CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 18795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso1571/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e G.L. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dagli avvocatiNicola Cantarelli e [OSCURATO:PERSONA] RG 1571/22BCC-LaPerla [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocatiFederico Pozza e [OSCURATO:PERSONA] - resistenti - avverso la sentenza del TRIBUNALE di MODENA n. 1637 /20 21 depositata il 1/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza ex art. 47 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] Società per la Gestione dei crediti s.p.a., chiede che questa Corte voglia procedere a regolare la competenza per territorio in relazione all'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Modena – da essa inizialmente adito con ricorso per ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ. al fine di sentire intimare agli odierni resistenti in solido e a ciascuno in ragione del rispettivo impegno negoziale i pagamenti dovuti a fronte dell'inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione degli obblighi restitutori assunti in occasione della pregressa negoziazione di operazioni a credito – accogliendo l'eccezione sollevata dei resistenti nell'atto di opporre la predetta ingiunzione, ha declinato la propria competenza per territorio, così revocando anche il decreto ingiuntivo opposto, a beneficio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], stante la proroga di competenza in favore di quest'ultimo prevista dall'art. 29 cod. proc. civ. di ciascuno dei rapporti azionati. 2. Il mezzo azionato dall'istante si vale di un solo motivo con cui si deduce la violazione della norma da ultimo richiamata per il difetto del requisito dell'esclusività, vero essendo, infatti che, RG 1571/22BCC-LaPerla [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli contrariamente a quanto divisato dal giudice del monitorio – che la circostanza aveva lasciato inosservata –nessuna delle pattuizioni da esso valorizzate ai fini della pronunciata declinatoria individuava il foro di [OSCURATO:PERSONA] quale foro esclusivo. Di conseguenza, costituendo la proroga solo la fonte di un foro concorrente, ciò lasciava sussistere gli altri fori previsti dalla legge processuale, di modo che, essendo la società debitrice sedente nel circondario del Tribunale di Modena, la competenza per territorio andava determinata in via prioritataria in applicazione dell'art. 19 cod. proc. civ., confluendo del resto avanti a quel giudice anche le azioni promosse in parallelo nei confronti degli altri obbligati in considerazione della connessione oggettiva esistente tra esse e la domanda azionata in dannodella società debitrice e del conseguente cumulo soggettivo regolato dall'art. 33 cod. proc. civ. 3. All'istanza resistono tutti gli intimati chiedendone il rigetto con conferma della competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-tercod. proc. civ. chiedendo accogliersi l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 5. L'istanza – la cui cognizione non è preclusa dall'eccezione sollevata dagli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Ligabue poiché, in disparte dal fatto che non vi sarebbe luogo di dubitare, alla stregua degli insegnamenti correnti in margine all'art. 47, comma 1, cod. proc. civ., del diritto di postulazione dell'avv.to Previdi, vale qui al fine della sua tacitazione far richiamo agli enunciati da ultimo esternati, in ossequio al principio di conservazione degli atti, da SS.UU. 36057/2022 - è fondata e va accolta s icché la sentenza impugnata dovrà essere conseguentemente annullata. RG 1571/22BCC-LaPerla [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6. Come bene ha osservato il Pubblico Ministero , ancorché effettivamente emerga dagli accordi negoziali correnti tra le parti che costoro vollero designare quale giudice territorialmente competente a conoscere delle liti che in relazione ai medesimi accordi fossero insorte tra di esse il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nondimeno il fatto che detto foro, come si evince dalle relative clausole di proroga, non fosse stato espressamente indicatocome foro esclusivo non perime e non rende perciò inapplicabili gli ulteriori criteri di determinazione della competenza per territorio vigenti in via ordinaria, rispetto ai quali il criterio negoziale incarna solo un criterio concorrente applicabile a discrezione delle parti in alternativa agli altri criteri di legge. E' vero, infatti, nell'escludere che,per come qui formulate, le pattuizioni di che trattasi soddisfino i requisiti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., che secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilitodalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass., Sez. VI- III, 6/10/2020, n. 21362). Ne discende di conseguenza che concorrendo il foro di [OSCURATO:PERSONA] con i fori ordinari, una volta che fosse stata verificata, in applicazione dei criteri di legge generalmente vigenti in relazione anche ad un solo degli intimati la domiciliazione nel circondario del Tribunale di Modena, la competenza di questo – nel nostro caso sedendo la debitrice in quel circondario – ai s ensi dell'art. 19 cod. proc. civ. avrebbe radicato la competenza territoriale anche nei RG 1571/22BCC-LaPerla [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli confronti degli altri intimati in applicazione del combinato disposto risultante dagli artt. 103 e 33 cod. proc. civ. 7. Né, inoltre, la declaratoria di che trattasi si rende giustificabile sotto il profilo della disciplina consumeristica – alla cui applicazione avrebbero, nell'impregiudicata qualità di consumatore dei medesimi , titoloalcuni degli intimati – poiché l'incompetenza del Tribunale adito in monitorio era stata eccepita da costoro solo sul filo della proroga convenzionalmente pattuita in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di tal ché, da un lato, si renderebbe applicabile nei loro confronti il precetto in guisa del quale, fuori dai casi dell'art. 28 cod. proc. civ., è onere di chi eccepisce l'incompetenza per territorio farlo sotto tutti i profili che valgano a radicare la competenza del giudice adito, e non averlo fatto non esclude, perciò, che, una volta rigettata l'eccezione fondata sulla proroga convenzionale, la competenza di detto giudice resti ferma in forza degli ulteriori criteri di collegamento non contestati; dall'altro non sarebbe neppure consentito, in nome della cogenza della disciplina consumeristica, segnatamente in parte qua, un rilievo officioso non essendo stato esercitato il relativo potere accordato in tal senso al decidente in ossequio ai termini dell'art. 38, comma 3, cod. proc. civ. 8. L'istanza va quindi accolta, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Modena, la sentenza impugnata va conseguentemente annullata e le parti vanno rimesse avanti a quel Tribunale anche ai fini della liquidazione delle spese della presente procedura. P.Q.M. Accoglie il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Modena, annulla la sentenza impugnata e rimette le parti avanti a quel Tribunale anche ai fini della liquidazione delle spese della presente procedura. RG 1571/22BCC-LaPerla