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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24453/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i primi due motivi sono pure privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che, con il quarto motivo, la ricorrente, in realtà, deduce un mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (relativo all'autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza di primo grado e alla data della pronuncia); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i primi due motivi sono pure privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che, con il quarto motivo, la ricorrente, in realtà, deduce un mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (relativo all'autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza di primo grado e alla data della pronuncia); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M
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