CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38663/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdate--a3A4ss-alie-p2rli;e\ C • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Foggia il 30 ottobre 2019 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione hashish (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 16 settembre 2019, deducendo violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che conterrebbe mere clausole di stile apposte su un modulo precompilato, senza alcune verifica da parte del giudice circa la non ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla generica impugnazione. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore