CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, di conferma della condanna ad anni quattro, mesi due, di reclusione ed euro 18.000 di multa, previo riconoscimento delle generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva illecitamenl:e sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish. 2. Il ricorso poggia su tre diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto; vizio motivazionale con riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che inerenti al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motivazione. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità. In particolare, la Corte territoriale evidenzia plurimi elementi e circostanze di fatto da cui poter desumere, in modo coerente e logico, la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto. Nello specifico, si fa riferimento all'ingente quantitativo di stupefacente posseduto, non solo consegnato spontaneamente dalla prevenuta ma anche rinvenuto a seguito di perquisizione - idoneo al confezionamento di centinaia di dosi -, alla diversa natura della droga, al possesso di un bilancino di previsione necessario per l'attività di spaccio e, infine, al comportamento tenuto dall'imputata che, almeno inizialmente, tentava di ostacolare l'ingresso nell'abitazione poi perquisita: trattasi di elementi che i giudici territoriali hanno ritenuto, coerentemente, incompatibili con un uso strettamente personale di un soggetto, tenuto anche conto che la stessa, in cura al locale Sert, non presentasse segni di uso recente di stupefacente. (cfr. p.4,5). 3.2 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché fondato su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto di elementi sintomatici della non lieve entità del fatto: in primo luogo, la circostanza, preponderante ed ostativa alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309/90, secondo la quale il peso del principio attivo presente nello stupefacente consentisse di confezionare circa 445 dosi medie droganti; in secondo luogo, la non occasionalità della condotta, evidenziata dal fatto che la prevenuta avesse predisposto un luogo di custodia ad hoc in cui sono stati rinvenuti strumenti deputati all'attività di spaccio; infine, le modalità della condotta (lo stupefacente rinvenuto era occultato dietro ad una credenza). Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logico, ad escludere l'ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha_chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529). In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta. (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass). Si tratta di valutazioni che la Corte territoriale, nel caso de quo, fornisce, avendo riguardo non solo e non tanto al dato ponderale ma anche, e soprattutto, al numero di dosi medie ricavabili e alle modalità dell'azione delittuosa, elementi idonei a dimostrare la non lieve entità del fatto (cfr. p.6). 3.3 Quanto, infine, al profilo relativo al trattamento sanzionatorio applicato, è il caso di ribadire che in relazione alla dosimetria della pena e ai limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, equivalente alle generiche riconosciute, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 e 74 DPR 309/90), dell'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e rinvenuto e delle modalità della condotta: trattasi di elementi sintomatici che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così