CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5165/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente– Avviso di accertamento –[OSCURATO:PERSONA] – spese di sponsorizzazione – presunzione - Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 2087/2024, depositata il 17/07/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai soci , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avviso di accertamento, n. T9T024H00005/2019 , con il quale, per l’anno di imposta 2015, accertava un maggiore imponibile ai fini Irap eIrpef in ragione della indeducibilità di alcuni costi perché relativi ad operazioni oggettivamente inesistentio privi dei requisiti di cui all’art. 109 t . u . i . r . Di conseguenza, con ulteriori avvisi di accertamento ( n. T9T012E00656/2020e n. 2A01MU01123 ) accertava in capo ai soci, in proporzione alle loro quote, una maggiore Irpef imputata per trasparenza ai sensi dell’art.5 t.u.i.r. 2. La società ed entrambi i soci impugnavano l’avviso societario;la sola socia [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo personale. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova, previa riunione, accoglieva parzialmente i ricors i, ovvero limitatamente ai costi di sponsorizzazione che riteneva legittimamente dedotti. Avverso la sentenza proponeva appello la sola Agenzia delle entrate innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la legittimità della ripesa dei costi di sponsorizzazione. 4. Avverso detta sentenza i c ontribuent i propongono ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate si difendecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i contribuent i denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 applicazione degli artt. 108 e 109 t.u.i.r. nonché dell'art. 90, comma 8, leggen. 289 del 2002 e c ensura no la sentenza nella parte in cui ha escluso la deducibilità dei costi di sponsorizzazione. Assumono che , diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, l’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002,prevede una presunzione legale assoluta circa la natura di spese pubblicitarie delle sponsorizzazioni, in presenza dei requisiti di legge;che dal testo della sentenza è possibile riscontrare il possesso di tutti i presupposti del la detta presunzione , ovvero : a) che il soggetto sponsorizzato era una compagine sportiva dilettantistica; b) che era rispettato il limite quantitativo di spesa; c)che la sponsorizzazione mir ava a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;d) che il soggetto sponsorizzato avevaposto in essere una specifica attività promozionale. Aggiungono che sia l’Ufficio che il Giudice del secondo grado avevano erroneamente valuta to l’opportunità e la convenienza economica della sponsorizzazione, pur non essendo consentito tale vaglio. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002,ha natura agevolativa e fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore diimprese sportive dilettantistiche,laddove risultino soddisfatti i requisiti indicati dal ricorrente, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (cfr. Cass. n. 4612 /2023 ). Ciò, tuttavia, non esclude che resti sindacabilel’esistenza del costo stesso. 2.2. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Commissione di secondo gradonon ha violato la disposizione richiamata escludendo l’operatività dellapresunzione assoluta. Piuttosto, come già evidenziato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 nella proposta di definizione– dopo aver correttamente affermato che la presunzione di cui al citato art.90 non esclude che il giudice debba valutare l’effettività dell’attività promozionale e la sussistenza degli altri requisiti legali ai fini della deducibilità del costo – ha rileva to plurimi elementi, da cui desume l’indeducibilità del costo e, in particolare, l’assenza di fatture, di data certa del contratto di sponsorizzazione, di comunicazione nell’applicativo spesometro di alcun dato del rapporto di sponsorizzazione, nonché la sussistenza di incongruenze temporali nei pagamenti rateali e di un’evidente sproporzione tra l’esiguo reddito dichiarato ed gli elevati costi di sponsorizzazione. 4. Con il secondo motivoi ricorrenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per travisamento dei documenti inerenti le sponsorizzazioni, laddovecosì afferma : « Peraltro, dalle foto delle magliette, dello striscione e del camioncino non risulta visibile il nome della società appellata essendo stato pubblicizzato solo il nome di una Compagnia assicurativa, ossia la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, risultava e risulta evidente come la sponsorizzazione non dimostri alcun riferimento specifico alla società [OSCURATO:SOCIETA] riferendosi ad altre e specifiche compagnie assicurative». Evidenzia che dalle prove documentali depositate sia nel primo che nel secondo grado si rilevava ictu oculi che la sponsorizzazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]era fatta personalmente e non solo impersonalmente, come ritenuto in sentenza, nei confronti di una o più compagnie assicurative, di cui la società era mandataria. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sui limiti della censura, in sede di legittimità, del travisamento della prova e dei confini con il rimedio della revocazione (Cass. Sez. U. n. 5792/2024). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 La Corte haribadito che il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è, per sua natura, destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; che, infatti, ove il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spettadi porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di consegnare al giudice di legittimità un fatto già definitivamente ricostruito nella sua oggettività. [OSCURATO:PERSONA] pure precisato che non si è più in presenza di errore revocatorio, bensì di un errore di giudizio,sole ove sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l’errore percettivo è incompatibile con il giudizio, sicché se c’è controversia c’è giudizio e se c’è giudizio non c’è errore percettivo; che, di conseguenza, non sussistono i presupposti dellarevocazione solo quando il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi (tanto, del resto, è quanto risulta dal testo dell’art. 395, primo comma. n. 4 c.p.c.); hanno aggiunto, quindi, che «il fatto (probatorio) costituisce un punto controverso sul quale il giudice pronuncia quando il giudizio riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti» e, ancora, che vi è controversia «qualora le parti abbiano mobilitato l'attenzione del giudice sul fatto probatorio, oggetto di contrapposte letture»; hanno evidenziato come solo in questi casi – ovvero laddove accada che sul fatto probatorio si svolga un dibattito tra le parti e che il giudice, prendendone atto, aderisca alla prospettazione di una parte –non vi sia spazio per la revocazione e nulla osti alla formulazione del motivo di cui, a seconda dei casi, ai nn. 4 e 5, dell'articolo 360 c.p.c. sussistendone di volta in volta i necessari presupposti (parr. 10.14 e 10.15 Cass. Sez. U. n. 5792 del 2024 cit.). 4.2. In sintesi,deve ritenersi che la regola generale resti quella per la quale, ove la parte contesti l’errore commesso dal giudice per «non aver visto bene» (secondo la stessa, efficace, terminologia usata dalle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Sezioni Unite)il rimedio esperibile è la revocazione. Solo ove le parti, nei gradi di merito, abbiano espressamente dibattuto sull’esistenza o meno, sull’oggetto rappresentato nella foto, e il giudice abbia risolto il contrasto sorto tra le medesime, prendendo posizione tra le due, sì da escludere, in ragione di quanto dal medesimo affermato, che la sua soluzione sia il frutto di un errore percettivo, residua spazio per far valere con il ricorso per cassazione il vizio di omesso esame. 4.3. Nella fattispecie in esame, il ricorrente assume che dalle fotografie prodotte rilevava che la sponsorizzazione era personale. Non risulta, tuttavia, che la specifica questione – ovvero cosa fosse rappresentato nelle foto –fosse stato oggetto di specifico dibattito, sì da ritenere che si sia in presenza di un errore valutativo e non percettivo. 4.4. In ogni caso, come pure evidenziato nella proposta di definizione, deve rilevarsi che la contestazione in ordine a detto solo rilievo, non era decisiva nel più ampio quadro indiziario valorizzato in sentenza. 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma in favore dellacontroricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8 00,00 , a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, e ad euro 400,00 ai sensi dell’art. 96, t erzo comma, c.p.c.; Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 condanna la ricorrente al pagamento di euro500,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore