CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026
Cassazione n. 24525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1923 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. CAVALIERI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 413/2021 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 337/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 5794/2022Numero sezionale 1923/20261. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il grNaumvearom di era ccolta generale 24525/2026Data pubblicazione 07/08/2026proposto da INPS avverso la sentenza di primo grado che, inaccoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] aveva annullatol’avviso di addebito emesso per recupero contributi anni 2010-2013 per evasione accertata a seguito di controllo sulleagevolazioni contributive ex art. 8 co.9 L. 407/90 godute perl’assunzione di due lavoratori, attesa la irregolarità della dittache non aveva effettuato i versamenti alla [OSCURATO:PERSONA], nonrispettando accordi e contratti collettivi come da Circolari delMinistero del Lavoro n.4/2004 e n.34/2008. Il tribunale avevaaccolto, avendo l’opponente dimostrato di aver regolarizzatomediante rateizzazione sanando l’intero importo primadell’avviso di addebito benché non fosse stato effettuato alcuninvito all’imprenditore a regolarizzare ex art. 3 DM 24/10/2007e conseguendo l’emissione del DURC che, a mente dell’art. 1co.1175 L.296/06, è condizione per la elargizione ed ilmantenimento dei benefici normativi e contributivi. L’appellanteistituto sosteneva, invece, che gli sgravi non potevano esserericonosciuti ai lavoratori non denunciati alle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sulle disposizioni dell’art. 3 d.l.71/1993 secondo cui per le imprese rientranti nella sfera diapplicazione dei CCN artigianato, il riconoscimento dei beneficidi cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinato all’integralerispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratticollettivi di lavoro, e dell’art. 6 del D.L. 338/89 per cui neiperiodi di inosservanza v’è decadenza dai benefici entro unlimite di perdita della riduzione di cui al successivo comma 10,ha richiamato la pronuncia resa da questa Corte n. 1530/2005secondo cui il riconoscimento degli sgravi per le impreseartigiane è subordinato al rispetto degli istituti economici enormativi del CCNL, senza escludere la attribuibilità dei beneficiNumero registro generale 5794/2022Numero sezionale 1923/2026in argomento in favore delle imprese che non aNbumbeirao ndi ora ccolta generale 24525/2026Data pubblicazione 07/08/2026provveduto al versamento dei contributi dovuti agli entiregionali bilaterali per l'artigianato; invero, le clausoleprevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano né fra gliistituti della parte economica né fra gli istituti della partenormativa della contrattazione collettiva di riferimento dovendo,invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente"obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamentele parti contraenti. Al riguardo la Corte d’appello ha richiamatoaltra giurisprudenza di legittimità sulla inosservanza di obblighicontributivi datoriali alla [OSCURATO:PERSONA], di fonte contrattuale, nonassistiti da privilegio generale sui mobili.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSaffidandosi ad un unico motivo; la parte privata resiste concontroricorso.3. La causa è stata trattata nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IlCollegio ritiene, all’esito della camera di consiglio, di doverrimettere la discussione alla pubblica udienza per le seguentiragioni.CONSIDERATO CHE1. L’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8co.9 L. 407/90 e dell’art. 1 d.l. 338/1989, dell’art. 10 L.30/2003, per essere stato ritenuto in sentenza che, nonostantevi fosse prova del mancato rispetto della regola del minimalecontributivo, il datore di lavoro abbia diritto agli sgravi ex art. 8co. 9 cit. In fatto, il datore aveva assunto due lavoratori fruendodi benefici ex lege 407/90 ma da verifiche risultava che nonaveva effettuato i versamenti sicché, ex art. 4 L. 151/93,avrebbe dovuto perdere i benefici contributivi; tuttavia la CorteNumero registro generale 5794/2022Numero sezionale 1923/2026d’appello aveva ritenuto che l’omesso versamenNutmoe ro ddi rai ccolta generale 24525/2026Data pubblicazione 07/08/2026contribuzione agli enti regionali bilaterali per l’artigianato noncostituisca causa di perdita dei benefici, come desumibile ancheda alcune pronunce di legittimità su inadempienti datoriali oaccantonamenti, quale parte di retribuzione e non dicontribuzione, e che l’omesso versamento non darebbe luogoad inadempimento contributivo relativo alla contrattazionecollettiva di riferimento, poiché il relativo obbligo ha fonte inclausole contrattuali meramente obbligatorie, vincolanti solo perle parti contraenti. Rileva il ricorrente istituto che era pacificoche la ditta non avesse versato i contributi della contribuzionedovuta nei limiti del minimale ex art. 1 d.l. 338/89 e che ildatore avesse goduto degli sgravi ex lege 407/90; I benefici perle imprese artigiane sono subordinati all’integrale rispetto degliaccordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, e poiché era pacifico l’avvenuto versamentocontributivo in misura inferiore al dovuto ex art. 1 L. 338/89, ildatore non può godere degli sgravi.2. Nel controricorso la parte privata ritiene che le [OSCURATO:PERSONA] enti privati, non appartengono alla categoria di entiprevidenziali e il riconoscimento di benefici di legge(agevolazioni) non può essere subordinato al rispetto didisposizioni estranee a quanto statuito da accordi e contratticollettivi nazionali.3. Le questioni oggetto di controversia meritano unapprofondimento dialettico in pubblica udienza. Viene in rilievola natura della fonte contributiva, di tipo contrattuale derivantedalla adesione ad enti bilaterali; ma anche la disciplinaNumero registro generale 5794/2022Numero sezionale 1923/2026applicabile degli sgravi in base al tessuto normativo esNiusmteeron dti era ccolta generale 24525/2026Data pubblicazione 07/08/2026(art. 8 co. 9 L. 407/90) e le conseguenze dell’inadempimento.3.1 - Nel caso particolare, poi, occorre anche una riflessionesulla natura delle [OSCURATO:PERSONA] e sull’obbligo di versamentocontributivo in ragione della adesione ad accordi regionalibilaterali, per accertarne, ove esistente, la regolarità agliobblighi che ne derivano e le conseguenze sanzionatorieapplicabili, unitamente alla eventuale applicazione della “cd.norma calmieratrice” di cui all’art. 6 co. 10 del D.L. 338/1989.3.2 - Viene in rilievo, infine, anche la circostanza che se ibenefici contributivi vengono subordinati all'integrale rispettodegli accordi, ne dovrebbe conseguire l'obbligo dei datori dilavoro artigiani anche alla iscrizione agli enti bilaterali, acondizione della osservanza del CCNL.4. In conclusione, dato il rilievo nomofilattico delle questioniposte, suscettibili di ripetizione in casi simili, si rinvia la causa anuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte, ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questionisollevate dal ricorso, rinvia a nuovo ruolo per la fissazione dellapubblica udienza.Roma, 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino