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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17632/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Macerata del 22.3.2022 con cui è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso Lattanzi avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal GIP di quel Tribunale in data 14.10.2021.

Il ricorrente articola vari motivi, con i quali deduce essenzialmente l'erronea applicazione dell'art. 79, lett. d), d.P.R. 115/2002, in relazione alla valutazione sulla diversa composizione del nucleo familiare dell'istante rispetto al dichiarato, e, di conseguenza, sul diverso ammontare del reddito rilevante; deduce, altresì, la violazione dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, per avere il Tribunale rigettato il ricorso per motivi diversi da quelli affermati dal primo giudice.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è fondato, dovendosi convenire con il ricorrente e con il Procuratore generale nel senso che, indipendentemente dalla questione concernente la denunciata diversa composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato nell'istanza originaria, il provvedimento impugnato non si confronta con la specifica doglianza difensiva finalizzata ad escludere la rilevanza di tale variazione, atteso che la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare, nella composizione assunta in data successiva alla presentazione dell'istanza, non sarebbe superiore al valore-soglia di cui agli artt. 76 e 92, d.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale, invece di fornire puntuale risposta alla suddetta censura, ha rigettato il ricorso sotto il diverso profilo della ritenuta violazione dell'obbligo di comunicazione della variazione stessa, senza considerare che l'ordinanza del GIP aveva respinto l'istanza sulla base di motivi diversi, consistenti nella ritenuta sussistenza di redditi significativi (oltre euro 5.700) in capo alla convivente del Latta nzi .

Nel caso, pertanto, deve trovare applicazione l'insegnamento secondo cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus" (cfr. Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01; in senso analogo, v.

Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01).

4. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Macerata del 22.3.2022 con cui è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso Lattanzi avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal GIP di quel Tribunale in data 14.10.2021. Il ricorrente articola vari motivi, con i quali deduce essenzialmente l'erronea applicazione dell'art. 79, lett. d), d.P.R. 115/2002, in relazione alla valutazione sulla diversa composizione del nucleo familiare dell'istante rispetto al dichiarato, e, di conseguenza, sul diverso ammontare del reddito rilevante; deduce, altresì, la violazione dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, per avere il Tribunale rigettato il ricorso per motivi diversi da quelli affermati dal primo giudice. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è fondato, dovendosi convenire con il ricorrente e con il Procuratore generale nel senso che, indipendentemente dalla questione concernente la denunciata diversa composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato nell'istanza originaria, il provvedimento impugnato non si confronta con la specifica doglianza difensiva finalizzata ad escludere la rilevanza di tale variazione, atteso che la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare, nella composizione assunta in data successiva alla presentazione dell'istanza, non sarebbe superiore al valore-soglia di cui agli artt. 76 e 92, d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale, invece di fornire puntuale risposta alla suddetta censura, ha rigettato il ricorso sotto il diverso profilo della ritenuta violazione dell'obbligo di comunicazione della variazione stessa, senza considerare che l'ordinanza del GIP aveva respinto l'istanza sulla base di motivi diversi, consistenti nella ritenuta sussistenza di redditi significativi (oltre euro 5.700) in capo alla convivente del Latta nzi . Nel caso, pertanto, deve trovare applicazione l'insegnamento secondo cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus" (cfr. Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01; in senso analogo, v. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01). 4. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macera
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