CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 marzo 2020
Cassazione n. 09898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30056-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1 1E0, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I CHELLA; - ricorrente - Colitto [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto di omologa n. RG 2131/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Foggia in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., omologava, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] l'assenza del requisito sanitario utile alle prestazioni richieste e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite,ritenendo generica la dichiarazione relativa ai redditi. Avverso tale decisione Speraddio proponeva ricorso. L'inps rimaneva intimato. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 dis. Attuaz. c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per aver, il tribunale affermato che la dichiarazione presentata non era idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite. A riguardo il Tribunale aveva rilevato che la dichiarazione riportava solo genericamente i redditi percepiti (" i. inferiori ai limiti di legge"). Il motivo risulta fondato. In tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla I. n. 326 del 2003, e risultante dall'aggiunta operata dall'art. 52, comma 6, della I. n. 69 del 2009, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, dell'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina il contenuto dell'istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla Ric. 2020 n. 30056 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi(Cass. 24303/2016; 6616/2018) Questa Corte ha anche chiarito a riguardo che "Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella I. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito" (Cass.n. 22952/2016). Ha poi soggiunto che "è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo -v. tra le altre Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n.24303 cit." ( Cass.n. 23424/2018) Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione, in quanto e' in essa contenuta una assunzione di responsabilità con l'impegno a comunicare ogni variazione, non essendo necessaria l'indicazione specifica della entità del reddito ( Cass.n. 24303/2016; 6616/2018) . Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi la ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica ponendo queste ultime a totale carico dell'Inps. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono Ric. 2020 n. 30056 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica ponendo queste ultime interamente a carico dell'Inps. Condanna l'Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in E. 700,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Cosi' deciso in Roma in data 25 gennaio 2022. Il Presidente e t '7-.;117-i,[OSCURATO:PERSONA].RiA Z, R MAR 2