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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40503/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la condanna del ricorrente, pronunciata in primo grado, per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 4); - che la doglianza afferente al riconoscimento della recidiva, formulata con il secondo motivo si ricorso, è manifestamente infondata poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco tempora- le in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (cfr. pag. 4 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esisten- te tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdu- rante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] siglier stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la condanna del ricorrente, pronunciata in primo grado, per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 4); - che la doglianza afferente al riconoscimento della recidiva, formulata con il secondo motivo si ricorso, è manifestamente infondata poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco tempora- le in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (cfr. pag. 4 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esisten- te tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdu- rante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] siglier stensore Il
Sentenza Cassazione n. 40503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris