Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 1986

Cassazione n. 04331/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/06/1986 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Co [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1..

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto contestati ai capi 1, 8, 14 e 15 per difetto di querela e, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai residui motivi di appello, in relazione ai restanti reati di furto contestati ai capi 5, 6, 9, 10, 11, 12, e 1.3, ha riconosciuto la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 14 ottobre 2022, irrevocabile il 2 maggio 2022, e, ritenuto più grave il reato di cui al capo 5 del presente processo, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4 mesi 4 giorni 20 di reclusione e euro 800 di multa.

2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto due distinti ricorsi, a mezzo dei propri difensori. 2.1.Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con unico motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello omesso di dare conto delle ragioni per la determinazione degli aumenti in continuazione rispetto al reato più grave individuato in quello contestato al capo 5).

2.2. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con unico motivo si deduce la violazione di regge e il vizio di motivazione per avere omesso la Corte di Appello di motivare in relazione alla affermazione della responsabilità e alla determinazione dei singoli aumenti in continuazione operati sia per le originarie contestazioni residuali, sia per la contestazione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 14 ottobre 2022.

3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi Inammissibilità dei ricorsi. 4.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

5. A norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Il concordato sui motivi di appello determina la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati e comporta la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza.

Già nel vigore dell'analogo istituto previsto dall'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008,, si era formato il consolidato orientamento per cui il giudice di appello, nell'accogliere .la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), con conseguente impossibilità di dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825).

Tale orientamento deve ritenersi operante anche in relazione all'istituto di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., stante la sovrapponibilità dello stesso con quello di cui all'art. 599 comma 4 cod. proc pen, (sez. 4 , n. 52803 del 14/09/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 274522; Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196). 6.Nel caso in esame i motivi di entrambi i ricorsi sono, dunque, inammissibili, in quanto attengono a profili oggetto di rinuncia e alla misura della pena concordata, senza che sia ravvisabile, sotto tale ultimo aspetto, alcuna ipotesi di illegalità (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). 7.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende deciso il 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] er est. [OSCURATO:PERSONA] >i nte Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/06/1986 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Co [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto contestati ai capi 1, 8, 14 e 15 per difetto di querela e, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai residui motivi di appello, in relazione ai restanti reati di furto contestati ai capi 5, 6, 9, 10, 11, 12, e 1.3, ha riconosciuto la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 14 ottobre 2022, irrevocabile il 2 maggio 2022, e, ritenuto più grave il reato di cui al capo 5 del presente processo, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4 mesi 4 giorni 20 di reclusione e euro 800 di multa. 2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto due distinti ricorsi, a mezzo dei propri difensori. 2.1.Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello omesso di dare conto delle ragioni per la determinazione degli aumenti in continuazione rispetto al reato più grave individuato in quello contestato al capo 5). 2.2. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce la violazione di regge e il vizio di motivazione per avere omesso la Corte di Appello di motivare in relazione alla affermazione della responsabilità e alla determinazione dei singoli aumenti in continuazione operati sia per le originarie contestazioni residuali, sia per la contestazione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 14 ottobre 2022. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi Inammissibilità dei ricorsi. 4.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 5. A norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il concordato sui motivi di appello determina la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati e comporta la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Già nel vigore dell'analogo istituto previsto dall'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008,, si era formato il consolidato orientamento per cui il giudice di appello, nell'accogliere .la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), con conseguente impossibilità di dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825). Tale orientamento deve ritenersi operante anche in relazione all'istituto di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., stante la sovrapponibilità dello stesso con quello di cui all'art. 599 comma 4 cod. proc pen, (sez. 4 , n. 52803 del 14/09/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 274522; Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196). 6.Nel caso in esame i motivi di entrambi i ricorsi sono, dunque, inammissibili, in quanto attengono a profili oggetto di rinuncia e alla misura della pena concordata, senza che sia ravvisabile, sotto tale ultimo aspetto, alcuna ipotesi di illegalità (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). 7.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende deciso il 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] er est. [OSCURATO:PERSONA] >i nte Ann
Sentenza Cassazione n. 04331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris