo di € 24.000.000,00.

L’ufficio, anche in considerazione del ristretto intervallo temporale, entro cui erano intervenuti i negozi, riqualificò unitariamente le operazioni come un’unica cessione d’azienda, ritenendole pertantoassoggettabili ad imposta di registro, ex art. 20 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131.

Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3639 /01/201 7 , di accoglimento de i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2363/01/2018, accolse invece l’appello dell’Ufficio.

Il giudice regionale ritenne che, sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, riconducendo ad unità causale i negozi posti in essere tra le società, ed escludendol’efficacia retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205, la riqualificazione resa dall’ufficio fosse stata corretta.RGN 26251/2019 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Anche la IBM, con ricorso incidentale, ha condiviso le ragioni del ricorso principale.

Le società hannodepositato memorie.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, dopo la discussione, le parti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo le società ha nno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1 e 2, l. 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dell’art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto che, rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il conferimento del ramo d’azienda con cessione d i quote della società conferitaria alla conferente(primo atto) e la successiva cessione delle quote detenute dalla conferente nella conferitaria al prezzo di € 24.000.000,00 (secondo atto), oggetto della controversia, dovevano essere ricondotte ad unità - così emergendo una unitaria operazione di cessione di ramo d’azienda-, con conseguente sottoposizione dell’operazione complessiva a d imposta di registro in luogo dell’assoggettamento ad Iva.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, proprio in fattispecie analoga, ha affermato che l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, così come modificato dalla l. n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (così Cass., 28 gennaio 2022, n. 2677).

Si era infatti già affermato che le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda,seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria, non possono qualificarsi quale cessione d'azienda e non RGN 26251/2019 Consigliere est.

Federici configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.D’altronde oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione, attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro (Cass., 21 settembre 2021, n. 25601; 30 novembre 2023, n. 33368).

In particolare, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successivaalla l. n. 205 del 2017 che, secondo l'art. 1, comma 1084, della

I. n.145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica, e alla luce dellesentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021- è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata ab intrinseco, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso co llegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi daquelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunquedesumibili dall'atto (Cass., 22 aprile 2021, n. 10688; 27 febbraio 2023, n. 5838).

Nel caso di specie la riqualificazione giuridica degli atti intervenuti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e la riliquidazione delle imposte dovute, con applicazione dell’imposta di registro in luogo della sottoposizione ad iva delle operazioni, è stata conseguenza dell’erronea applicazione di criteri interpretativi, fondati su un contenutodell’art. 20 del d.P.R. n. 131 cit. non più attuale, perché sostituitodalla nuova formulazione della norma, avente natura di interpretazione autentica, così come esplicitato dall’art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018.

Ne discende che i ricorsitrovano accoglimento.

All’accoglimento dei ricors i consegue la cassazione della sentenza e, poiché la decisione della causa non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, essa può essere definita nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento dei ricors i introduttiv i dell e società ricorrenti (in via principale e incidentale) e l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato.

Tenuto conto della materia trattata e della circostanza che la disciplina introdotta e la sua interpretazione, anche con l’intervento della Corte RGN 26251/2019 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA], è successiva all’insorgenza dell’intero contenzioso e della stessa introduzione della causa dinanzi a questa Corte, sussistono valide ragioni giuridiche, ai sensi dell’art. 92, terzo comma, cod. proc. civ., per l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsiintrod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 26251-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 01035310414 , in persona del legale rappresentante p.t.,anche nella qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. , p.i. 08419500965, elettivamente domiciliata in Roma, v.le [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale [OSCURATO:PERSONA]), dalquale è rappresentat a e difes a - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona de lla procuratrice speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia n. 37, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (studio tributario Deiure), dai quali è rappresentata e difesa – Cessione d’azienda – Iva/Registro -Imponibilità RGN 26251/2019 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 2363/01/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24.05.2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni rese dalle partipresenti in udienza, che hanno insistito nelle rispettive difese; [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che alle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] fu notificato l’avviso di liquidazione, emesso dall’Agenzia delle entrate, relativamente all’imposta di registro 2013. Tra le società erano intervenuti alcuni negozi giuridici, a mezzo dei quali la IBM aveva conferito alla ACG un ramo d’azienda per l’attività di commercializzazione di prodotti e servizi di manutenzione in area contabile e gestionale, in cambio di una quotadi partecipazione nella conferitaria; la IBM aveva successivamente ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta quota di partecipazioneal prezzo di € 24.000.000,00. L’ufficio, anche in considerazione del ristretto intervallo temporale, entro cui erano intervenuti i negozi, riqualificò unitariamente le operazioni come un’unica cessione d’azienda, ritenendole pertantoassoggettabili ad imposta di registro, ex art. 20 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131. Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3639 /01/201 7 , di accoglimento de i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2363/01/2018, accolse invece l’appello dell’Ufficio. Il giudice regionale ritenne che, sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, riconducendo ad unità causale i negozi posti in essere tra le società, ed escludendol’efficacia retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205, la riqualificazione resa dall’ufficio fosse stata corretta.RGN 26251/2019 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Anche la IBM, con ricorso incidentale, ha condiviso le ragioni del ricorso principale. Le società hannodepositato memorie. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, dopo la discussione, le parti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo le società ha nno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1 e 2, l. 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dell’art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto che, rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il conferimento del ramo d’azienda con cessione d i quote della società conferitaria alla conferente(primo atto) e la successiva cessione delle quote detenute dalla conferente nella conferitaria al prezzo di € 24.000.000,00 (secondo atto), oggetto della controversia, dovevano essere ricondotte ad unità - così emergendo una unitaria operazione di cessione di ramo d’azienda-, con conseguente sottoposizione dell’operazione complessiva a d imposta di registro in luogo dell’assoggettamento ad Iva. Il motivo è fondato. Questa Corte, proprio in fattispecie analoga, ha affermato che l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, così come modificato dalla l. n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (così Cass., 28 gennaio 2022, n. 2677). Si era infatti già affermato che le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda,seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria, non possono qualificarsi quale cessione d'azienda e non RGN 26251/2019 Consigliere est. Federici configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.D’altronde oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione, attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro (Cass., 21 settembre 2021, n. 25601; 30 novembre 2023, n. 33368). In particolare, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successivaalla l. n. 205 del 2017 che, secondo l'art. 1, comma 1084, della I. n.145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica, e alla luce dellesentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021- è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata ab intrinseco, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso co llegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi daquelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunquedesumibili dall'atto (Cass., 22 aprile 2021, n. 10688; 27 febbraio 2023, n. 5838). Nel caso di specie la riqualificazione giuridica degli atti intervenuti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e la riliquidazione delle imposte dovute, con applicazione dell’imposta di registro in luogo della sottoposizione ad iva delle operazioni, è stata conseguenza dell’erronea applicazione di criteri interpretativi, fondati su un contenutodell’art. 20 del d.P.R. n. 131 cit. non più attuale, perché sostituitodalla nuova formulazione della norma, avente natura di interpretazione autentica, così come esplicitato dall’art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018. Ne discende che i ricorsitrovano accoglimento. All’accoglimento dei ricors i consegue la cassazione della sentenza e, poiché la decisione della causa non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, essa può essere definita nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento dei ricors i introduttiv i dell e società ricorrenti (in via principale e incidentale) e l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato. Tenuto conto della materia trattata e della circostanza che la disciplina introdotta e la sua interpretazione, anche con l’intervento della Corte RGN 26251/2019 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA], è successiva all’insorgenza dell’intero contenzioso e della stessa introduzione della causa dinanzi a questa Corte, sussistono valide ragioni giuridiche, ai sensi dell’art. 92, terzo comma, cod. proc. civ., per l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsiintrod
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