CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 05292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14834/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione e Lucio BORDIN , elettivamente domiciliatiin Roma, piazza Venezia n. 11, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l i rappresent a e dife nde -ricorrenti - contro ,che la rappresenta e dife nde ope legis -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione -intimata - avverso la sentenza n. 2131 /20 2 5 de l la Corte d’Appello di Venezia, depositatail 14 . 6 . 20 2 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vicenza dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione , su istanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; istanza originariamente presentata al Tribunale di Roma, che si era però dichiarato incompetente, trasmettendo gli attial tribunale veneto. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.– società cancellata dal registro delle impresemeno di un anno prima dell’apertura della liquidazione giudiziale –e il suo ultimo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], proposeroreclamo contro la sentenza del tribunale, contestando la nullità delle procur e alle liti rilasciat e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ad avvocat i del libero foro ed eccependo la carenza di interesse ad agiredella medesima Agenzia. LaCorte d’Appello di Venezia rigettò il reclamo . Contro la sentenza della corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione articolato in cinquemotivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione s i è difes a con controricorso, mentre la liquidazione giudiziale è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorsoè proposto «ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.» e denuncia «nullità della sentenza (e/o del procedimento) ai sensi dell’art. 161 e ss. c.p.c. per vizio di omessa pronuncia della Corte d’Appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo». I ricorrenti si dolgono che la corte territoriale non si sia pronunciata sulmotivo di gravame con cui si era denuncia ta la nullità della sentenza del tribunale per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse ad agire della creditrice istante Agenzia delle Entrate Riscossione. 2. Il secondo motivo , anch’esso cumulativamente proposto «ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.», denuncia «nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 161 e ss. c.p.c. per vizio di omessa pronuncia della Corte d’Appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo, anche in ragione dell’omessa motivazione o della motivazione solo apparente sulla decisione di rigetto dell’eccezione relativa alla nullità/invalidità delle procure alle liti. Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost.». Analogamente aquanto fatto col primomotivo, i ricorrenti si lamentano che la corte d’appello non si sia pronunciatasulla censura di nullità della sentenza del tribunale, questa volta con riguardo all’eccezione di nullità delle procure alle liti rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ad avvocati del libero foro, anziché all’Avvocatura dello Stato. 3. I due motivipossono essere esaminati congiuntamente, in quanto presentano i medesimi profilidi inammissibilità. 3.1. Si constata innanzitutto un a mescolanza di mezzi eterogenei(violazione di norme di diritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi), che implica l’intenzione di rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici alle ondivaghe lagnanze dei ricorrenti (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018). 3.2. In secondo luogo, si deve osservare che la corte d’appello non aveva alcuna necessità di pronunciarsi sulla nullità della sentenza del tribunale, dovendo comunque decidere nel merito il reclamo, come in effetti avvenuto, posto che quelli prospettati non erano vizi tali da comportare la rimessione del processo al giudice di primo grado. Ciò rende i primi due motivi inammissibili per carenza di interesse della parte a proporli (Cass. nn. 5644/2025; 28744/2023; 18578/2015). 4. Il terzo motivo è proposto « ai sensi dell’art. 360, comma 1 , nn. 3 e 5, c.p.c. » e denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 113 e 115 c.p.c., dell’art. 1, in particolare, ma non solo, dei suoi commi 5 e 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazionidalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, dell’art. 4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933, degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché, per quanto rileva, del Protocollo tra AdER e Avvocatura di Stato del 25.6.2024. Omesso esame di un fatto decisivo, derivante dalla motivazione illogica, incoerente e criptica. L’errata e viziata motivazione relativa all’assunzione della difesa tecnica con avvocato dellibero foro e l’impossibilità ab ori gine di rilasciare la procura all’avvocato del libero foro. Nullità/invalidità delle procure ad litemrilasciate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione edifetto di legittimazione dei difensori e difetto di legittimazione processuale. Nullità/invalidità degli atti compiuti dai difensori dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e inammissibilità/ improcedibilità del procedimento». I ricorrenti ripropongono,con questo motivo, la questione dellaasserita nullità della procura alle liti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ad avvocati del libero foro, invece di avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. 4.1. Il motivo non può essere accolto, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in forza del qualeil ricorso è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamentodella stessa». Infatti, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite (sentenza n. 30008/2019), «quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»(conf. Cass. n. 16314/2021). Pertanto, la scelta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi, nel presente processo,per il solo patrocinio davanti ai giudici del merito, di avvocati del libero foro « postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo». 5. L’inammissibilità del terzo motivo porta con sé anche quella delquarto, che prospetta , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un’ipotesi di motivazione « mancante » con riguardo a unulteriore argomento utilizzato dalla corte d’appello per escludere la nullità della procura alle liti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (il giudice a quo ha ritenuto che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale non possa essere assimilato auna «Controversia civile non afferente alla riscossione»). Tale argomento si rileva del tutto superfluo nella economia della motivazione della sentenza impugnata, una volta affermato il principio che la scelta dell’Agenzia di rivolgersi ad un avvocato del libero foro non richiede né allegazione, né prova della sussistenza dei relativi presupposti. 6. Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia, « ai sensi dell’art. 360, comma 1 , nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 28, in particolare del comma 4, del DecretoLegislativo del 21.11.2014, n. 175». I ricorrenti ripropongono qui la tesi secondo cui l’Agenzia delle EntrateRiscossione non avrebbe avuto alcun interesse a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale entro l’anno dalla cancellazione della società, perché l’Amministrazione finanziaria beneficia della tutela rafforzata consistente ne lla possibilità di fare accertamenti e notificare atti impositivi e di esazione entro il più lungo termine di cinque anni dalla cancellazionedella società. 6.1. Il motivo è palesemente infondato, perché l’efficacia differitadi un quinquennio dell’estinzione della società «ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi» (art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014) non comporta l’assoggettamento del patrimonio del la società estinta all’espropriazione forzataconcorsuale, né tanto meno permette l’esercizio delle azioni recuperatorieesperibili dal curatore della liquidazione giudiziale. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva un evidente interesse a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese,a tutela dei giàaccertati crediti erariali, a prescindere dalla possibilità di notificare altri atti di imposizione anche in un momento successivo. Ciò fermo restando che la legittimazione a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore spetta a qualsiasi creditore(o suo legittimo rappresentante), che risulti tale anche in base a un accertamento sommario e incidentale (ex multis, Cass. n. 30827/2018) , senza alcuna necessità di andare alla ricerca di un interessespecifico e ulteriore, diverso dal semplice fatto di essere creditore insoddisfatto di un soggetto insolvente e assoggettabile a quella procedura concorsuale. 7. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna i ricorrent i in solido al pagamento , in favore della controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8 .000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da