CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dl ricorso; letta la nota in data 14 settembre 2022 con cui il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiara di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per reati contro la pubblica amministrazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, censurando l'insussistenza delle esigenze cautelari alla luce delle dimissioni dell'indagato dalle cariche delle società del gruppo, dell'età avanzata e delle condizioni di salute. Successivamente, con nota trasmessa via PEC il 15 settembre 2022, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura custodiale sostituita, in pendenza della presente impugnazione, con una misura di tipo interdittivo, come già era stato richiesto con il riesame. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché è riconducibile a modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione del ricorso, e dunque ad una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, riconosciuta dall'ordinamento e fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del presente ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2022 La Consigliera estensora Il P