CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 20129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano Ragusa - che li aveva assolti dai reati loro rispettivamente ascritti alcapo A), limitatamente alle condotte di distrazione della somma di euro 9.800,00(punto 1), distrazione della somma di euro 18.757,71 (punto 2) e distrazionedell'autocarro Mercedes 109 ODI (punto 7) perché il fatto non sussiste, e li avevainvece dichiarati colpevoli dei restanti reati, loro rispettivamente ascritti, dibancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, e, esclusi gli effetti sanzionatoridella recidiva contestata al Ragusa, e riconosciute ad entrambi gli imputati lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, avevacondannato, ciascuno, alla pena di anni due di reclusione – ha riconosciuto allaBroccardo il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nelresto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramiteil comune difensore di fiducia, deducendo, con l’unico atto di ricorso proposto, duemotivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1.Col primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale conriferimento agli artt. 223 comma1, e 216 comma 1 n. 1 legge fall. nonchél'apparenza e la carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenzatanto dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo del reato.La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo gradorichiamando integralmente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado. Lasentenza ricorsa presenta il vizio di motivazione in quanto, essa, superando soloapparentemente alcune delle contraddizioni segnalate dal difensore, risultaassolutamente carente, a tratti contradditoria ed autoreferenziale.La difesa, con gli atti di gravame, aveva sottolineato l'incidenza sul fatturato,negli anni 2011 e 2012, delle asserite distrazioni, avvenute oltre quattro anni primadella data del fallimento, nonché l'effettivo stato dell'impresa nei periodi inquestione e, infine, la particolarità del caso di specie, trattandosi di società che,come sottolineato dal curatore, non aveva i requisiti per fallire, tuttavia la Corted'Appello si è limitata a riproporre le argomentazioni svolte dal primo giudicetralasciando ogni valutazione, e quindi, lasciando inspiegate le ragioni per le qualiha ritenuto, nel caso di specie, superata la "zona di rischio penale". In particolare,la Corte d'Appello non ha minimamente tenuto conto delle doglianze difensiveinerenti al contesto spazio-temporale entro il quale, come noto, l'apprezzamento diuno stato di crisi della società deve orientare l'interpretazione di ogni eventualeiniziativa di distrazione dei beni. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeprefallimentare, infatti, è un reato di pericolo concreto, poiché la formulazione delladisposizione incriminatrice richiede che l'atto di distrazione sia idoneo acompromettere l'integrità del patrimonio societario in funzione di garanzia verso icreditori e che detta pericolosità sia valutata in relazione alla situazione economico-patrimoniale e temporale dell'impresa nel momento in cui l'atto è stato posto inessere.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non presentava i requisiti per fallire attesoche, nei tre anni precedenti al fallimento, non aveva superato i limiti dimensionaliprevisti dalla legge (un ammontare totale di debiti non superiore a 500.000 euro,un ammontare di ricavi lordi non superiore a 200.000 euro, e un attivo patrimonialenon superiore a 300.000 euro) e, come ricordato dal curatore all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], le ragioni della "crisi" dell'impresa erano da ricercare unicamente nelcontrasto tra i due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della società, come ben narrato dallostesso curatore nella sua relazione ex art.33 legge fall.A fronte di siffatto quadro la difesa aveva sottolineato l'assoluta irrilevanzadelle asserite distrazioni atteso che le stesse non risultavano idonee a generare unasituazione di squilibrio finanziario. La Corte d'Appello, nonostante la difesa avessericordato come il 70% del fatturato provenisse proprio dai clienti esteri gestiti dalBertoni, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria dei bonifici di cui al capoA.5, non ha mai nemmeno affrontato il tema della provenienza del fatturato dellasocietà fallita, ma si è limitata ad affermare che le fatture in questione erano daritenersi false. Nel nostro caso specifico le condotte asseritamente distrattive sonostate poste in essere tra i 6 ed i 4 anni antecedenti al fallimento, ed in quegli annivi è sempre stato un utile d'esercizio tanto che nulla viene osservato sul puntonemmeno dal curatore.Si eccepisce poi la manifesta apparenza della motivazione anche conriferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo fondandosi essa su frasi di stilesenza un confronto con le doglianze sollevate dalla difesa. La difesa avevasottolineato come non fosse mai stato provato che gli odierni appellanti avessero laconsapevolezza di compiere atti che potessero cagionare danno ai creditori a mezzodi un depauperamento dell'impresa, non essendosi rappresentati la pericolositàdella condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivosulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare, e, dunque,come rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dallanorma incriminatrice.Come già detto, infatti, la società in questione è stata dichiarata fallitanonostante la stessa non avesse i requisiti per poter fallire e l'istanza di fallimentofosse stata presentata dallo stesso liquidatore e ciò a causa dell'impasse venutasi acreare a causa dei contrasti insorti tra i soci.2.2.Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale conriferimento agli artt. 223 comma 1 n.2, e 216 comma 1 n. 1 r.d. 16 marzo 1942n.267, nonché, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparenza e lacarenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato dibancarotta fraudolenta documentale, ed il travisamento della prova.La Corte d'Appello di Torino ha, all'evidenza, reputato che il curatore avesseritenuto riscontrata una tenuta della contabilità in modo tala da rendere impossibilela ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Ma ciò noncorrisponde al vero. Nel caso di specie la Corte di merito ha tratto dalla relazione exart.33 legge fall. e dalle dichiarazioni testimoniali del curatore la sussistenza deldelitto di bancarotta documentale come contestato, evidentemente cadendo inerrore poiché il predetto non ha in alcun modo confortato la tesi accusatoria. Nellarelazione ex art.33 legge fall. il curatore mai lamenta l'assenza di contabilità, maanzi così espressamente scrive:«La società ha consegnato una situazione contabilealla data del giugno 2014 che sebbene non prossima al fallimento, stante l'inattivitàdella società si può dichiarare sostanzialmente allineabile a quella alla data deifallimento.». A pagina 11 della relazione ex art. 33 il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea comesiano state consegnate tutte le scritture contabili obbligatorie, Libro verbaliassemblee; Libro delibere amministrative; Libro inventari; Libro giornale; Libro ivavendite ed acquisti. In nessuna parte della relazione si afferma e/o si lamental'assenza di documentazione contabile ovvero l’impossibilità della ricostruzione delpatrimonio.[OSCURATO:PERSONA], poi, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha espressamenteriferito che «..dalla contabilità e quindi nella contabilità che mi veniva prodotta mivennero dati i libri giornali in cui comunque c'era una situazione e di riapertura deiconti, quindi si poteva individuare quella che era la situazione contabile in quelmomento, dal libro inventari che erano stati prodotti e poi dai mastrini contabili chec'erano stati dati, quindi una ricostruzione delia situazione patrimoniale erapossibile». Ciò che il curatore, nel corso della propria deposizione, ha lamentatosono solo ed esclusivamente tre circostanze: il mancato deposito dei bilancisuccessivi al 2010 pur presenti nella contabilità societaria in quanto formalmenteredatti, ma non approvati; la mancata consegna di documentazione allegata allefatture della [OSCURATO:PERSONA]; la mancata indicazione del codice fiscale ovvero l’indirizzodei clienti e, quindi, la difficoltà nel recupero dei crediti societari.Innanzitutto, va detto che nessuna delle circostanze indicate dal curatore puòintegrare il delitto di bancarotta fraudolenta, atteso che la stessa deve avere adoggetto le scritture contabili obbligatorie ovvero le annotazioni effettate su dettescritture.In secondo luogo, il curatore, in conformità con quanto ha esposto nella suarelazione ex art.33 legge fall., ha affermato di aver ricostruito il patrimoniosocietario, seppur con qualche difficoltà. Con riferimento, poi, ai crediti societari, lostesso mai ha riferito che gli stessi fossero ''fumosi" o indeterminati, masemplicemente che non fossero escutibili, tanto che lo stesso curatore afferma che“noi abbiamo mandato mail per chiedere il pagamento, non dico a tutti ma quasi".La Corte d'Appello di Torino, quindi, è incorsa in un grave travisamento deliaprova che ha viziato inevitabilmente la decisione e ciò atteso che ii delitto in esamenon è presente laddove la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affarisia stata attuata, anche in assenza o nella carenza della documentazioneobbligatoria, con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessitàdi dover utilizzare fonti di documentazioni esterne pubbliche o private (Cass. Sez. 5n. 10920 del 28.10.1997).Non solo. La difesa aveva sottolineato come, agli atti, vi fosse la provadell'effettiva sottrazione di parte della contabilità da parte del socio [OSCURATO:PERSONA], ma laCorte d'Appello di Torino ha ritenuto inconferente tale questione.All'evidenza, pertanto, quanto effettivamente dichiarato dal curatore e ledoglianze dallo stesso sollevate possono essere dimostrative, ai più, dellasussistenza del delitto di bancarotta semplice.3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono nel loro complesso infondati, pur presentando profili diinammissibilità.Le censure, pur muovendosi nell’ottica di ottenere da parte di questa Corteun’inammissibile rivisitazione del compendio probatorio su cui si fondano leconformi pronunce di primo e secondo grado e della stessa valutazione svolta daigiudici di merito, non possono ritenersi tutte inammissibili, meritando alcuni degliaspetti sollevati delle precisazioni.Esse sono certamente inammissibili laddove fondano l’impostazione offertasulla base di stralci di deposizioni o atti (in particolare quelli tratti dallatestimonianza del curatore e dalla relazione ex art. 33 legge fall.) e finiscono quindicol rappresentare in maniera parziale, frammentarie ed unilaterale quanto invececomplessivamente emergente dalle sentenze di merito.Difetta, in definitiva, un effettivo confronto con l’ampia, articolata edesauriente ricostruzione della complessiva vicenda svolta dai giudici di merito, maverranno qui di seguito indicate, in dettaglio, le specificazioni del caso che di voltain volta s’imporranno nell’affrontare i motivi partitamente.2.Quanto al primo motivo - che lamenta, in buona sostanza, che la Corted'Appello non avrebbe valutato concretamente la sussistenza dell'elementooggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avereomesso di considerare lo iato temporale tra le condotte distrattive ed il fallimento,la situazione in bonis della società, la scarsa incidenza delle condotte rispetto alfatturato dell'impresa, l'assenza di creditori societari (a parte il signor Soidano sociodella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) ed il contenuto della dichiarazione di auto-fallimento -si osserva che esso è manifestamente infondato ed aspecifico nella parte in cui nonsi confronta adeguatamente con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata,che ha, nella sostanza, fornito già tutte le risposte della cui carenza si duole ilricorso.La sentenza impugnata, dopo aver operato un espresso richiamo alla sentenzadi primo grado, in particolare alle ampie e convincenti argomentazioni spese daiprimi giudici alle pag. 16 e ss., in cui il Tribunale aveva ricostruito con dovizia diparticolari i contorni delle singole operazioni distrattive, smentendo, già in quellasede, gran parte degli assunti difensivi poi riproposti, ha fornito una giustificazionepropria della decisione e si è confrontata con le deduzioni e con le allegazionidifensive provviste del necessario grado di specificità.D’altra parte, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'itermotivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfonditadi tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ognirisultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso unavalutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti e i punti decisivi indicatinell’atto di appello.Pertanto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio suuna specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesadalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escluderela ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., cheessa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezionedella prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez.2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018,dep. 2019, Currò, Rv. 275500).Il motivo in scrutinio pone sul tappeto aspetti non specificamente indicati neglicontestare, al più, l’elemento soggettivo del reato e la irrisorietà del valore dei benidistratti, e, quello proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], la pericolosità in concretocon riferimento alle condotte di cui al capo A, con breve accenno alla scarsaincidenza di esse, in particolare, delle operazioni realizzate attraverso le due cartedi cui all’imputazione, rispetto al fatturato (operazioni comunque contabilizzate, ovenon risultavano riscontri documentali, come crediti verso soci, quale anticipazionesugli utili). In particolare, l’appello della [OSCURATO:PERSONA] si concentrava sull’asseritamancanza di prova delle distrazioni effettuate mediante le certe prepagate,lamentando che esse fossero state ricostruite sulla base della deposizione delcoimputato, socio di minoranbza, [OSCURATO:PERSONA].È solo nel ricorso in scrutinio che si affrontano temi come quello dellainsussistenza dei requisiti per fallire e della situazione economica della societàall’epoca delle condotte distrattive, contestate peraltro adducendo profili nondirettamente rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità in concreto dellestesse.Al riguardo è, innanzitutto, il caso di ricordare che è, d’altronde, pacifico che ilgiudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 eseguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa difallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa eai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilitàdell'imprenditore poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma diimpugnazione di una sentenza civile in sede penale (cfr., per tutte, Sez. 5,Sentenza n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188 – 01). Sicché improprio risulta ilriferimento, svolto nella presente sede, all’asserita assenza dei requisiti di fallibilità,non potendosi, per altro verso, neppure ritenere il tema della sussistenza o meno ditali requisiti strettamente collegato a quello della sussistenza del reato dibancarotta distrattiva.Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non ènecessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivofallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamentodell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Inmotivazione, questa Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una voltaintervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momentosiano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancoral'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr. in tal senso anche la recenteSez. 5, Sentenza n. 34809 del 26/09/2025, Rv. 288725 - 01).In ogni caso, leggendo la motivazione svolta nella sentenza impugnata èagevole cogliere come essa abbia, in realtà, comunque già fornito risposteesaurienti al tema di fondo (ri)proposto dalla difesa.Con particolare riferimento alla obiettiva esistenza delle condotte illecite di cuial capo A), ha anzitutto rimarcato la sentenza impugnata come esse siano statecongruamente accertate e verificate sia dal curatore della fallita sia dal perito dr.Stasi nominato dalla Corte di Appello di Torino nel collegato processo a carico delcoimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'analisi della contabilità e soprattutto dei conticorrenti della fallita ha dimostrato, senza possibilità di equivoco e per tabulas,l'effettuazione di ricariche di carte ricaricabili e l'esecuzione di bonifici in favore dialtra compagine ([OSCURATO:PERSONA]), sempre riferibile a [OSCURATO:PERSONA] –amministratore di fatto e dominus indiscusso delle plurime vicende che siintrecciano in quelle oggetto del presente procedimento - e agli odierni imputati.A fronte di tale quadro composito e armonico - spiega la Corte di meritorispondendo alla principale doglianza svolta in appello - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],che si saldano in pieno con le risultanze documentali e con il contenuto delle altredeposizioni assunte, costituiscono soltanto un tassello di una più vasto e compositomosaico probatorio.La circostanza per cui alcune fuoriuscite di denaro siano state annotate incontabilità – perché risultate sfornite di documentazione a sostegno come indica lostesso ricorso - come crediti verso soci non priva di valenza distrattiva tali condotteillecite, «se solo si considera» evidenzia la Corte di appello «che la società fallita, edin particolare la formale amministratrice [OSCURATO:PERSONA] (persona strettamente legataall'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]), non ha mai azionato tali crediti néchiesto ai soci la restituzione di tali somme». Si tratta ad ogni modo di uscite, siaggiunge nella sentenza impugnata, «di significative somme di denaro rimasteprive di effettive ragioni giustificative, non collegate a precedenti versamentidocumentati dei soci e certamente suscettibili di depauperare in misura significativail patrimonio della società fallita e di ridurre la garanzia verso il ceto creditorio».Indi congruamente rileva la Corte di appello che «ci si trova di fronte ad attidispositivi privi di un qualsivoglia apprezzabile collegamento con l'attività di impresadella fallita e tesi unicamente ad arricchire i singoli soci persone fisiche a discapitodelle ragioni creditorie».Quanto ai bonifici verso la controllante [OSCURATO:PERSONA], per importiconsiderevoli pari ad oltre 130 mila euro, espone la Corte di appello che «come giàchiarito dai primi giudici, nella specie non risulta in alcun modo dimostratal'effettiva prestazione di attività di consulenza e pubblicità in favore della fallita, taleda giustificare tali rilevanti esborsi di denaro» (comunque esorbitanti se l’attivitàprestata si fosse risolta, secondo quanto prospetta lo stesso atto di appello, inquella della grafica pubblicitaria).Nello specifico, si precisa nella sentenza impugnata, non è stata mai prodottaalcuna documentazione attestante la natura e la portata dell'attività svolta da BlueSky in favore della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., «il contratto non reca data certaed è stato prodotto da [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo il giudizio di primo grado» (taleaccordo, avente ad oggetto evanescenti ed imprecisate attività di consulenza e dipubblicità – annota la sentenza impugnata - contiene poi clausole stravaganti eincongrue, prevendo ad esempio che il versamento del corrispettivo fossesubordinato alla disponibilità di provvista in capo alla fallita).Conclude quindi la Corte di appello che la stessa deposizione del dipendenteCascone - sintetizzata dai primi giudici a pag. 22 della sentenza - è generica e vagae non comprova in alcun modo l'effettivo svolgimento delle prestazioni indicatenelle fatture.Quanto alla distrazione del magazzino e delle attrezzature sub A 6),contestato al Ragusa in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata siosserva che «è dirimente la circostanza che, a fronte del trasferimento dei beni adaltra società sempre riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), non sia statoversato alcun corrispettivo e che tali beni non siano mai stati restituiti alla fallita».Quanto poi al motociclo Suzuki di cui al capo A 8) si rimarca nella sentenzaimpugnata come «si tratti di veicolo entrato nel patrimonio della fallita nel 2010 alcosto di 960 euro e mai rinvenuto dal curatore. Il bene in questione, come riferitodall'operante Pesare e come si trae dalla documentazione del P.R.A., risulta radiatoper esportazione all'estero nel 2012, il che comprova il valore commerciale del benee il nocumento per i creditori della cessione all'estero e poi ad altra compagineriferibile a [OSCURATO:PERSONA]. L'annotazione in bilancio del valore di circa 530 euro noncomporta affatto l'assenza di pregiudizio per i creditori, al contrario rivelando lanatura di posta attiva del motoveicolo in disamina, suscettibile di costituire un beneaggredibile per il ceto creditorio».Quanto al motociclo Yamaha di cui al capo A 9), come già esposto dai primigiudici alle pagine 30 e 31, la Corte di appello rappresenta che non emerge in alcunmodo la verificazione di un incidente né l'asportazione del motore: viceversa,appena un anno e mezzo dopo il suo acquisto per il non trascurabile valore di4.200,00 euro, il bene in questione risulta ceduto, nel 2014, per la esigua sommadi appena 300,00 euro ad altra società riferibile al [OSCURATO:PERSONA], che così versava uncorrispettivo decisamente inferiore al valore di mercato del veicolo, a detrimentodelle ragioni dei creditori (in poco più di un anno, in assenza di alcuna ragionevole edocumentata ragione, il valore del bene veniva svalutato per oltre 3.500,00 euro, atutto vantaggio di altra compagine sempre riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò, secondo lacorretta valutazione svolta nella pronuncia impugnata, comprova la naturapregiudizievole – anche - dell'operazione in scrutinio, che, in definitiva, si inseriscenell’ambito di una complessiva vicenda dismissiva del patrimonio della fallitaprotrattasi fino ad epoca prossima al fallimento.Tutto ciò – conclude la Corte di appello in aderenza ai principi affermati daquesta Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale - perfeziona in pieno ilpericolo per la garanzia dei creditori presidiato dalla norma incriminatrice.A fronte di tale ricostruzione deve ritenersi del tutto inconferente l’assuntodella difesa secondo cui la sottrazione dei beni suindicati non sarebbe stata idoneaa danneggiare le aspettative dei creditori, per non essere stato significativamenteintaccato il patrimonio sociale. E ciò non solo con riferimento ai beni di entitàmodesta riferibili alla fase del Ragusa ma anche per gli altri, ovvero per le sommedi denaro riferibili alla fase di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].Ebbene è il caso di ricordare al riguardo che il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazioneè sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolola garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e nonè necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie,non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo.Ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualereato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che nel momento in cui lacondotta è posta in essere essa appaia in concreto pericolosa per gli interessicreditori in quanto idonea ad incidere, diminuendola, sulla garanzia patrimonialealla cui tutela mira la norma incriminatrice. Non è, invece, necessario che lagaranzia patrimoniale che residua a seguito della condotta criminosa non sia piùsufficiente a soddisfare i creditori, non rilevando, trattandosi di reato di condotta enon di evento, che siano effettivamente frustrate le ragioni creditorie (cfr. inmotivazione Sez. 5 n. 38797 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata; nonché, in termininon molto dissimili, Sez. 5, Sentenza n. 28941 del 14/02/2024).Pertanto, a rigore, anche la sottrazione di un singolo bene del patrimonio inquanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanziapatrimoniale, intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale inquanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie.Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione - non in linea con laratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n.1. 1, leggefall., che espressamente incrimina le condotte, in sé, di distrazione, occultamento,dissimulazione o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone lo scopo di recarepregiudizio ai creditori soltanto con riferimento alla condotta di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 delprimo comma dell’art. 216 - che solo quell’atto che rende il patrimonio non piùsufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispeciedella bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che illegislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1,legge fall. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità dellasingola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delleragioni creditorie che per essere tale non deve implicare – secondo l’indicata ratio -la loro frustrazione.La funzione altamente preventiva cui è improntato il rigore complessivo dellalegge penale fallimentare, perseguita, in particolare, anche attraverso ladisposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclude che sidebba attendere la verificazione del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie –o addirittura pretendere la verificazione effettiva di tale frustrazione una voltaintervenuto il fallimento. Ciò che rileva è piuttosto che l’atto, rispetto al futurofallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie chetrovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio deldebitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad unfuturo fallimento, escludendo che si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cuirealizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento allavanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie.In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico dellafattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell'interesseprotetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, comeaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamenteminacciata ove l'atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla sua integrità,in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che aposteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni più disparate(fuori dal caso della reintegrazione del patrimonio da parte dell’agente primadell’instaurazione della concorsualità).È solo il caso, infine, di precisare che la recente pronuncia Sez. 5, n. 11184 del11/02/2026, Rv. 289599 – 01, nel ribadire che in tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale prefallimentare l'atto di depauperamento può essere realizzato inqualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione difallimento, ha puntualizzato – rispetto alla particolare fattispecie concreta giunta alsuo esame – che poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporaletrascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone una verificaparticolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porrerealmente in pericolo il patrimonio societario. Segnatamente, ha spiegato talepronuncia, in motivazione, che «[s]ebbene non occorra la dimostrazionedell'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il fallimento ed i primipossano assumere rilievo a prescindere dall'epoca della loro commissione e perfinose commessi quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez.U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), è intuitivo che, quantomaggiore sia il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza,ancor più rigorosa debba essere la verifica dell'attitudine della condotta adeterminare l'esposizione a pericolo del patrimonio societario (oltre che,naturalmente, quella relativa alla sussistenza del dolo richiesto)».Tuttavia, nella fattispecie in esame non si versa nel caso in cui sia intercorsoun consistente lasso di tempo tra le condotte distrattive e la dichiarazione difallimento, risalendo le prime agli anni 2010-2012-2013 (e quelle imputate alRagusa anche al 2014) a fronte di fallimento dichiarato nel giugno del 2015 (dopouna fase di inattività della società secondo quanto emerge dallo stesso ricorso).Pertanto, si deve concludere ribadendo che integra il delitto di bancarottafraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoletidistaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi dibeni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idoneacomunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, Sentenza n. 31680 del03/06/2021, Rv. 281768 – 01).Né potrebbero residuare dubbi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è, invero,costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805 – 01),consapevolezza e volontà certamente sussistenti nel caso di specie in capo adentrambi i ricorrenti alla luce dell’assenza di giustificazioni congruenti con lo scoposociale rispetto ai distacchi dei beni dal patrimonio della fallita, riconducibili airispettivi periodi di rappresentanza della società.3. Quanto, poi, alla bancarotta fraudolenta documentale va premesso che nelcaso di specie è stata ravvisata la fattispecie della cd. bancarotta fraudolentadocumentale generica (a fronte dell’ammissibile contestazione alternativa dibancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento discritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra un’ipotesi direato a dolo generico, non determinando tale modalità contestativa alcun vizio diindeterminatezza dell'imputazione, così tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8902 del19/01/2021, Rv. 280572 – 01).Sono state, invero, ravvisate delle vere e proprie false annotazioni incontabilità - così per le fatture per consulenze mai effettuate nei termini indicati –che la difesa genericamente afferma spiegabili e superabili con la documentazionesottratta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Nella specie, in particolare, secondo l’esposizione contenuta nella sentenzaimpugnata, non veniva tenuta alcuna contabilità per l'anno 2015. successivamentealla messa in liquidazione della società, e la documentazione consegnata edesaminata, in cui erano annotate fatture false, in cui comparivano dizioni generichee mendaci ed in cui erano inseriti crediti in modo astratto e artefatto, non eracertamente idonea a consentire una agevole ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari della fallita. A nulla potrebbe, dunque, rilevare, comegiustamente osserva la Corte di appello, che il curatore e soprattutto il peritocontabile siano riusciti, con difficoltà ed in esito ad approfondimenti eseguiti anchecon l'ausilio della Sezione di [OSCURATO:PERSONA] della Procura, a ricostruire leoperazioni distrattive e il patrimonio della fallita, posto che nella contabilità, in granparte lacunosa e manchevole, erano inseriti dati oggettivamente falsi e artefatti,certamente in grado di rendere estremamente difficoltosa l'opera degli inquirenti.Quanto alla pretesa sottrazione di parte della documentazione ad opera delsocio [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello evidenzia che si tratta di argomento, oltre chenon adeguatamente provato in questa sede, inidoneo ad intaccare i plurimi profili diomessa, inattendibile e irregolare tenuta ascrivibili agli imputati, i quali per annierano i formali amministratori/liquidatori della società poi fallita, ed erano quindigiuridicamente responsabili di una corretta e veritiera tenuta della contabilità.In altri termini, l'inserimento in contabilità di fatture mendaci, di crediti fumosie comunque di difficile verificazione e riscossione – tenuto conto che rispetto amolti clienti, secondo quanto espone lo stesso ricorso, non erano indicati né ilcodice fiscale né gli indirizzi – unitamente all'omesso aggiornamento delle scrittureper l'anno 2015, comprovano nel loro insieme la verificazione dell'ipotesi di cuiall'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall., che, avviata sottol’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], proseguiva nella fase della liquidazioneimputabile al Ragusa.D’altronde, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso diavvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligodi verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte delpredecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante oinidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare lescritture erronee, lacunose o false (in motivazione questa Corte ha precisato che,comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenutadella contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventualeoccultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggiodi consegne).Conclude, infine, la Corte di appello che tutte le condotte di bancarotta per cuisi procede risultano assistite dall'elemento soggettivo del dolo, tenuto conto cheBroccardo si individua nell'amministratore unico della fallita per ben tre anni, dalmarzo 2010 al febbraio 2013, periodo in cui si realizzavano, per un verso, molteplicimedesimo riferibili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e, per altro verso, plurimi artifici efalsificazioni contabili.A riprova della coscienza e volontà di depauperare il patrimonio sociale e direndere difficile, se non impossibile, la ricostruzione del patrimonio degli affari siconsideri – osserva la Corte di appello - oltre all'ammontare e alla ripetizione neltempo degli atti pregiudizievoli, che [OSCURATO:PERSONA] è persona strettamente legata alsocio e amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], con cui dialogava costantemente sututti gli aspetti di gestione quotidiana (cfr. sul punto le mail riportate alle pagine 6 e7 della prima pronuncia, da cui si trae un costante scambio di flussi informativi inordine ai pagamenti fornitori, ai versamenti dei tributi e alla gestione delpersonale).A ciò si aggiunga che la stessa [OSCURATO:PERSONA] risulta amministratore unico anchedella controllante [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambi enti beneficiaridelle condotte distrattive oggetto di contestazione, a testimonianza di una stabilecointeressenza con [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione continuativa e durevole ad unidentico e comune disegno distrattivo, evidentemente supportato anche attraversola falsificazione di dati contabili e comunque attraverso una inadeguata tenuta dellescritture contabili.Del pari Ragusa, liquidatore della fallita dal 22.2.2013 sino al fallimento econiuge della [OSCURATO:PERSONA] – evidenzia la Corte di appello – poneva in essere diverseoperazioni distrattive a tutto vantaggio di altra compagine riferibile a BertoniVittorio e perpetuava le inadempienze e le irregolarità nella tenuta della contabilità,contribuendo a ridurre il patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. edanneggiare i creditori, a maggior ragione in un periodo in cui la compagine era difatto inattiva e avviata inesorabilmente al fallimento.«L'insieme di tali indicatori, i forti legami tra tutti gli imputati, la molteplicitàdi ipotesi di bancarotta fraudolenta perfezionate, rivelano certamente il dolo dellefattispecie per cui si procede» - conclude congruamente la Corte di appello tirandole fila della complessiva ricostruzione adeguatamente svolta, non suscettibile disindacato nella presente sede di legittimità, né sotto il profilo motivazionale né dalpunto di vista della violazione di legge.Non vi è, dunque, spazio, infine, per l'invocata qualificazione nella più lieveipotesi di bancarotta semplice.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]