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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 23148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Paola il 27 maggio 2021 ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra imputato ed il P.M. in relazione al reato di omicidio- stradale (art. 589-bis cod. pen.), incidente del 4 agosto 2020 - decesso avvenuto il 14 agosto 2020; ha anche disposto la sospensione della patente di guida per un anno, ai sensi dell'art. 222 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.), il giudice, in alternativa alla revoca della patente di guida, possa disporre la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 codice della strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bi- e 590-bis cod. pen. 2.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 222, comma 2-bis, del d.

Icis. n. 285 del 1992), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione.

Il decidente, nello stabilire la durata della sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno, si sarebbe illegittimamente ed erroneamente discostato dal minimo edittale - nella forbice relativa alla sospensione della patente - ed inoltre non avrebbe nperato la diminuzione fino ad un terzo per il rito, in difformità da quanto prescritto dall'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada; né avrebbe tenuto conto della circostanze che il Prefetto (con decreto del 25 agosto 2020) ha già disposto la sospensione della patente per quattro mesi.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dei 10 dicembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 i\„ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

Condivisibile appare il rilievo del P.G., secondo il quale l'art. 222, comma 2, del codice della strada prevede, in caso di applicazione di pena su richiesta, la riduzione fino ad un terzo e, nei caso in esame, in cui si contesta l'omicidio stradale, che prevede, in alternaiva alla revoca della patente, la sospensione della stessa sino ad un massimo di quattro anni, il Tribunale si è in realtà determinato nel senso di applicare un anno, già al netto della scelta processuale, in relazione alla concreta gravità del fatto: misura prossima al minimo edittale.

Al riguardo appare opportuno richiamare i precedenti di Sez.

F, n. 24023 del 20/08/20202, [OSCURATO:PERSONA],-[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02, secondo cui «In tema di sospensione della pat,-.--nte di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla duratc-i- della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)», e di Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, v. 259211, per cui «Il giudice, che applichi ,•nn la , entenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della spens/one della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punte allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato» 2.Consegue il rigetto del ricoso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento dele spese processua ,.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condai ia il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Paola il 27 maggio 2021 ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra imputato ed il P.M. in relazione al reato di omicidio- stradale (art. 589-bis cod. pen.), incidente del 4 agosto 2020 - decesso avvenuto il 14 agosto 2020; ha anche disposto la sospensione della patente di guida per un anno, ai sensi dell'art. 222 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.), il giudice, in alternativa alla revoca della patente di guida, possa disporre la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 codice della strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bi- e 590-bis cod. pen. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 222, comma 2-bis, del d. Icis. n. 285 del 1992), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione. Il decidente, nello stabilire la durata della sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno, si sarebbe illegittimamente ed erroneamente discostato dal minimo edittale - nella forbice relativa alla sospensione della patente - ed inoltre non avrebbe nperato la diminuzione fino ad un terzo per il rito, in difformità da quanto prescritto dall'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada; né avrebbe tenuto conto della circostanze che il Prefetto (con decreto del 25 agosto 2020) ha già disposto la sospensione della patente per quattro mesi. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dei 10 dicembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 i\„ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. Condivisibile appare il rilievo del P.G., secondo il quale l'art. 222, comma 2, del codice della strada prevede, in caso di applicazione di pena su richiesta, la riduzione fino ad un terzo e, nei caso in esame, in cui si contesta l'omicidio stradale, che prevede, in alternaiva alla revoca della patente, la sospensione della stessa sino ad un massimo di quattro anni, il Tribunale si è in realtà determinato nel senso di applicare un anno, già al netto della scelta processuale, in relazione alla concreta gravità del fatto: misura prossima al minimo edittale. Al riguardo appare opportuno richiamare i precedenti di Sez. F, n. 24023 del 20/08/20202, [OSCURATO:PERSONA],-[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02, secondo cui «In tema di sospensione della pat,-.--nte di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla duratc-i- della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)», e di Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, v. 259211, per cui «Il giudice, che applichi ,•nn la , entenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della spens/one della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punte allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato» 2.Consegue il rigetto del ricoso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento dele spese processua ,. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condai ia il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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