CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LIRIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40543/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha riformato solo parzialmente escludendo la recidiva e riducendo la pena la sentenza di primo grado che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione con riferimento all'integrazione del profilo soggettivo del reato contestato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente