CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze accoglieva l'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Siena del 29.1.2018, con la quale Fluerica era stato ritenuto responsabile dei vari delitti di furto aggravato commessi in abitazione e, conseguentemente, applicava nei confronti del predetto la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Sato. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Fluerica, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla disciplina dell'art. 24 Cost.". 2.2. Con il secondo motivo, ha censurato l'ordinanza impugnata per "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di motivazione". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. e) in relazione alla manifesta illogicità della motivazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, va preliminarmente osservato che il ricorso proposto nell'interesse del Fluerica avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12.11.2019, che aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale ex artt. 579 e 680 cod. proc. pen. (in ragione del fatto che l'unico motivo di gravame proposto riguardava la mancata applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato) è stato dichiarato inammissibile da questa Corte in data 10.11.2021, con ord. n. 46475. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le deduzioni del ricorrente non riguardino la statuizione di merito, atteso che nessuna specifica censura è stata proposta avverso la statuizione dell'allontanamento del Fluerica dal territorio dello Stato. Esse, al contrario, sono volte a sostenere che il Tribunale di sorveglianza, nelle more del ricorso per cassazione contro la citata sentenza della Corte di appello di Firenze, non avrebbe avuto alcun potere di provvedere. Ne consegue, che, tenuto anche conto del richiamato epilogo decisorio della Corte di cassazione, il ricorso vada dichiarato inammissibile perché nessuno dei tre motivi sviluppati nell'impugnazione prospetta un vizio che possa essere rilevato nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente P3Ima Taleprp [OSCURATO:PERSONA] C