Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17007/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1978 avverso la sentenza emessa il 22/06/2022 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso perchè il reato è estinto per prescrizione; preso atto delle conclusioni scritte/articolate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Paola, difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] di Paola, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Sciacca, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto la pena principale e rideterminato la durata delle pene accessorie.

2. All'imputato, amministratore unico e socio della fallita "[OSCURATO:SOCIETA]." dall'11 dicembre 2008 e sino al fallimentogdichiarato in data 5 agosto 2009, è contestato di aver concorso: 1) nella dispersione delle risorse della società attraverso operazioni consistite: - nella creazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della "[OSCURATO:SOCIETA].", ubicata in Menfi; - nel trasferimento della sede sociale della "[OSCURATO:SOCIETA]." in un box auto appartenente a terzo soggetto; - nella cessione delle quote della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." a un prezzo simbolico; - nella costituzione di un'ulteriore società, denominata anch'essa "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Brescia, cui venivano ceduti - con fatture poi stornate a mezzo di note di credito - i cespiti della "[OSCURATO:SOCIETA]."; - nella repentina messa in liquidazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Menfi, senza che la stessa avesse mai svolto alcuna attività; 2) di aver sottratto i libri e le scritture contabili relative all'anno 2009, così, al fine di procurare a sé e ai correi un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della "[OSCURATO:SOCIETA].".

3. La difesa articola dieci motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 Cost. e 237 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la decisione emessa all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale non era stata ammessa, perché di non certa provenienza, la produzione di undici mail intercorse tra l'imputato, la fallita e il notaio - che, invece, avrebbero consentito una corretta e precisa ricostruzione storica della vicenda -, nonché, perché non certa la data di stampa, la produzione di un catalogo relativo ai prodotti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - che, invece, avrebbe provato che il marchio della società di nuova costituzione esisteva nel settore già dall'anno 2005 -. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha valutato le risultanze istruttorie evidenziate nella relazione del consulente tecnico di parte in merito alla distrazione di merci e all'occultamento dei ricavi, così:- dando credito solo alla tesi offerta dal curatore fallimentare che, a fronte del mancato rinvenimento di beni - conseguito, a dire della difesa, alla mancata apposizione dei sigilli presso lo stabilimento della fallita, ove gli stessi si trovavano - aveva attribuito agli stessi un valore non in linea con quello di mercato e, dunque, del tutto arbitrario; - ravvisando la prova della distrazione nella sola mancata indicazione della destinazione dei beni, senza considerare che l'imputato all'epoca dei fatti non ricopriva più la carica di amministratore. 3.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'ammanco di cassa, lamenta che la corte territoriale ha considerato solo le risultanze riportate nella relazione del curatore fallimentare e non anche quelle riferite dal consulente tecnico di parte, senza considerare che nel periodo valutato, l'imputato aveva dismesso la carica di amministratore. 3.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito alla consapevole partecipazione dell'imputato alle condotte fraudolente distrattiva e documentale contestate, lamenta che la corte territoriale non ha considerato che le deposizioni testimoniali avevano evidenziato, invece, la volontà dell'imputato di dare linfa vitale alla società sia mediante richieste di mutuo, sia attraverso denunce all'autorità giudiziaria di condotte truffaldine patite attraverso promesse, non mantenute, di apporti finanziari. 3.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito alla distrazione attuata con la costituzione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", lamenta che i giudici d'appello hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine a vicende - quali il trasferimento dei beni dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e la locazione della sede della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - mai verificatesi, in quanto: - le fatture di pagamento, relative alla cessione di cespiti dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.i.", erano state stornate in favore della prima con nota di credito a distanza di soli due giorni dal pagamento; - il contratto di locazione dell'immobile nel quale era ubicata la sede della "[OSCURATO:SOCIETA]." non era stato rinvenuto, perché mai sottoscritto, là dove, invece, era stato rinvenuto l'atto di recesso anticipato dal contratto stesso. 3.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito sia alla cessione di quote, sia alla riduzione del capitale sociale, sia alla rivalutazione dell'immobile, lamenta che la corte d'appello non ha considerato che la cessione di quote, avvenuta per il valore minimale di quattrocento euro, era stata determinata dalla necessità di rapportarne il valore al capitale sociale, pari a circa diciannovemila euro, anziché al patrimonio immobiliare, pari oltre tre milioni di euro, al solo scopo di rilanciare la società sul mercato.3.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito al ruolo di amministratore di fatto attribuito dall'imputato in epoca successiva alla cessazione dell'incarico formale, lamenta che la corte d'appello ha dato credito alla deposizione dei testi, senza considerare che, dopo il fallimento, la "[OSCURATO:SOCIETA].", l'imputato non aveva compiuto alcuna operazione. 3.8 Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione al delitto di bancarotta documentale, lamenta che i giudici d'appello hanno ravvisato la penale responsabilità dell'imputato in un periodo, successivo all'il dicembre 2018, nel quale lo stesso aveva dismesso la carica di amministratore di diritto. 3.9 Con il nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la corte territoriale ha omesso di riqualificare la condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 3.10 Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., eccepisce l'estinzione dei reati per decorrenza del termine di prescrizione alla data 7 maggio 2022, là dove la pronuncia della corte territoriale è intervenuta il giorno 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione, maturata alla data del 10 luglio 2022. 1./.

Dagli atti del fascicolo, consultabile in questa sede in ragione della natura processuale del rilievo articolato con il decimo motivo, risulta che il procedimento dinanzi alla corte territoriale ha subito due sospensioni, la prima di novantuno giorni per adesione della difesa all'astensione di categoria e la seconda di sessantaquattro giorni ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che prevede la sospensione del termine per l'emergenza pandemica da Covid-19 per i procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020.

Poiché, nel caso di specie, l'udienza dinanzi alla corte d'appello era stata fissata, con decreto di citazione notificato all'imputato in data 30 gennaio 2020, per il giorno 20 marzo 2020, la stessa andava a cadere nel periodo interessato dalla normativa. 2) - tZNe deriva che il periodo totale di sospensione del termine di prescrizione è pari a 155 giorni.

I reati contestati all'imputato risalgono al giorno 05 agosto

20. Al termine massimo di prescrizione degli stessi, pari ad anni 12 e mesi 6, va aggiunto il periodo di 155 giorni nel quale il procedimento è stato sospeso, per cui gli stessi si sono prescritti alla data del 10 luglio 2022 e non a quella del 07 maggio 2022, indicata dalla difesa. 4 Jt

2. Ciò detto, l'esame delle singole censure impedisce di pervenire ad una pronuncia di merito favorevole

3. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella emessa dal tribunale.

I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal giudice di primo grado nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3.1 Con i dispiegati motivi, il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi, invece, all'esclusiva competenza del giudice di merito.

Invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 1, n. 7252 del 17/03/1999, Loiacono, Rv. 213705 - 01; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 3.2 Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di penale responsabilità dell'imputato, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico, con le quali il ricorrente non si confronta.

4. Privo di pregio è il primo motivo.

La difesa omette di confrontarsi con le argomentazioni rese dalla corte d'appello in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in relazione sia alla produzione di undici mail intercorse tra l'imputato, la fallita e il notaio, sia alla produzione di un catalogo relativo ai prodotti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la cui acquisizione non era stata ammessa nel giudizio di primo grado, limitandosi genericamente ad affermare che la lettura delle mail avrebbe consentito una corretta e precisa ricostruzione storica della vicenda e la lettura del catalogo avrebbe provato che il marchio della società di nuova costituzione esisteva nel settore già dall'anno 2005, senza offrire elementi idonei a smentire l'assunto dei giudici di merito in ordine alle incertezze circa la provenienza delle mail e la data di stampa del catalogo, e, soprattutto, senza evidenziare l'effettiva incidenza che l'acquisizione dei documenti non ammessi avrebbe avuto sulla vicenda.

5. Infondato è il secondo motivo con il quale la difesa si limita a censurare la decisione impugnata fondata su «improbabili giudizi di valore», privi di riscontri probatori, senza confrontarsi con le argomentazioni rese dai giudici di merito che:- quanto al profilo che involge la valutazione dei beni - non tutti rinvenuti - della fallita fatta dal curatore attraverso il controllo incrociato dei dati relativi alle rimanenze rinvenute e quelle che, avuto riguardo ai dati contabili, avrebbero dovuto rinvenirsi, hanno sottolineato la correttezza dell'operato dell'organo del fallimento, basato sulla ricostruzione storica della vicenda quale desumibile dalla riscontrata incongruenza tra il tabulato giornale - ritenuto attendibile in quanto nello stesso si dava conto sia delle rimanenze, sia della valutazione dell'attivo - e il libro degli inventari - che, invece, riportava una somma mai consegnata al curatore -; - quanto al secondo profilo hanno evidenziato le emergenze istruttorie dalle quali era risultato che l'imputato, anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore formale, aveva continuato a svolgere attività gestorie, intrattenendo dialoghi in merito ai crediti societari e attivandosi in trattative di vendita dei prodotti.

6. Infondato è anche il terzo motivo.

Anche stavolta la difesa non si confronta con la sentenza in verifica, nella quale sono indicate le ragioni, fondate sulle emergenze istruttorie, tutte specificatamente indicate, per le quali la corte ha ritenuto che alla cessazione formale dell'incarico non era corrisposta la cessazione di fatto dell'attività di amministrazione e gestione.

7. Privo di pregio è il quarto motivo che involge l'omessa valutazione della reale intenzione dell'imputato - dare linfa vitale alla società - svilita da condotte truffaldine patite a cagione di promesse, non mantenute, di apporti finanziari.

La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza della corte territoriale che, invece, ha evidenziato come le mere aspettative dell'imputato relative al rilancio dell'azienda, fondate su promesse di apporti finanziari, mai pervenuti, non fossero idonee a escluderne la penale responsabilità in quanto prive di idonei riscontri probatori.

8. Anche la censura proposta con il quinto motivo è priva di pregio. 8.1 Invero il ricorrente tenta una ricostruzione alternativa della vicenda, desumendo dalle risultanze istruttorie, conclusioni opposte a quelle argomentate dai giudici di merito che, invece, hanno evidenziato come dagli atti e dalle deposizioni testimoniali, fosse emerso che: - nello stabilimento della "[OSCURATO:SOCIETA]." di Menfi vi era stato il cambio d'insegna con l'indicazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e che all'interno vi lavoravano dipendenti assunti da quest'ultima; non risultava il pagamento dei canoni di locazione dello stabilimento in uso alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; - il trasferimento dei cespiti patrimoniali dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.rI." risultava provato dalla circostanza che nello stabilimento lavoravano dipendenti della seconda, i quali utilizzavano arredi, attrezzature e macchinari della prima. 8.2 Ad avviso dei giudici di appello, la finalità fraudolenta dell'operazione di dismissione non risultava smentita né dalla diversità tra la sede legale della "[OSCURATO:SOCIETA].", trasferita in un locale box in località Orio al Serio, e lo stabilimento nel quale l'attività veniva esercitata, concesso in locazione alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con un contratto mai rinvenuto e del quale era stato prodotto il recesso, né dallo storno in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." di due fatture relative alla vendita di cespiti, documentato da nota di credito risalente a due giorni dopo il pagamento.

Invero, ad avviso dei giudici di appello, tali dati rappresentavano la volontà di attribuire una dimensione poco chiara e incerta all'operazione.

9. Con il sesto motivo, anch'esso privo di pregio, che involge la cessione di quote avvenuta al valore minimale di quattrocento euro, la difesa, ancora una volta propone una ricostruzione della vicenda, alternativa e contrastante con il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata, inammissibile in sede di legittimità atteso che compito della Corte di cassazione è quello di procedere a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. 9.1 Nel caso di specie, i giudici d'appello, con coerenza logica, hanno sottolineato come la versione offerta dalla difesa - la sottostima delle quote determinata dalla necessità di rapportarne il valore al capitale sociale, pari a circa diciannovemila euro, anziché al patrimonio immobiliare, pari al valore di oltre tre milioni di euro, al solo scopo di rilanciare la società sul mercato - non abbia trovato conferma nella deposizione del curatore fallimentare che, diversamente, aveva evidenziato una non giustificata attribuzione di valore al patrimonio immobiliare, sicché l'operazione di cessione di quote andava a inserirsi nel più vasto progetto di allontanamento dell'azienda dal mercato.

10. Privi di fondamento sono anche il settimo e l'ottavo motivo che, entrambi, involgono la responsabilità dell'imputato ritenuta dalle sentenze di merito anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione dalla carica di amministratore formale.

Invero, la corte d'appello ha evidenziato le emergenze istruttorie dalle quali risultava che l'imputato, anche in seguito alla cessazione dalla carica, aveva continuato a svolgere attività gestorie, sia intrattenendo dialoghi in merito ai crediti societari, sia attivandosi in trattative di vendita dei prodotti, espressioni, queste, di un comportamento tutt'altro che disinteressato alle vicende societarie.

La difesa, dal canto suo, si è limitata ad articolare censure generiche, nel tentativo, ancora una volta, di offrire una versione alternativa, tutt'altro che inconfutabile, inammissibile in sede di legittimità.

11. Analoghe considerazioni valgono in ordine al nono motivo con il quale la difesa lamenta la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenza documentale in quello di bancarotta semplice.

Dalle motivazioni logiche e argomentate rese dai giudici di merito, risulta come il comportamento assunto dall'imputato fosse tutt'altro che semplicemente trascurato negligente e, invece, volto a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, tutte finalizzate al depauperamento della "[OSCURATO:SOCIETA]." 7 Y/e

12. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1978 avverso la sentenza emessa il 22/06/2022 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso perchè il reato è estinto per prescrizione; preso atto delle conclusioni scritte/articolate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Paola, difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] di Paola, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Sciacca, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto la pena principale e rideterminato la durata delle pene accessorie. 2. All'imputato, amministratore unico e socio della fallita "[OSCURATO:SOCIETA]." dall'11 dicembre 2008 e sino al fallimentogdichiarato in data 5 agosto 2009, è contestato di aver concorso: 1) nella dispersione delle risorse della società attraverso operazioni consistite: - nella creazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della "[OSCURATO:SOCIETA].", ubicata in Menfi; - nel trasferimento della sede sociale della "[OSCURATO:SOCIETA]." in un box auto appartenente a terzo soggetto; - nella cessione delle quote della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." a un prezzo simbolico; - nella costituzione di un'ulteriore società, denominata anch'essa "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Brescia, cui venivano ceduti - con fatture poi stornate a mezzo di note di credito - i cespiti della "[OSCURATO:SOCIETA]."; - nella repentina messa in liquidazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con sede in Menfi, senza che la stessa avesse mai svolto alcuna attività; 2) di aver sottratto i libri e le scritture contabili relative all'anno 2009, così, al fine di procurare a sé e ai correi un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della "[OSCURATO:SOCIETA].". 3. La difesa articola dieci motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 Cost. e 237 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la decisione emessa all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale non era stata ammessa, perché di non certa provenienza, la produzione di undici mail intercorse tra l'imputato, la fallita e il notaio - che, invece, avrebbero consentito una corretta e precisa ricostruzione storica della vicenda -, nonché, perché non certa la data di stampa, la produzione di un catalogo relativo ai prodotti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - che, invece, avrebbe provato che il marchio della società di nuova costituzione esisteva nel settore già dall'anno 2005 -. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha valutato le risultanze istruttorie evidenziate nella relazione del consulente tecnico di parte in merito alla distrazione di merci e all'occultamento dei ricavi, così:- dando credito solo alla tesi offerta dal curatore fallimentare che, a fronte del mancato rinvenimento di beni - conseguito, a dire della difesa, alla mancata apposizione dei sigilli presso lo stabilimento della fallita, ove gli stessi si trovavano - aveva attribuito agli stessi un valore non in linea con quello di mercato e, dunque, del tutto arbitrario; - ravvisando la prova della distrazione nella sola mancata indicazione della destinazione dei beni, senza considerare che l'imputato all'epoca dei fatti non ricopriva più la carica di amministratore. 3.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'ammanco di cassa, lamenta che la corte territoriale ha considerato solo le risultanze riportate nella relazione del curatore fallimentare e non anche quelle riferite dal consulente tecnico di parte, senza considerare che nel periodo valutato, l'imputato aveva dismesso la carica di amministratore. 3.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito alla consapevole partecipazione dell'imputato alle condotte fraudolente distrattiva e documentale contestate, lamenta che la corte territoriale non ha considerato che le deposizioni testimoniali avevano evidenziato, invece, la volontà dell'imputato di dare linfa vitale alla società sia mediante richieste di mutuo, sia attraverso denunce all'autorità giudiziaria di condotte truffaldine patite attraverso promesse, non mantenute, di apporti finanziari. 3.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito alla distrazione attuata con la costituzione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", lamenta che i giudici d'appello hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine a vicende - quali il trasferimento dei beni dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e la locazione della sede della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - mai verificatesi, in quanto: - le fatture di pagamento, relative alla cessione di cespiti dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.i.", erano state stornate in favore della prima con nota di credito a distanza di soli due giorni dal pagamento; - il contratto di locazione dell'immobile nel quale era ubicata la sede della "[OSCURATO:SOCIETA]." non era stato rinvenuto, perché mai sottoscritto, là dove, invece, era stato rinvenuto l'atto di recesso anticipato dal contratto stesso. 3.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito sia alla cessione di quote, sia alla riduzione del capitale sociale, sia alla rivalutazione dell'immobile, lamenta che la corte d'appello non ha considerato che la cessione di quote, avvenuta per il valore minimale di quattrocento euro, era stata determinata dalla necessità di rapportarne il valore al capitale sociale, pari a circa diciannovemila euro, anziché al patrimonio immobiliare, pari oltre tre milioni di euro, al solo scopo di rilanciare la società sul mercato.3.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione in merito al ruolo di amministratore di fatto attribuito dall'imputato in epoca successiva alla cessazione dell'incarico formale, lamenta che la corte d'appello ha dato credito alla deposizione dei testi, senza considerare che, dopo il fallimento, la "[OSCURATO:SOCIETA].", l'imputato non aveva compiuto alcuna operazione. 3.8 Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione al delitto di bancarotta documentale, lamenta che i giudici d'appello hanno ravvisato la penale responsabilità dell'imputato in un periodo, successivo all'il dicembre 2018, nel quale lo stesso aveva dismesso la carica di amministratore di diritto. 3.9 Con il nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la corte territoriale ha omesso di riqualificare la condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 3.10 Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., eccepisce l'estinzione dei reati per decorrenza del termine di prescrizione alla data 7 maggio 2022, là dove la pronuncia della corte territoriale è intervenuta il giorno 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per prescrizione, maturata alla data del 10 luglio 2022. 1./. Dagli atti del fascicolo, consultabile in questa sede in ragione della natura processuale del rilievo articolato con il decimo motivo, risulta che il procedimento dinanzi alla corte territoriale ha subito due sospensioni, la prima di novantuno giorni per adesione della difesa all'astensione di categoria e la seconda di sessantaquattro giorni ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che prevede la sospensione del termine per l'emergenza pandemica da Covid-19 per i procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020. Poiché, nel caso di specie, l'udienza dinanzi alla corte d'appello era stata fissata, con decreto di citazione notificato all'imputato in data 30 gennaio 2020, per il giorno 20 marzo 2020, la stessa andava a cadere nel periodo interessato dalla normativa. 2) - tZNe deriva che il periodo totale di sospensione del termine di prescrizione è pari a 155 giorni. I reati contestati all'imputato risalgono al giorno 05 agosto 20. Al termine massimo di prescrizione degli stessi, pari ad anni 12 e mesi 6, va aggiunto il periodo di 155 giorni nel quale il procedimento è stato sospeso, per cui gli stessi si sono prescritti alla data del 10 luglio 2022 e non a quella del 07 maggio 2022, indicata dalla difesa. 4 Jt 2. Ciò detto, l'esame delle singole censure impedisce di pervenire ad una pronuncia di merito favorevole 3. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella emessa dal tribunale. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal giudice di primo grado nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3.1 Con i dispiegati motivi, il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi, invece, all'esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 1, n. 7252 del 17/03/1999, Loiacono, Rv. 213705 - 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 3.2 Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di penale responsabilità dell'imputato, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico, con le quali il ricorrente non si confronta. 4. Privo di pregio è il primo motivo. La difesa omette di confrontarsi con le argomentazioni rese dalla corte d'appello in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in relazione sia alla produzione di undici mail intercorse tra l'imputato, la fallita e il notaio, sia alla produzione di un catalogo relativo ai prodotti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la cui acquisizione non era stata ammessa nel giudizio di primo grado, limitandosi genericamente ad affermare che la lettura delle mail avrebbe consentito una corretta e precisa ricostruzione storica della vicenda e la lettura del catalogo avrebbe provato che il marchio della società di nuova costituzione esisteva nel settore già dall'anno 2005, senza offrire elementi idonei a smentire l'assunto dei giudici di merito in ordine alle incertezze circa la provenienza delle mail e la data di stampa del catalogo, e, soprattutto, senza evidenziare l'effettiva incidenza che l'acquisizione dei documenti non ammessi avrebbe avuto sulla vicenda. 5. Infondato è il secondo motivo con il quale la difesa si limita a censurare la decisione impugnata fondata su «improbabili giudizi di valore», privi di riscontri probatori, senza confrontarsi con le argomentazioni rese dai giudici di merito che:- quanto al profilo che involge la valutazione dei beni - non tutti rinvenuti - della fallita fatta dal curatore attraverso il controllo incrociato dei dati relativi alle rimanenze rinvenute e quelle che, avuto riguardo ai dati contabili, avrebbero dovuto rinvenirsi, hanno sottolineato la correttezza dell'operato dell'organo del fallimento, basato sulla ricostruzione storica della vicenda quale desumibile dalla riscontrata incongruenza tra il tabulato giornale - ritenuto attendibile in quanto nello stesso si dava conto sia delle rimanenze, sia della valutazione dell'attivo - e il libro degli inventari - che, invece, riportava una somma mai consegnata al curatore -; - quanto al secondo profilo hanno evidenziato le emergenze istruttorie dalle quali era risultato che l'imputato, anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore formale, aveva continuato a svolgere attività gestorie, intrattenendo dialoghi in merito ai crediti societari e attivandosi in trattative di vendita dei prodotti. 6. Infondato è anche il terzo motivo. Anche stavolta la difesa non si confronta con la sentenza in verifica, nella quale sono indicate le ragioni, fondate sulle emergenze istruttorie, tutte specificatamente indicate, per le quali la corte ha ritenuto che alla cessazione formale dell'incarico non era corrisposta la cessazione di fatto dell'attività di amministrazione e gestione. 7. Privo di pregio è il quarto motivo che involge l'omessa valutazione della reale intenzione dell'imputato - dare linfa vitale alla società - svilita da condotte truffaldine patite a cagione di promesse, non mantenute, di apporti finanziari. La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza della corte territoriale che, invece, ha evidenziato come le mere aspettative dell'imputato relative al rilancio dell'azienda, fondate su promesse di apporti finanziari, mai pervenuti, non fossero idonee a escluderne la penale responsabilità in quanto prive di idonei riscontri probatori. 8. Anche la censura proposta con il quinto motivo è priva di pregio. 8.1 Invero il ricorrente tenta una ricostruzione alternativa della vicenda, desumendo dalle risultanze istruttorie, conclusioni opposte a quelle argomentate dai giudici di merito che, invece, hanno evidenziato come dagli atti e dalle deposizioni testimoniali, fosse emerso che: - nello stabilimento della "[OSCURATO:SOCIETA]." di Menfi vi era stato il cambio d'insegna con l'indicazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e che all'interno vi lavoravano dipendenti assunti da quest'ultima; non risultava il pagamento dei canoni di locazione dello stabilimento in uso alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; - il trasferimento dei cespiti patrimoniali dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.rI." risultava provato dalla circostanza che nello stabilimento lavoravano dipendenti della seconda, i quali utilizzavano arredi, attrezzature e macchinari della prima. 8.2 Ad avviso dei giudici di appello, la finalità fraudolenta dell'operazione di dismissione non risultava smentita né dalla diversità tra la sede legale della "[OSCURATO:SOCIETA].", trasferita in un locale box in località Orio al Serio, e lo stabilimento nel quale l'attività veniva esercitata, concesso in locazione alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." con un contratto mai rinvenuto e del quale era stato prodotto il recesso, né dallo storno in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." di due fatture relative alla vendita di cespiti, documentato da nota di credito risalente a due giorni dopo il pagamento. Invero, ad avviso dei giudici di appello, tali dati rappresentavano la volontà di attribuire una dimensione poco chiara e incerta all'operazione. 9. Con il sesto motivo, anch'esso privo di pregio, che involge la cessione di quote avvenuta al valore minimale di quattrocento euro, la difesa, ancora una volta propone una ricostruzione della vicenda, alternativa e contrastante con il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata, inammissibile in sede di legittimità atteso che compito della Corte di cassazione è quello di procedere a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. 9.1 Nel caso di specie, i giudici d'appello, con coerenza logica, hanno sottolineato come la versione offerta dalla difesa - la sottostima delle quote determinata dalla necessità di rapportarne il valore al capitale sociale, pari a circa diciannovemila euro, anziché al patrimonio immobiliare, pari al valore di oltre tre milioni di euro, al solo scopo di rilanciare la società sul mercato - non abbia trovato conferma nella deposizione del curatore fallimentare che, diversamente, aveva evidenziato una non giustificata attribuzione di valore al patrimonio immobiliare, sicché l'operazione di cessione di quote andava a inserirsi nel più vasto progetto di allontanamento dell'azienda dal mercato. 10. Privi di fondamento sono anche il settimo e l'ottavo motivo che, entrambi, involgono la responsabilità dell'imputato ritenuta dalle sentenze di merito anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione dalla carica di amministratore formale. Invero, la corte d'appello ha evidenziato le emergenze istruttorie dalle quali risultava che l'imputato, anche in seguito alla cessazione dalla carica, aveva continuato a svolgere attività gestorie, sia intrattenendo dialoghi in merito ai crediti societari, sia attivandosi in trattative di vendita dei prodotti, espressioni, queste, di un comportamento tutt'altro che disinteressato alle vicende societarie. La difesa, dal canto suo, si è limitata ad articolare censure generiche, nel tentativo, ancora una volta, di offrire una versione alternativa, tutt'altro che inconfutabile, inammissibile in sede di legittimità. 11. Analoghe considerazioni valgono in ordine al nono motivo con il quale la difesa lamenta la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenza documentale in quello di bancarotta semplice. Dalle motivazioni logiche e argomentate rese dai giudici di merito, risulta come il comportamento assunto dall'imputato fosse tutt'altro che semplicemente trascurato negligente e, invece, volto a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, tutte finalizzate al depauperamento della "[OSCURATO:SOCIETA]." 7 Y/e 12. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio d
Sentenza Cassazione n. 17007/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris