CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10494-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BERTOLONI 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano N.58/2017 del 22.2.2017; - l'intimato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia e [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettízio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); Ric. 2017 n. 10494 sez. 52 - ud. 22-11-2021 -2- - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, l'atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 22 novembre 202A. [OSCURATO:PERSONA] ariai Virgilio ., \ , L_, , ,12 i, DEPOSITATO