CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2022
Cassazione n. 03701/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: I.T.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrrigo; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza n. 216 / 66 / 1 3 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sez.distaccata di Brescia, depositata il 1 3 novembre2013; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha preso atto della richiesta di sospensione e non si opponeal rinvio; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrigo. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della I.T.R. s.r.l. di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES degli anni di imposta 2008 e 2009, la Società ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado anch’essa integralmente sfavorevole alla contribuente; l’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza; il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; la Società ha depositato istanza con la quale chiede, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197. Considerato che: ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022 n.197 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 luglio 2023…”;la contribuente ha depositato apposita richiesta di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; P.Q.M. Sospende, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la controversia sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso,in Roma , in camera di consiglio della Sezione , il