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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 dicembre 2020

Cassazione n. 00289/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2688/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 109 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RANU' ENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E C SAS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.667/2020 depositata il 14/12/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedelle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed EIT s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante l’accettazione della rinuncia da parte di dette controricorrenti; che invece la rinunciante deve essere condannata a pagare le spese processuali a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stante la mancata accettazione della rinuncia; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in complessivi euro 3.000,00 (di cui 200,00 per esborsi).

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2688/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 109 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RANU' ENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E C SAS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.667/2020 depositata il 14/12/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedelle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed EIT s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante l’accettazione della rinuncia da parte di dette controricorrenti; che invece la rinunciante deve essere condannata a pagare le spese processuali a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stante la mancata accettazione della rinuncia; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in complessivi euro 3.000,00 (di cui 200,00 per esborsi). Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso
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