CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 37798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23517/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA S.[OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 110/2018 depositata il29/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Mantova con sentenza del 1° aprile 2014 condannò la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 403.830,19, con interessi, a titolo di risarcimento del danno, cagionato dal fatto illecito di due dipendenti del suo studio di commercialista, i quali, a più riprese, avevano prelevato somme da conti correnti, intestati al padre [OSCURATO:PERSONA] ed all’attore medesimo, mediante l’incasso di centinaia di assegni a firma di traenza o di girata false tra il 1999 ed il 2005. Il tribunale respinse, invece la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 29 gennaio 2018 ha respinto l’appello principale e l’appello incidentale, proposti avverso la decisione di primo grado. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) per due dei conti correnti, intestati a [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stata provata l’esistenza di un danno patrimoniale, posto che, nonostante la falsificazione degli assegni, risulta il trasferimento dei valori su diversi altri conti, parimenti intestati agli attori, e, pertanto, non è stato dimostrato il depauperamento del loro patrimonio; b) per uno dei conti, intestato direttamente a [OSCURATO:PERSONA], i prelievi illeciti per complessi € 15.900,00 a mezzo di assegni emessi all’ordine di “me medesimo” non sono stati provati; c) per i rimanenti conti correnti, sussiste il concorso di colpa della parte lesa alla produzione del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nella misura del 50%: ciò perché, per molti anni, i correntisti hanno omesso qualunque controllo sull’operato di due dipendenti del loro studio, ai quali è stata consentita la piena operatività nei rapporti bancari per almeno cinque anni, con un imponente numero di documenti contraffatti e grandi valori sottratti, sia quanto ad importo assoluto, sia quanto al valore delle singole operazioni, senza che risulti neppure la contraffazione delle risultanze periodiche degli estratti conto; d) la somma di € 188.704,65 che, in quanto proveniente dal conto paterno, era pretesa da [OSCURATO:PERSONA], correttamente è stata liquidata dal tribunale in favore del fratello Raffaele, cui appartiene il conto corrente sul quale i prelievi illeciti sono stati operati; e) gli accessori d ella rivalutazione e degli interessi sono stati fatti decorrere esattamente dal tribunale dalla data della messa in mora, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale e non da fatto illecito; f)l’appello incidentale della banca è del pari da resping ere, in quanto: 1) il c.t.u. ha accertato l’agevole riconoscibilità delle falsificazioni, in ragione della grossolanità di esse, onde è palese la responsabilità dell’operatore bancario; 2) la pretesa di escludere ogni risarcimento in ragione della situazione soggettiva di dolo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato, nell’assunto, del tutto consapevole e consenziente all’apposizione delle firme false, è stata avanzata per la prima volta nella memoria di replica in primo grado, onde è inammissibile, e, in ogni caso, il dolo non è stato provato; 3) il motivo vertente sulla violazione dell’art. 1227 c.c. è generico ed inammissibile, e, comunque, va condivisa la valutazione del giudice del merito circa la riconduzione allo stesso danneggiato di un concorso colposo nella misura del 50% nella determinazione del danno. Avverso questa decisione propongono ricorso per cassazione Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso la banca, che propone ricorso incidentale per due motivi, cui le controparti resistono con proprio controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I motivi del ricorso principale possono così essere riassunti: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in quanto la corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria per due dei conti correnti, reputando non provato il danno: quando, invece, sono state volta a volta prelevate somme in contanti dalle due dipendenti infedeli, onde il danno avrebbe dovuto essere ravvisato anche per tali conti, come risulta dagli atti del procedimento penale, dalle deposizioni testimoniali e dalle stesse ammissioni della banca, da cui emergeva il fatto storico, ignorato dalla corte del merito, dell’emissione di assegni a “me medesimo”; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in quanto la corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria con riguardo al conto personale di [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo raggiunta la prova di un danno: che, invece, risultava sulla base degli atti del procedimento penale, delle deposizioni testimoniali e delle stesse ammissioni della banca, da cui emergeva il fatto storico, ignorato dalla corte del merito, dell’emissione di assegni a “me medesimo” e del prelievo di denaro contante; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1227 c.c., per avere i giudici del merito «posto sullo stesso piano» le condotte della banca e del correntista, sul presupposto di una pretesa negligenza di questi: ma è solo la banca ad aver violato gli obblighi di diligenza professionale del buon banchiere, quando non si è avvenuta della falsità degli assegni, non ha chiesto le conferme o le autorizzazioni al titolare dei conti, ha rilasciato libretti bancari, ha permesso il trasferimento di ingenti somme, ha interloquito soltanto con le due dipendenti, ha accettato una domiciliazione presso la stessa filiale e la richiesta di estinzione dei conti correnti; al contrario, nessuna colpa può essere ascritta al correntista, che ha riposto legittimo affidamento sulle due dipendenti e sulla banca, onde al più al medesimo può essere imputata una mera mancanza di cautela del tutto irrilevante; 4) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per avere la corte territoriale confermato la condanna in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], e non invece attribuito la metà della somma alla sorella, del pari erede del genitore, con motivazione inesistente o perplessa; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere i giudici del merito fatto decorrere gli accessori del credito dalla messa in mora e non dai singoli prelievi illeciti, pur trattandosi di debiti risarcitori. 2. –I motivi del ricorso incidentale sono i seguenti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 444 e 651 c.p.p., in quanto la corte territoriale ha motivato in modo apparente, laddove ha ritenuto tardiva la deduzione sul dolo del danneggiato, la quale emergeva, invece, sin dall’istruttoria svolta in primo grado; la pronuncia impugnata, sul punto, è anche affetta da omessa pronuncia ed omessa valutazione del materiale probatorio, dato che la sentenza penale di patteggiamento non è opponibile alla banca e non fa stato nei procedimenti civili circa l’accertamento dei fatti; 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., perché la banca aveva esposto una serie di considerazioni critiche alla c.t.u. e chiesto la riconvocazione a chiarimenti, istanza non accolta dai giudici del merito. 3. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili, avendo la sentenza impugnata esaminato le prove e svolto le proprie argomentazioni, quanto al rigetto della domanda con riguardo ad alcuni conti correnti, dei cui prelievi illeciti non ha ritenuto tuttavia raggiunta la prova, al pari del primo giudice. Ogni pretesa di riproporre un giudizio di merito, cui all’evidenza i motivi mirano, su tali fatti si scontra dunque con la natura stessa del presente giudizio di legittimità, incorrendo nella declaratoria di inammissibilità. 4. –Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. Con esso si censura il ritenuto concorso nella produzione del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., da parte dello stesso danneggiato, insistendo il motivo sugli inadempimenti a carico della banca: che, tuttavia, pur ritenuti integrati dai giudici del merito, non sono affatto incompatibili con la condotta omissiva dello stesso avente diritto, parimenti ritenuto dai giudici del merito aver concorso nella causazione del danno, con apprezzamento di merito del tutto estraneo alla sede del giudizio di legittimità. L’art. 1227, comma 1, c.c. prevede l’ipotesi che la condotta del danneggiato concorra a cagionare il danno: in tal caso, esso dispone che il risarcimento dovuto sia diminuito, in proporzione alla gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne siano derivate. Il fatto dello stesso danneggiato, dunque, può assumere rilievo, sino al punto di recidere il nesso eziologico tra la condotta e il danno stesso. La norma è espressione della regola secondo cui non è dato individuare un danno risarcibile nel pregiudizio che un soggetto cagioni a sé stesso. Come è noto, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, in modo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno: fino a rendere possibile perfino che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento. L’ordinamento impone un dovere generale di “ragionevole cautela”, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ricondotto al principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (cfr. Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480; Cass. 26 maggio 2014, n. 11698); di contro, il danneggiato può assumere su di sé un c.d. rischio elettivo (fra le altre, Cass. 19 gennaio 2018, n. 1254; Cass. 31 luglio 2012, n. 13681). Dunque, l’accertamento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all’evento dannoso è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell’uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza, senza che neppure occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile alla vittima (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3557). Proprio tale concorso – peraltro, nella misura del 50% – ha ritenuto sussistente la sentenza impugnata, con accertamento di merito non ripetibile inquesta sede. 5. – Il quarto motivo del ricorso principale è manifestamente infondato: non difetta la motivazione nella sentenza impugnata, laddove, al contrario, essa ha bene argomentato circa la operata condanna in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], cui apparteneva il conto corrente depauperato dai prelievi illeciti. 6. –Il quinto motivo del ricorso principale è fondato. Erra la sentenza impugnata, laddove esclude la decorrenza del debito risarcitorio dalla produzione del danno. L’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7948; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627). Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, anche nel caso di inadempimento al contratto di conto corrente e degli altri contratti bancari conclusi tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, posto che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (fra le altre, Cass. 6 settembre 2022, n. 26202). Gli accessori d egli interessi e della rivalutazione, dunque, decorrono dalla causazione del danno, che coincide con i singoli prelievi illeciti, attesa la sussistenza del mandato e dell’obbligo difacere in capo alla banca, volto alla diligente verifica dei titoli di creditopresentati all’incasso. La sentenza impugnata è dunque caratterizzata dall'errore di diritto costituito dall'aver fatto decorrere la rivalutazione del credito secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e degli interessi compensativi del ritardo dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento (illeciti prelievi di terzi), per i ricorrenti dannoso, determinato dall'inadempimento della banca. 7. –Il primo motivo del ricorso in cidentale è in parte infondato ed in parte inammissibile. Va condiviso il decisum della sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile l’allegazione di un dolo dello stesso danneggiato, operata soltanto nella memoria di replica in primo grado, la quale può essere solo illustrativa delle proprie posizioni già espresse tempestivamente; e ciò, in quanto tale elemento di fatto, idoneo nell’assunto ad escludere ogni responsabilità della banca, costituiva un elemento impeditivo della avversa pretesa, dunque da allegare e provare tempestivamente ex art. 2697 c.c., secondo le preclusioni processuali del processo civile. Né è ammissibile la censura di omessa pronuncia, non validamente dedotta con adeguato motivo di ricorso; o quella di omessa valutazione del materiale probatorio, che non si inquadra in nessuno dei vizi dedotti. 8. –Il secondo motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato, rientrando nei poteri del giudice del merito di disporre nuova c.t.u. o chiedere chiarimenti al medesimo, mentre la motivazione della sentenza impugnata dà ampio conto dell’operata condivisione delle risultanze peritali. Né può muoversi censura ad una sentenza, che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio, riconoscendo le conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relazione (e multis, Cass. 18 settembre 2020, n. 19632, e le ivi citate Cass. 11 maggio 2012, n. 7364; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4352; Cass. 20 aprile 2020, n. 7947). 9. – In conclusione, in accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo stesso, e la causa rinviata innanzi alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché provveda alla corretta liquidazione anche degli accessori del credito risarcitorio, come già liquidato in favore del solo [OSCURATO:PERSONA]; ad essa si demanda la liquidazione delle spese di legittimità di cui al detto rapporto processuale. Attesa la definizione della controversia tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale non sarà più parte del giudizio di rinvio, e la banca, compensa per intero le spese del giudizio di legittimità tra le medesime. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, rigetta il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; accoglie il quinto motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa al riguardo la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle relative spese del giudizio di legittimità. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,