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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16142/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

HASAJ Gezim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/19554) HASAJ Sema, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/19605) SUFAJ Gezim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/19716) SUFAJ Fatjeta, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/19847) SUFAJ Dritan, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/19758) SUFAJ Valmira, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/19829) XHAFA Afrim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 24/06/2025 dalla Corte d’Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsiuditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per i SUFAJ e lo XHAFA),avv. [OSCURATO:PERSONA] (per il SYKAI e HASAI Elvisa), e avv. [OSCURATO:PERSONA] (perHASAJ Gezim e HASAJ Sema), che hanno concluso insistendo per l’accoglimentodei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 24/06/2025, la Corte di Appello di Venezia haparzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. delTribunale di Venezia, in data 19/01/2023, con la quale – per quanto qui rileva –gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione aireati di cui agli artt. 603-bis cod. pen., e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritti nellequalità rispettivamente specificate in rubrica.In particolare, la Corte d’Appello: quanto a HASAJ Elvisa e a SYKAY Valmir,ha confermato la condanna per il reato di sfruttamento (capo D) a soli trelavoratori, escludendo l’aggravante del numero delle persone, e ha confermato lacondanna per il delitto di dichiarazione fraudolenta (capo G) con esclusione dellefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e – quanto al resto – dei fatti commessifino al 24/06/2015, dichiarati estinti per prescrizione; quanto a HASAJ Gezim eHASAJ Sema, ha confermato la condanna per la sola dichiarazione fraudolenta dicui al capo C, assolvendo i predetti dall’imputazione di sfruttamento sub A; quantoa SUFAJ Gezim, SUFAJ Valmira e SUFAJ Dritan, ha confermato la condanna inrelazione allo sfruttamento di cui ai capi H e L ai lavoratori precisati in dispositivo,escludendo l’aggravante contestata, nonché in relazione alla dichiarazionefraudolenta di cui al capo K con esclusione delle fatture emesse dallaROWELDINGIT s.r.l., e – quanto al resto – dei fatti commessi fino al 24/06/2015,dichiarati estinti per prescrizione; quanto a SUFAJ Fatjeta e XHAFA Afrim, haconfermato la condanna per lo sfruttamento di cui al capo L per due lavoratori, eper la dichiarazione fraudolenta di cui al capo N.2.

Ricorrono per cassazione con unico atto HASAJ Elvisa e SYKAJ Valmir, amezzo del proprio difensore, deducendo:2.1.

Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato disfruttamento, con riguardo all’accertamento dello stato di bisogno dei lavoratoriassunti in condizione di sfruttamento.

Si censura il riferimento alla “condizione distranieri” valorizzata dalla Corte d’Appello quale elemento dimostrativo dello statodi bisogno, senza alcun altro approfondimento al riguardo; si deduce inoltrel’illogicità dell’assunto per cui la necessità di lavorare, anche per il sostentamentodei familiari, darebbe luogo ad una situazione di “grave inferiorità del lavoratore”di cui i ricorrenti avrebbero approfittato.2.2.

Vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato dicui all’art. 603-bis cod. pen.

Si censura la totale assenza di motivazione in ordinealla consapevolezza, in capo ai ricorrenti, dello stato di bisogno del lavoratore.2.3.

Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per lo sfruttamento diHOSSAIN Anowar e ZEKAJ Jurgen.

Si censura la sentenza per non aver la Corteconsiderato che la posizione dei predetti lavoratori era sostanzialmentesovrapponibile (assunzione per un solo mese quanto al primo, mancanza di unostato di bisogno quanto al secondo) quella di PLAVSIC Vladimir, in relazione alquale gli imputati erano stati assolti.3.

Ricorrono per cassazione con unico atto HASAJ Gezim e HASAJ Sema, amezzo del proprio difensore, deducendo:3.1.

Violazione di legge con riferimento alle chiamate in correità di DICORRADO Angelo e [OSCURATO:PERSONA] Bruno.

Si censura: la sottovalutazione dellereiterate modifiche, nelle dichiarazioni e nei successivi memoriali di DI CORRADOAngelo, circa la totale o parziale falsità della fattura contestata al capo C);l’assenza di autonoma conoscenza dei fatti da parte del padre Bruno, conconseguente circolarità dei contributi dichiarativi; l’erronea inclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. (coinvolta per una sola fattura) nel novero di società per cui il sistemadelle false fatture era rodato.3.2.

Vizio di motivazione con riferimento ai riscontri estrinseci.

Si evidenziache non vi erano prove della retrocessione della somma portata in fattura, dopola trattenuta del 15-16% come riferito dal [OSCURATO:PERSONA], avendo la stessa Cortechiarito che non vi era perfetta corrispondenza – nel computo complessivodell’attività illecita descritta dal dichiarante - tra il totale delle somme indicate infattura e quello dei bonifici e dei prelievi funzionali alla parziale restituzione.

Sicensura poi il richiamo alle dichiarazioni dell’impiegata RONCHESE Sharida (chenon aveva menzionato la società dei ricorrenti), mentre la difficoltà incontrata daHASAJ Gezim nel ricondurre l’importo della fattura ad una specifica attività svoltadal [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] poteva al più costituire un elemento disospetto.

Per altro verso, si rileva che l’assoluzione dei ricorrenti dall’accusa disfruttamento di cui al capo A) faceva cadere anche il “movente” alla base dellacreazione delle false fatture, indicato in via generale dalla Corte territorialenell’intento di creare “fondi neri” con cui pagare i dipendenti “globalisti”.

Sisottolinea inoltre che era stata la stessa Corte d’Appello ad osservare che non viera prova della restituzione delle somme, pur considerate il presupposto delle falsefatturazioni.3.3.

Vizio di motivazione con riferimento all’effettivo ruolo svolto da HASAJSema.

Si censura la sentenza per essersi la Corte limitata a richiamare alcuniprecedenti giurisprudenziali relativi alla posizione di garanzia dell’amministratoredi diritto, senza approfondire il tema della consapevole volontà di contribuire allefinalità dell’amministratore di fatto.4.

Con ricorsi dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, SUFAJ Gezim,SUFAJ Valmira, SUFAJ Dritan, nonché (quanto ai soli capi L e N) SUFAJ Fatjeta eXHAFA Afrim, deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla conferma dell’affermazione di penale responsabilità:4.1.

Con riferimento all’art. 603-bis, si censura la mancanza di motivazionecirca la consapevolezza dello stato di bisogno, e l’approfittamento di tale stato daparte dei ricorrenti: risultando all’evidenza inidoneo, ad avviso dei ricorrenti,l’assunto della Corte secondo cui doveva “supporsi” che la conoscenza dell’”originestraniera” dei lavoratori, assunti a condizioni di sfruttamento, consentiva diconcludere nel senso di un consapevole approfittamento di tale stato.4.2.

Con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dei [OSCURATO:PERSONA], silamenta la mancata considerazione, nella valutazione della sua attendibilità, delle“inversioni di rotta” del dichiarante in ordine all’entità delle false fatturazioni; sicensura inoltre la valorizzazione del contributo di [OSCURATO:PERSONA] Bruno, prive diautonomia e generiche, mentre gli espedienti per mascherare le retrocessioni, ibonifici su conti esteri ecc. non riguardavano i membri della famiglia SUFAJ, cosìcome i consistenti prelievi dei [OSCURATO:PERSONA] erano privi di valenzaindividualizzante.5.

Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per il loro caratterereiterativo e la manifesta infondatezza delle censure prospettate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere perciò rigettati.2.

Le odierne impugnazioni hanno ad oggetto una “doppia conforme” dicondanna (salvo quanto già indicato in precedenza, e quanto si preciserà trabreve) per una serie di reati di sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis cod. pen.)e di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) emersi grazie all’attivitàinvestigativa che aveva preso le mosse dalle ampie dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] Angelo, consulente del lavoro ed amministratoreo comunque dominus di alcune società (dichiarazioni cui si sarebbero aggiuntequelle – di analogo tenore – rese dal padre [OSCURATO:PERSONA] Bruno).Basti qui accennare, in estrema sintesi, al fatto che, dalle concordiricostruzioni dei giudici di merito, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] si era autoaccusatodi condotte illecite svolte in favore di alcuni soggetti albanesi (gli odierni ricorrenti)che, attraverso le società da loro amministrate o comunque controllate, agivanoin regime di monocommittenza per [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale assicuravano lasomministrazione a basso o bassissimo costo della manodopera (per lo più cittadiniextracomunitari) necessaria per la prosecuzione dell’attività nei cantieri, ormai ingran parte “esternalizzata” da [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pag. 5 della sentenzaimpugnata).Tale illecita “vicinanza professionale” del [OSCURATO:PERSONA] agli odierni ricorrenti(e alle società ad essi riferibili) si era concretizzata su due fronti, corrispondentialle fattispecie incriminatrici formulate dall’accusa.2.1.

Da un lato, accanto all’abuso del sistema della “paga globale” (in astrattolecito, ma qui utilizzato per conferire parvenza di legalità ad una determinazioneunilaterale della retribuzione, di regola pari a 7 Euro onnicomprensivi, conesclusione quindi di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario ecc.: cfr. pag.7), viene in rilievo la sistematica predisposizione di buste paga “idonee adingenerare l’apparenza falsa di una maggiore retribuzione rispetto a quellaeffettivamente erogata in una all’apparenza falsa di un numero di ore lavorateinferiore a quelle realmente prestate” (cfr. pag. 6), alla quale si aggiungevanoaltre accortezze idonee a fornire apparenza di liceità (nella scelta degli strumenticontrattuali, ecc.).A sostegno dell’impianto accusatorio - riscontrato in maniera significativa,anzitutto, dalla documentazione extracontabile rinvenuta a seguito delleperquisizioni - era emersa anche la c.d.

“forzosa ‘retrocessione’ in contanti daparte dei lavoratori di parte della retribuzione, corrisposta in misuraapparentemente regolare, quale espediente volto ad occultare il dato di realtàcostituito da un salario pari o inferiore ai sette Euro7/ora ‘onnicomprensivo’, difatto sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato” (cfr. pag. 11)2.2.

D’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso integralmente le proprieresponsabilità in ordine sia all’emissione, nei confronti delle società riferibili airicorrenti (utilizzando proprie società-schermo, oppure agendo quale liberoprofessionista) di numerose fatture per operazioni inesistenti, sia anche allasuccessiva “retrocessione” delle somme portate dalle fatture alle societàdestinatarie, previo trattenimento di una “provvigione”: operazioni che avevanoconsentito alle società, amministrate di diritto o di fatto dagli odierni ricorrenti, diindicare elementi passivi fittizi nelle rispettive dichiarazioni a scopo di evasione(cfr. pag. 17 segg.).Anche in questo caso, l’analisi della documentazione extracontabile rinvenutaaveva consentito, secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, di acquisireimportanti riscontri anche in ordine alle operazioni di retrocessione (cfr. pag. 19).2.3.

Prima di esaminare il contenuto delle doglianze prospettate dai variricorrenti, è opportuno porre in evidenza che il parziale accoglimento dei motivi diappello relativi alle imputazioni di sfruttamento è stato determinato nondall’emersione di criticità “strutturali” dell’impianto accusatorio, ma dal fatto chela Corte territoriale ha accolto una interpretazione dell’art. 603-bis cod. pen.improntata ad un marcato rigore, con particolare riguardo alla individuazione deisoggetti vittime dello “sfruttamento” punito dalla predetta norma incriminatrice.Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte veneziana(pag. 42 seg.) ha escluso di poter ricomprendere in tale novero le persone chenon erano state assunte a sommarie informazioni, ritenendo insufficiente il fattoche costoro avessero in precedenza fatto richiesta di asilo o di protezioneinternazionale, ovvero fossero in attesa del permesso di soggiorno o del suorinnovo.Nella medesima prospettiva, con riferimento alla “paga globale”, la Corted’Appello ha affermato (pag. 44 seg.) che il mero riferimento ai 7 Euro netti orarinon poteva in sé integrare la condizione di sfruttamento, anche se comprendentele voci di tfr, ferie e tredicesima: condizione invece ravvisabile nelle fattispecie incui la paga globale comprendeva ulteriori voci retributive previste dai contratticollettivi applicabili, ovvero ancora “quando fossero state richieste retrocessioni didenaro, tali da indurre a ritenere che la paga, in concreto, sia stata ben inferioreanche agli emolumenti previsti dal CCNL” (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata).3.

Tanto premesso, ed iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Elvisa e SYKAJValmir (che hanno censurato la sentenza solo con riguardo allo sfruttamento deilavoratori di cui al capo D, e non anche quanto alla dichiarazione fraudolenta subG), i motivi di ricorso appaiono infondati.3.1.

Con riferimento ai primi due ordini di doglianze, deve in primo luogoosservarsi che la sussistenza dell’accertamento dello stato di bisogno è statacensurata per il riferimento, contenuto in sentenza, alla “condizione di stranieri”delle persone offese.Il rilievo non può essere condiviso, perché tale locuzione di sintesi –effettivamente passibile, in astratto, di essere interpretata in senso genericamenteestensivo – deve essere letta unitamente a quanto precisato dalla Corte d’Appello,e qui poc’anzi riportato (cfr. supra), in ordine alla rigorosa individuazione deiparametri considerati per parlare di “sfruttamento” dei lavoratori dipendenti dallesocietà dei ricorrenti.

Proprio con riferimento al capo D, tra l’altro, la condanna èstata esclusa con riferimento a tutti i lavoratori non assunti a sommarieinformazioni (con conseguente esclusione, nei confronti dei ricorrenti,dell’aggravante speciale relativa al numero delle persone).A quei rigorosi parametri la Corte territoriale ha mostrato di riferirsi,valorizzando le dichiarazioni dei tre lavoratori residui sia quanto alle precariecondizioni in cui versavano (anche per la necessità di inviare denaro alla famigliarimasta in patria), sia per il concreto trattamento ricevuto (netto percepito beninferiore ai 7 euro, numero di ore marcatamente superiore a quello ufficiale,richiesta di retrocessione della parte retributiva riferita alle ferie: cfr. pag. 45 seg.della sentenza impugnata).Allo stesso modo, il mero riferimento al fatto che gli imputati conoscessero “lacondizione di stranieri”, censurato dalla difesa anche con riferimento all’ulteriorerequisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, deve essere interpretato allastregua delle ulteriori emergenze processuali: assumendo rilievo dirimente larichiesta di retrocessione di parte della retribuzione, iniziativa impensabile (oltreche del tutto illegittima) senza una piena consapevolezza di poter approfittaredell’assoluto squilibrio contrattuale derivante dalle precarie condizioni dellacontroparte.Risulta pertanto condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello, alconsolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il delittoprevisto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolospecifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine didestinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall'art.603-bis,comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto chel'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori acondizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno» (Sez. 4, n.3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).3.2.

Neppure può essere condivisa la residua censura, volta a lamentare unasorta di “disparità di trattamento” rispetto al rapporto intercorso con altrolavoratore (PLAVSIC Vladimir) per il quale era intervenuta sentenza assolutoria.Appare dirimente, rispetto ad ogni altra considerazione, il fatto che i duelavoratori “portati in comparazione” sono stati del tutto legittimamente ricondottinell’alveo dell’art. 603-bis: da un lato, ZEKAJ Jurgen era stato costretto allaretrocessione della parte di retribuzione relativa alle ferie (cfr. pag. 45); d’altrolato HOSSAIN Anowar, pur avendo formalmente concordato una paga globale piùalta, si era trovato in concreto ad essere retribuito per effettivi 5,70 Euro l’ora,senza ricevere alcunchè per ferie, tfr, bonus 80 euro, buoni pasto (cfr. pag. 46).4.

Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto alle censureproposte da DASAJ Gezim e HASAJ Sema, condannati in appello per la solaimputazione di dichiarazione fraudolenta sub C, essendo l’accusa di sfruttamento,contestata al capo A, caduta per la mancata escussione dei lavoratori indicati comepersone offese.4.1.

Per ciò che riguarda i rilievi formulati sull’attendibilità delle dichiarazionidei [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che le censure assumono connotazionireiterative di quanto dedotto in appello, in assenza, tra l’altro, di un adeguatoconfronto con le diffuse argomentazioni esposte dalla Corte territoriale (pag. 50segg.), in piena linea di continuità con il primo giudice, a sostegno dellavalutazione di attendibilità dei dichiaranti sul complessivo fenomeno in generale(emissione delle f.o.i. cui faceva seguito la retrocessione delle somme versate dallesocietà destinatarie, previo trattenimento di una “provvigione” del 15-16%: fasecurata da [OSCURATO:PERSONA] Bruno), e della conferma di tale valutazione anche dopole precisazioni di [OSCURATO:PERSONA] Angelo in ordine alla totale falsità di alcune fatture,in un primo tempo indicate come parzialmente false.In buona sostanza, l’apprezzamento delle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] èstato motivato in termini immuni da contraddittorietà o illogicità manifesta, allaluce non solo e non tanto della loro piena ed incondizionata ammissione degliaddebiti, ma anche delle ulteriori dichiarazioni della impiegata RONCHESE Sharida(accortasi del fatto che “qualcosa non andava”) e delle plurime anomalieriscontrate nell’esame della documentazione acquisita (genericità e incongruenzadell’oggetto delle fatture, prelievi in contanti subito successivi al pagamento dellestesse, emissione di fatture per importanti lavori edili in un periodo in cui la societàemittente disponeva di un solo lavoratore, ecc.).D’altra parte, i rilievi specificamente mossi alle dichiarazioni di DI CORRADOBruno (mancanza di autonomia e conseguente circolarità del contributo) noncolgono nel segno, laddove si consideri che il predetto dichiarante, lungi dallimitarsi a confermare le dichiarazioni del figlio, aveva dato conto della propria“autonoma” attività volta ad assicurare la retrocessione (per lo più in contanti)delle somme erogate dalle società dei ricorrenti in pagamento delle fatturericevute.4.2.

Con riferimento poi alla specifica fattura per cui è causa (emessa dallaM.A.

CONSULTING del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],riconducibile ai ricorrenti), la Corte d’Appello ha compiutamente esposto glielementi indizianti (consistenza dell’importo nonostante le modeste dimensionidella società destinataria; assoluta genericità dell’oggetto indicato: “attività diassistenza aziendale finalizzata alla riorganizzazione aziendale”), valorizzando poi,quale significativo riscontro, sia le dichiarazioni dell’HASAJ di non essere in gradodi risalire a quale concreta attività di consulenza della M.A.

CONSULTING siriferisse la fattura (cfr. pag. 64 della sentenza impugnata), sia anche il fatto che,pochi giorni dopo il parziale pagamento della fattura da lui disposto, erano statieseguiti dei prelievi in contanti di importo lievemente inferiore, ritenuti indicatividella retrocessione in favore della [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un percorso argomentativo che resiste ai rilievi difensivi, nonpotendo in alcun modo convenirsi con l’assunto difensivo secondo cui la mancanzadi spiegazioni circa l’attività giustificativa della fattura, da parte dell’imputato,potrebbe al più costituire “un elemento di sospetto”.

Al riguardo, è appena il casodi osservare, da un lato, che l’HASAJ aveva aggiunto - alquantocontraddittoriamente - di essersi stupito per l’ammontare della fattura e di averdato disposizioni di pagarla per metà (precisazioni incomprensibili se rese sulpresupposto di non ricordare a cosa la fattura si riferisse).

D’altro lato, il predettoricorrente avrebbe ben potuto superare i prospettati difetti di memoria allegandouna propria ricostruzione, alla luce della propria documentazione contabile, inordine ai termini del rapporto con la società emittente e alla specifica attivitàprofessionale sottesa alla fattura (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 – 01, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, afronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base dipresunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sullabase di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, inconsiderazione del principio della c.d. ‘vicinanza della prova’, può acquisire oquanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare ilfondamento della tesi difensiva».4.3.

Quanto infine alla residua censura, volta a contestare l’affermazione diresponsabilità di HASAJ Sema, si è dinanzi ad una non consentita riproposizionedi rilievi concernenti il merito della valutazione concordemente operata dai giudicidi primo e di secondo grado.La Corte d’Appello ha invero valorizzato non solo le dichiarazioni di DICORRADO Bruno (il quale aveva precisato di aver tenuto contatti e rapporti anchecon la ricorrente, oltre che ad HASAJ Gezim), ma anche la consolidatagiurisprudenza in materia elaborata da questa Suprema Corte in tema diresponsabilità del prestanome, in concorso con l’amministratore di fatto (cfr. pag.65 seg. della sentenza impugnata).

Si tratta, anche in questo caso, di un percorsoargomentativo immune da criticità qui rilevabili (cfr. anche, nella medesimaprospettiva, Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02, secondo cui«in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reatoomissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti)quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia meroprestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, attesoche la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanzae controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dologenerico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire glieventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione delrischio che questi si verifichino».5.

Anche le censure sollevate dai SUFAJ e dallo XHAFA, con ricorsi dalcontenuto sostanzialmente sovrapponibile, appaiono nel loro complesso infondate.5.1.

Con riguardo alla conferma delle condanne per il reato di sfruttamento(cfr. capi H e L), anche in questo caso censurate facendo leva sulla “condizione distranieri” conosciuta dagli imputati, non può che ribadirsi quanto già osservato aproposito di altre posizioni (cfr. supra, § 3).Tale locuzione deve infatti essere inserita nel più ampio tessuto argomentativodella Corte territoriale, che, per i lavoratori rilevanti per i capi in questione, haevidenziato (pag. 47 seg.) non solo le condizioni precarie sul piano economico(anche per la necessità di sostenere le rispettive famiglie di origine, rimaste inpatria), ma anche il rilievo indiziante delle paghe orarie comprendenti anche tuttele voci accessorie oltre tfr e tredicesima (ritenute perciò dimostrative di unasituazione di sfruttamento), nonché delle retrocessioni cui i lavoratori eranocostretti per una parte della retribuzione ricevuta.

Elemento, quest’ultimo,comprovante in termini inequivoci – in capo alla parte dominante - laconsapevolezza dello sfruttamento e la volontà di approfittarne.5.2.

Anche con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta, devono essereribadite le argomentazioni già espresse a proposito di altri ricorrenti (cfr. supra, §Si è già evidenziato, infatti, che la Corte territoriale ha diffusamente analizzatole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Angelo, pervenendo a conclusioni di pienadelle fatture emesse (correzioni non illogicamente spiegate con la progressivadisamina della documentazione fiscale e contabile, e quindi ricondotte ad unamanifestazione di “genuino ripensamento”: cfr. pag. 51 seg.).Si è visto anche che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Bruno, del tuttoomogenee a quelle del figlio nella ricostruzione della vicenda, non possono esserein alcun modo sminuite per una presunta circolarità del contributo, dal momentoche [OSCURATO:PERSONA] Bruno si è autoaccusato anche della fase, connotata da unapropria “autonomia” operativa rispetto alla emissione delle fatture, relativa allaretrocessione, in favore delle società dei ricorrenti, delle somme versate dopo laricezione delle fatture stesse.Si è già accennato, ancora, agli importanti elementi di riscontro costituiti –oltre che dalle oggettive incongruità rilevate nell’oggetto delle fatture – dalledichiarazioni della dipendente RONCHESE, progressivamente accortasi delleanomalie insite nelle fatture da lei stessa preparate, prima di essere sostituita intali mansioni dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], che teneva personalmente irapporti con i soggetti riconducibili alle società destinatarie delle fatture per cui ècausa (tra cui quelle riferibili ai ricorrenti: cfr. pag. 54 seg. della sentenzaimpugnata).Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, chei ricorrenti hanno tentato di confutare con rilievi in realtà attinenti al merito dellevalutazioni concordemente espresse dai giudici di merito.

Un percorso che nonappare in alcun modo vulnerato dall’assoluzione dei SUFAJ limitatamente allefatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA], determinata dalle dichiarazioni delcoimputato SYKAJ Valmir, pienamente confesso, e dalle incertezze documentaliemerse anche nei rapporti con la casa madre rumena (cfr. pag. 58 seg. dellasentenza impugnata).6.

Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 1 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HASAJ Gezim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/19554) HASAJ Sema, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/19605) SUFAJ Gezim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/19716) SUFAJ Fatjeta, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/19847) SUFAJ Dritan, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/19758) SUFAJ Valmira, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/19829) XHAFA Afrim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 24/06/2025 dalla Corte d’Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsiuditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per i SUFAJ e lo XHAFA),avv. [OSCURATO:PERSONA] (per il SYKAI e HASAI Elvisa), e avv. [OSCURATO:PERSONA] (perHASAJ Gezim e HASAJ Sema), che hanno concluso insistendo per l’accoglimentodei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 24/06/2025, la Corte di Appello di Venezia haparzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. delTribunale di Venezia, in data 19/01/2023, con la quale – per quanto qui rileva –gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione aireati di cui agli artt. 603-bis cod. pen., e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritti nellequalità rispettivamente specificate in rubrica.In particolare, la Corte d’Appello: quanto a HASAJ Elvisa e a SYKAY Valmir,ha confermato la condanna per il reato di sfruttamento (capo D) a soli trelavoratori, escludendo l’aggravante del numero delle persone, e ha confermato lacondanna per il delitto di dichiarazione fraudolenta (capo G) con esclusione dellefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e – quanto al resto – dei fatti commessifino al 24/06/2015, dichiarati estinti per prescrizione; quanto a HASAJ Gezim eHASAJ Sema, ha confermato la condanna per la sola dichiarazione fraudolenta dicui al capo C, assolvendo i predetti dall’imputazione di sfruttamento sub A; quantoa SUFAJ Gezim, SUFAJ Valmira e SUFAJ Dritan, ha confermato la condanna inrelazione allo sfruttamento di cui ai capi H e L ai lavoratori precisati in dispositivo,escludendo l’aggravante contestata, nonché in relazione alla dichiarazionefraudolenta di cui al capo K con esclusione delle fatture emesse dallaROWELDINGIT s.r.l., e – quanto al resto – dei fatti commessi fino al 24/06/2015,dichiarati estinti per prescrizione; quanto a SUFAJ Fatjeta e XHAFA Afrim, haconfermato la condanna per lo sfruttamento di cui al capo L per due lavoratori, eper la dichiarazione fraudolenta di cui al capo N.2. Ricorrono per cassazione con unico atto HASAJ Elvisa e SYKAJ Valmir, amezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato disfruttamento, con riguardo all’accertamento dello stato di bisogno dei lavoratoriassunti in condizione di sfruttamento. Si censura il riferimento alla “condizione distranieri” valorizzata dalla Corte d’Appello quale elemento dimostrativo dello statodi bisogno, senza alcun altro approfondimento al riguardo; si deduce inoltrel’illogicità dell’assunto per cui la necessità di lavorare, anche per il sostentamentodei familiari, darebbe luogo ad una situazione di “grave inferiorità del lavoratore”di cui i ricorrenti avrebbero approfittato.2.2. Vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato dicui all’art. 603-bis cod. pen. Si censura la totale assenza di motivazione in ordinealla consapevolezza, in capo ai ricorrenti, dello stato di bisogno del lavoratore.2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per lo sfruttamento diHOSSAIN Anowar e ZEKAJ Jurgen. Si censura la sentenza per non aver la Corteconsiderato che la posizione dei predetti lavoratori era sostanzialmentesovrapponibile (assunzione per un solo mese quanto al primo, mancanza di unostato di bisogno quanto al secondo) quella di PLAVSIC Vladimir, in relazione alquale gli imputati erano stati assolti.3. Ricorrono per cassazione con unico atto HASAJ Gezim e HASAJ Sema, amezzo del proprio difensore, deducendo:3.1. Violazione di legge con riferimento alle chiamate in correità di DICORRADO Angelo e [OSCURATO:PERSONA] Bruno. Si censura: la sottovalutazione dellereiterate modifiche, nelle dichiarazioni e nei successivi memoriali di DI CORRADOAngelo, circa la totale o parziale falsità della fattura contestata al capo C);l’assenza di autonoma conoscenza dei fatti da parte del padre Bruno, conconseguente circolarità dei contributi dichiarativi; l’erronea inclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. (coinvolta per una sola fattura) nel novero di società per cui il sistemadelle false fatture era rodato.3.2. Vizio di motivazione con riferimento ai riscontri estrinseci. Si evidenziache non vi erano prove della retrocessione della somma portata in fattura, dopola trattenuta del 15-16% come riferito dal [OSCURATO:PERSONA], avendo la stessa Cortechiarito che non vi era perfetta corrispondenza – nel computo complessivodell’attività illecita descritta dal dichiarante - tra il totale delle somme indicate infattura e quello dei bonifici e dei prelievi funzionali alla parziale restituzione. Sicensura poi il richiamo alle dichiarazioni dell’impiegata RONCHESE Sharida (chenon aveva menzionato la società dei ricorrenti), mentre la difficoltà incontrata daHASAJ Gezim nel ricondurre l’importo della fattura ad una specifica attività svoltadal [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] poteva al più costituire un elemento disospetto. Per altro verso, si rileva che l’assoluzione dei ricorrenti dall’accusa disfruttamento di cui al capo A) faceva cadere anche il “movente” alla base dellacreazione delle false fatture, indicato in via generale dalla Corte territorialenell’intento di creare “fondi neri” con cui pagare i dipendenti “globalisti”. Sisottolinea inoltre che era stata la stessa Corte d’Appello ad osservare che non viera prova della restituzione delle somme, pur considerate il presupposto delle falsefatturazioni.3.3. Vizio di motivazione con riferimento all’effettivo ruolo svolto da HASAJSema. Si censura la sentenza per essersi la Corte limitata a richiamare alcuniprecedenti giurisprudenziali relativi alla posizione di garanzia dell’amministratoredi diritto, senza approfondire il tema della consapevole volontà di contribuire allefinalità dell’amministratore di fatto.4. Con ricorsi dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, SUFAJ Gezim,SUFAJ Valmira, SUFAJ Dritan, nonché (quanto ai soli capi L e N) SUFAJ Fatjeta eXHAFA Afrim, deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla conferma dell’affermazione di penale responsabilità:4.1. Con riferimento all’art. 603-bis, si censura la mancanza di motivazionecirca la consapevolezza dello stato di bisogno, e l’approfittamento di tale stato daparte dei ricorrenti: risultando all’evidenza inidoneo, ad avviso dei ricorrenti,l’assunto della Corte secondo cui doveva “supporsi” che la conoscenza dell’”originestraniera” dei lavoratori, assunti a condizioni di sfruttamento, consentiva diconcludere nel senso di un consapevole approfittamento di tale stato.4.2. Con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dei [OSCURATO:PERSONA], silamenta la mancata considerazione, nella valutazione della sua attendibilità, delle“inversioni di rotta” del dichiarante in ordine all’entità delle false fatturazioni; sicensura inoltre la valorizzazione del contributo di [OSCURATO:PERSONA] Bruno, prive diautonomia e generiche, mentre gli espedienti per mascherare le retrocessioni, ibonifici su conti esteri ecc. non riguardavano i membri della famiglia SUFAJ, cosìcome i consistenti prelievi dei [OSCURATO:PERSONA] erano privi di valenzaindividualizzante.5. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per il loro caratterereiterativo e la manifesta infondatezza delle censure prospettate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere perciò rigettati.2. Le odierne impugnazioni hanno ad oggetto una “doppia conforme” dicondanna (salvo quanto già indicato in precedenza, e quanto si preciserà trabreve) per una serie di reati di sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis cod. pen.)e di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) emersi grazie all’attivitàinvestigativa che aveva preso le mosse dalle ampie dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] Angelo, consulente del lavoro ed amministratoreo comunque dominus di alcune società (dichiarazioni cui si sarebbero aggiuntequelle – di analogo tenore – rese dal padre [OSCURATO:PERSONA] Bruno).Basti qui accennare, in estrema sintesi, al fatto che, dalle concordiricostruzioni dei giudici di merito, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] si era autoaccusatodi condotte illecite svolte in favore di alcuni soggetti albanesi (gli odierni ricorrenti)che, attraverso le società da loro amministrate o comunque controllate, agivanoin regime di monocommittenza per [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale assicuravano lasomministrazione a basso o bassissimo costo della manodopera (per lo più cittadiniextracomunitari) necessaria per la prosecuzione dell’attività nei cantieri, ormai ingran parte “esternalizzata” da [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pag. 5 della sentenzaimpugnata).Tale illecita “vicinanza professionale” del [OSCURATO:PERSONA] agli odierni ricorrenti(e alle società ad essi riferibili) si era concretizzata su due fronti, corrispondentialle fattispecie incriminatrici formulate dall’accusa.2.1. Da un lato, accanto all’abuso del sistema della “paga globale” (in astrattolecito, ma qui utilizzato per conferire parvenza di legalità ad una determinazioneunilaterale della retribuzione, di regola pari a 7 Euro onnicomprensivi, conesclusione quindi di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario ecc.: cfr. pag.7), viene in rilievo la sistematica predisposizione di buste paga “idonee adingenerare l’apparenza falsa di una maggiore retribuzione rispetto a quellaeffettivamente erogata in una all’apparenza falsa di un numero di ore lavorateinferiore a quelle realmente prestate” (cfr. pag. 6), alla quale si aggiungevanoaltre accortezze idonee a fornire apparenza di liceità (nella scelta degli strumenticontrattuali, ecc.).A sostegno dell’impianto accusatorio - riscontrato in maniera significativa,anzitutto, dalla documentazione extracontabile rinvenuta a seguito delleperquisizioni - era emersa anche la c.d. “forzosa ‘retrocessione’ in contanti daparte dei lavoratori di parte della retribuzione, corrisposta in misuraapparentemente regolare, quale espediente volto ad occultare il dato di realtàcostituito da un salario pari o inferiore ai sette Euro7/ora ‘onnicomprensivo’, difatto sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato” (cfr. pag. 11)2.2. D’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso integralmente le proprieresponsabilità in ordine sia all’emissione, nei confronti delle società riferibili airicorrenti (utilizzando proprie società-schermo, oppure agendo quale liberoprofessionista) di numerose fatture per operazioni inesistenti, sia anche allasuccessiva “retrocessione” delle somme portate dalle fatture alle societàdestinatarie, previo trattenimento di una “provvigione”: operazioni che avevanoconsentito alle società, amministrate di diritto o di fatto dagli odierni ricorrenti, diindicare elementi passivi fittizi nelle rispettive dichiarazioni a scopo di evasione(cfr. pag. 17 segg.).Anche in questo caso, l’analisi della documentazione extracontabile rinvenutaaveva consentito, secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, di acquisireimportanti riscontri anche in ordine alle operazioni di retrocessione (cfr. pag. 19).2.3. Prima di esaminare il contenuto delle doglianze prospettate dai variricorrenti, è opportuno porre in evidenza che il parziale accoglimento dei motivi diappello relativi alle imputazioni di sfruttamento è stato determinato nondall’emersione di criticità “strutturali” dell’impianto accusatorio, ma dal fatto chela Corte territoriale ha accolto una interpretazione dell’art. 603-bis cod. pen.improntata ad un marcato rigore, con particolare riguardo alla individuazione deisoggetti vittime dello “sfruttamento” punito dalla predetta norma incriminatrice.Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte veneziana(pag. 42 seg.) ha escluso di poter ricomprendere in tale novero le persone chenon erano state assunte a sommarie informazioni, ritenendo insufficiente il fattoche costoro avessero in precedenza fatto richiesta di asilo o di protezioneinternazionale, ovvero fossero in attesa del permesso di soggiorno o del suorinnovo.Nella medesima prospettiva, con riferimento alla “paga globale”, la Corted’Appello ha affermato (pag. 44 seg.) che il mero riferimento ai 7 Euro netti orarinon poteva in sé integrare la condizione di sfruttamento, anche se comprendentele voci di tfr, ferie e tredicesima: condizione invece ravvisabile nelle fattispecie incui la paga globale comprendeva ulteriori voci retributive previste dai contratticollettivi applicabili, ovvero ancora “quando fossero state richieste retrocessioni didenaro, tali da indurre a ritenere che la paga, in concreto, sia stata ben inferioreanche agli emolumenti previsti dal CCNL” (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata).3. Tanto premesso, ed iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Elvisa e SYKAJValmir (che hanno censurato la sentenza solo con riguardo allo sfruttamento deilavoratori di cui al capo D, e non anche quanto alla dichiarazione fraudolenta subG), i motivi di ricorso appaiono infondati.3.1. Con riferimento ai primi due ordini di doglianze, deve in primo luogoosservarsi che la sussistenza dell’accertamento dello stato di bisogno è statacensurata per il riferimento, contenuto in sentenza, alla “condizione di stranieri”delle persone offese.Il rilievo non può essere condiviso, perché tale locuzione di sintesi –effettivamente passibile, in astratto, di essere interpretata in senso genericamenteestensivo – deve essere letta unitamente a quanto precisato dalla Corte d’Appello,e qui poc’anzi riportato (cfr. supra), in ordine alla rigorosa individuazione deiparametri considerati per parlare di “sfruttamento” dei lavoratori dipendenti dallesocietà dei ricorrenti. Proprio con riferimento al capo D, tra l’altro, la condanna èstata esclusa con riferimento a tutti i lavoratori non assunti a sommarieinformazioni (con conseguente esclusione, nei confronti dei ricorrenti,dell’aggravante speciale relativa al numero delle persone).A quei rigorosi parametri la Corte territoriale ha mostrato di riferirsi,valorizzando le dichiarazioni dei tre lavoratori residui sia quanto alle precariecondizioni in cui versavano (anche per la necessità di inviare denaro alla famigliarimasta in patria), sia per il concreto trattamento ricevuto (netto percepito beninferiore ai 7 euro, numero di ore marcatamente superiore a quello ufficiale,richiesta di retrocessione della parte retributiva riferita alle ferie: cfr. pag. 45 seg.della sentenza impugnata).Allo stesso modo, il mero riferimento al fatto che gli imputati conoscessero “lacondizione di stranieri”, censurato dalla difesa anche con riferimento all’ulteriorerequisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, deve essere interpretato allastregua delle ulteriori emergenze processuali: assumendo rilievo dirimente larichiesta di retrocessione di parte della retribuzione, iniziativa impensabile (oltreche del tutto illegittima) senza una piena consapevolezza di poter approfittaredell’assoluto squilibrio contrattuale derivante dalle precarie condizioni dellacontroparte.Risulta pertanto condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello, alconsolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il delittoprevisto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolospecifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine didestinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall'art.603-bis,comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto chel'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori acondizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno» (Sez. 4, n.3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).3.2. Neppure può essere condivisa la residua censura, volta a lamentare unasorta di “disparità di trattamento” rispetto al rapporto intercorso con altrolavoratore (PLAVSIC Vladimir) per il quale era intervenuta sentenza assolutoria.Appare dirimente, rispetto ad ogni altra considerazione, il fatto che i duelavoratori “portati in comparazione” sono stati del tutto legittimamente ricondottinell’alveo dell’art. 603-bis: da un lato, ZEKAJ Jurgen era stato costretto allaretrocessione della parte di retribuzione relativa alle ferie (cfr. pag. 45); d’altrolato HOSSAIN Anowar, pur avendo formalmente concordato una paga globale piùalta, si era trovato in concreto ad essere retribuito per effettivi 5,70 Euro l’ora,senza ricevere alcunchè per ferie, tfr, bonus 80 euro, buoni pasto (cfr. pag. 46).4. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto alle censureproposte da DASAJ Gezim e HASAJ Sema, condannati in appello per la solaimputazione di dichiarazione fraudolenta sub C, essendo l’accusa di sfruttamento,contestata al capo A, caduta per la mancata escussione dei lavoratori indicati comepersone offese.4.1. Per ciò che riguarda i rilievi formulati sull’attendibilità delle dichiarazionidei [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che le censure assumono connotazionireiterative di quanto dedotto in appello, in assenza, tra l’altro, di un adeguatoconfronto con le diffuse argomentazioni esposte dalla Corte territoriale (pag. 50segg.), in piena linea di continuità con il primo giudice, a sostegno dellavalutazione di attendibilità dei dichiaranti sul complessivo fenomeno in generale(emissione delle f.o.i. cui faceva seguito la retrocessione delle somme versate dallesocietà destinatarie, previo trattenimento di una “provvigione” del 15-16%: fasecurata da [OSCURATO:PERSONA] Bruno), e della conferma di tale valutazione anche dopole precisazioni di [OSCURATO:PERSONA] Angelo in ordine alla totale falsità di alcune fatture,in un primo tempo indicate come parzialmente false.In buona sostanza, l’apprezzamento delle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] èstato motivato in termini immuni da contraddittorietà o illogicità manifesta, allaluce non solo e non tanto della loro piena ed incondizionata ammissione degliaddebiti, ma anche delle ulteriori dichiarazioni della impiegata RONCHESE Sharida(accortasi del fatto che “qualcosa non andava”) e delle plurime anomalieriscontrate nell’esame della documentazione acquisita (genericità e incongruenzadell’oggetto delle fatture, prelievi in contanti subito successivi al pagamento dellestesse, emissione di fatture per importanti lavori edili in un periodo in cui la societàemittente disponeva di un solo lavoratore, ecc.).D’altra parte, i rilievi specificamente mossi alle dichiarazioni di DI CORRADOBruno (mancanza di autonomia e conseguente circolarità del contributo) noncolgono nel segno, laddove si consideri che il predetto dichiarante, lungi dallimitarsi a confermare le dichiarazioni del figlio, aveva dato conto della propria“autonoma” attività volta ad assicurare la retrocessione (per lo più in contanti)delle somme erogate dalle società dei ricorrenti in pagamento delle fatturericevute.4.2. Con riferimento poi alla specifica fattura per cui è causa (emessa dallaM.A. CONSULTING del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],riconducibile ai ricorrenti), la Corte d’Appello ha compiutamente esposto glielementi indizianti (consistenza dell’importo nonostante le modeste dimensionidella società destinataria; assoluta genericità dell’oggetto indicato: “attività diassistenza aziendale finalizzata alla riorganizzazione aziendale”), valorizzando poi,quale significativo riscontro, sia le dichiarazioni dell’HASAJ di non essere in gradodi risalire a quale concreta attività di consulenza della M.A. CONSULTING siriferisse la fattura (cfr. pag. 64 della sentenza impugnata), sia anche il fatto che,pochi giorni dopo il parziale pagamento della fattura da lui disposto, erano statieseguiti dei prelievi in contanti di importo lievemente inferiore, ritenuti indicatividella retrocessione in favore della [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un percorso argomentativo che resiste ai rilievi difensivi, nonpotendo in alcun modo convenirsi con l’assunto difensivo secondo cui la mancanzadi spiegazioni circa l’attività giustificativa della fattura, da parte dell’imputato,potrebbe al più costituire “un elemento di sospetto”. Al riguardo, è appena il casodi osservare, da un lato, che l’HASAJ aveva aggiunto - alquantocontraddittoriamente - di essersi stupito per l’ammontare della fattura e di averdato disposizioni di pagarla per metà (precisazioni incomprensibili se rese sulpresupposto di non ricordare a cosa la fattura si riferisse). D’altro lato, il predettoricorrente avrebbe ben potuto superare i prospettati difetti di memoria allegandouna propria ricostruzione, alla luce della propria documentazione contabile, inordine ai termini del rapporto con la società emittente e alla specifica attivitàprofessionale sottesa alla fattura (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 – 01, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, afronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base dipresunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sullabase di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, inconsiderazione del principio della c.d. ‘vicinanza della prova’, può acquisire oquanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare ilfondamento della tesi difensiva».4.3. Quanto infine alla residua censura, volta a contestare l’affermazione diresponsabilità di HASAJ Sema, si è dinanzi ad una non consentita riproposizionedi rilievi concernenti il merito della valutazione concordemente operata dai giudicidi primo e di secondo grado.La Corte d’Appello ha invero valorizzato non solo le dichiarazioni di DICORRADO Bruno (il quale aveva precisato di aver tenuto contatti e rapporti anchecon la ricorrente, oltre che ad HASAJ Gezim), ma anche la consolidatagiurisprudenza in materia elaborata da questa Suprema Corte in tema diresponsabilità del prestanome, in concorso con l’amministratore di fatto (cfr. pag.65 seg. della sentenza impugnata). Si tratta, anche in questo caso, di un percorsoargomentativo immune da criticità qui rilevabili (cfr. anche, nella medesimaprospettiva, Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02, secondo cui«in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reatoomissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti)quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia meroprestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, attesoche la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanzae controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dologenerico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire glieventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione delrischio che questi si verifichino».5. Anche le censure sollevate dai SUFAJ e dallo XHAFA, con ricorsi dalcontenuto sostanzialmente sovrapponibile, appaiono nel loro complesso infondate.5.1. Con riguardo alla conferma delle condanne per il reato di sfruttamento(cfr. capi H e L), anche in questo caso censurate facendo leva sulla “condizione distranieri” conosciuta dagli imputati, non può che ribadirsi quanto già osservato aproposito di altre posizioni (cfr. supra, § 3).Tale locuzione deve infatti essere inserita nel più ampio tessuto argomentativodella Corte territoriale, che, per i lavoratori rilevanti per i capi in questione, haevidenziato (pag. 47 seg.) non solo le condizioni precarie sul piano economico(anche per la necessità di sostenere le rispettive famiglie di origine, rimaste inpatria), ma anche il rilievo indiziante delle paghe orarie comprendenti anche tuttele voci accessorie oltre tfr e tredicesima (ritenute perciò dimostrative di unasituazione di sfruttamento), nonché delle retrocessioni cui i lavoratori eranocostretti per una parte della retribuzione ricevuta. Elemento, quest’ultimo,comprovante in termini inequivoci – in capo alla parte dominante - laconsapevolezza dello sfruttamento e la volontà di approfittarne.5.2. Anche con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta, devono essereribadite le argomentazioni già espresse a proposito di altri ricorrenti (cfr. supra, §Si è già evidenziato, infatti, che la Corte territoriale ha diffusamente analizzatole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Angelo, pervenendo a conclusioni di pienadelle fatture emesse (correzioni non illogicamente spiegate con la progressivadisamina della documentazione fiscale e contabile, e quindi ricondotte ad unamanifestazione di “genuino ripensamento”: cfr. pag. 51 seg.).Si è visto anche che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Bruno, del tuttoomogenee a quelle del figlio nella ricostruzione della vicenda, non possono esserein alcun modo sminuite per una presunta circolarità del contributo, dal momentoche [OSCURATO:PERSONA] Bruno si è autoaccusato anche della fase, connotata da unapropria “autonomia” operativa rispetto alla emissione delle fatture, relativa allaretrocessione, in favore delle società dei ricorrenti, delle somme versate dopo laricezione delle fatture stesse.Si è già accennato, ancora, agli importanti elementi di riscontro costituiti –oltre che dalle oggettive incongruità rilevate nell’oggetto delle fatture – dalledichiarazioni della dipendente RONCHESE, progressivamente accortasi delleanomalie insite nelle fatture da lei stessa preparate, prima di essere sostituita intali mansioni dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], che teneva personalmente irapporti con i soggetti riconducibili alle società destinatarie delle fatture per cui ècausa (tra cui quelle riferibili ai ricorrenti: cfr. pag. 54 seg. della sentenzaimpugnata).Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, chei ricorrenti hanno tentato di confutare con rilievi in realtà attinenti al merito dellevalutazioni concordemente espresse dai giudici di merito. Un percorso che nonappare in alcun modo vulnerato dall’assoluzione dei SUFAJ limitatamente allefatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA], determinata dalle dichiarazioni delcoimputato SYKAJ Valmir, pienamente confesso, e dalle incertezze documentaliemerse anche nei rapporti con la casa madre rumena (cfr. pag. 58 seg. dellasentenza impugnata).6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 1 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]