CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01637/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18833-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Segretario Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1433/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 312/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18833/2022 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 CC condannato la CGIL-Confederazione Generale Italiana del Lavoro al pagamento, in favore del proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 52.085,89 a titolo di T.F.R. e di mensilità aggiuntive ed ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal sindacato concernente il versamento effettuato, presso l’INPS, della somma di euro 52.792,01 per il riscatto degli anni di laurea del medesimo dipendente. 2. La Corte territoriale –precisato che gravava sul lavoratore l’onere di provare il credito vantato e sul datore di lavoro l’onere dell’avvenuto pagamento nonché rilevato che era pacifica sia la sussistenza del credito (euro 52.085,89) sia il versamento,da parte del sindacato, della somma di euro 52.792,01, all’INPS – ha sottolineato che dal compendio probatorio doveva escludersi la qualificazione giuridica dell’accordo intervenuto tra le parti negli anni 2009/2010 (all’esito del quale la CGIL aveva provveduto al versamento presso l’INPS) quale “prestito garantito dal T.F.R.”, in quanto lo stretto nesso rinvenuto tra erogazione dell’importo all’INPS e accordo sul pensionamento anticipato del lavoratore deponeva per la configurazione di un incentivo all’esodo (pensionamento anticipato poi slittato dal 2012 al 2015 in considerazione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo in materia di accesso alla pensione). 3. Avverso tale sentenza la CGIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1241, 1242, 1243, 1246, 2113, 2110, 1813, 1815, 1817 cod.civ. nonché 115 e 116 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che spettasse al datore di lavoro fornire prova del titolo dell’erogazione di denaro, nonostante orientamento consolidato della giurisprudenza per cui, in applicazione del c.d. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell’adempimento, ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l’onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto oin parte, satisfattivo della pretesa ovvero che esso si riferisca a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. n. 21512 del 2019). La Corte territoriale, interpretando in maniera fantasiosa il carteggio scambiato, a suo tempo, tra il lavoratore e la persona responsabile all’interno della CGIL, ha erroneamente ritenuto che il versamento all’INPS fosse frutto di accordo su un pensionamento anticipato (rappresentando, il riscatto degli anni universitari a carico del datore di lavoro, quale incentivoall’esodo) nonostante le risultanze probatorie non fornissero elementi in tal senso e il comportamento delle parti smentisse il preteso accordo risolutivo. 2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 e 112 c.p.c. nonché 1241 cod.civ., avendo trascurato, la Corte territoriale, l’eccezione di compensazione sollevata dalla CGIL, integrante la violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2. I, motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte inammissibili e, per la parte residua, infondati. 3. Le censure, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e alle deposizioni dei testimoni, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità, in considerazione del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis alla f attispecie in esame (che riduce al " minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). 4. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul debitore che intenda avvalersi di un fatto estintivo del diritto preteso (come da datato e del tutto consolidato orientamento, cfr. Cass. n. 1150 del 1994, che prevede, a carico del datore di lavoro, la prova rigorosa del pagamento dei singoli crediti vantati dal lavoratore). 5. Il richiamo del principio di c.d. prossimità della prova e il ragionamento sviluppato dal ricorrente è errato in quanto presuppone l’acquisita prova dell’adempimento mentre, nel caso di specie, come ricostruito dalla Corte territoriale, il debitore-datore di lavoro non ha dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione (ossia l’erogazione delle somme pretese dal lavoratore, il T.F.R. e le mensilità aggiuntive o, comunque, l’erogazione di una somma a titolo di prestito garantito dal T.F.R. e dalle mensilità aggiuntive maturate dal lavoratore) bensì si è limitato ad eccepire, in compensazione, un credito ossia il versamento di una somma, effettuata presso un terzo (l’ente previdenziale) che, peraltro, il giudice di merito, secondo una valutazione di merito insindacabile in questo grado, ha attribuito ad un titolo giuridico diverso ossia ad accordi intercorsi in merito ad un pensionamento anticipato con pagamento di relativo incentivo. E’, pertanto, infondato il motivo di omessa pronuncia sulla eccezione di compensazione dei rispettivi crediti, in quanto la sentenza impugnata ha esaminato funditus il titolo giuridico posto a base del versamento delle somme, presso l’INPS, da parte della CGIL, ritenendo di configurarlo quale controprestazione del pensionamento anticipato concordato tra le parti. 5. Questa Corte ha, infine, da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; non si ravvisano le condizioni richieste dall’art. 96, comma 3, c.p.c., per l’ulteriore condanna del ricorrente, posto che tale disposizione presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della partesoccombente (cfr. Cass. n. 19948 del 2023, la quale sottolinea che agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.).7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Rigetta l’istanza di oscuramento dei dati proposta dal ricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo