CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette erle conclusioni del PG akz Lia., CU,/,,e3,&) e._ l i'M. ,~L-tin o(Je_ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha rigettato la domanda di riparazione, dallo stesso proposta, per il periodo di ingiusta detenzione subita in forza di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Taranto in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 1.2. Condannato all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato veniva assolto dalla Corte di appello per non avere commesso il fatto. 1.3. Già il Giudice di primo grado, nella sentenza di assoluzione del Ferrigni dalla prima imputazione, aveva osservato che la presenza dello stesso, in data 01/03/2018, all'esterno dell'appartamento di via Capecelatro 22 - ove egli aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA], attendendola all'esterno mentre la donna si approvvigionava dello stupefacente destinato al successivo spaccio - non era sintomatico di un concorso nel reato quanto, al più, di connivenza e consapevolezza che la Notaristefano potesse gestire traffici illeciti di droga; allo stesso modo in cui era risultato indimostrato anche il successivo coinvolgimento dell'istante nella detenzione del rilevante quantitativo di stupefacente custodito da [OSCURATO:PERSONA] (entrambe le donne legate da vincoli familiari alla famiglia Nigro, operante nel traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti). 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha valorizzato, in chiave negativa, le risultanze probatorie costituite da materiale intercettivo, attività di appostamento e perquisizioni condotte dagli operatori di polizia giudiziaria che consentivano di ritenere certa, in capo al Ferrigni, la conoscenza delle attività di spaccio che coinvolgevano gli altri coindagati e di appurare che il Ferrigni, non solo aveva contezza delle attività suddette, ma apportava il proprio personale contributo attraverso l'elargizione di consigli e di attività materiali. Tale condotta, ad avviso del Collegio, concretizzava una "connivenza" -non punibile -ma idonea a costituire causa ostativa per colpa grave. 3. Il ricorrente solleva le seguenti censure: 3.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per avere il Giudice della riparazione totalmente ignorato gli elementi a discarico, offerti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, riferendo circostanze che avrebbero potuto indurre l'Autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a base del provvedimento cautelare. 3.2. Vizio di motivazione, non avendo l'ordinanza impugnata enunciato gli elementi, in fatto e in diritto, del rigetto. Non è stato accertato il rapporto tra le condotte del Ferrigni e il provvedimento restrittivo della libertà personale. 3.3. Violazione di legge in relazione alla condanna del Ferrigni al pagamento delle spese della procedura in favore del MErirdeflà—§-6Mnna di euro 1500,00oltre alle spese processuali.4. Con memoria pervenuta il 16/01/23 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame, secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Tanto premesso e venendo al caso in esame, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha, congruamente e correttamente, posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha, al riguardo, ricordato la solidarietà dimostrata dal Ferrigni alla Notaristefano, in occasione della perquisizione dell'immobile di via Capecelatro 22; la pronta disponibilità ad esaudire le richieste di costei nel fare da vedetta e impedire l'avvicinamento dei familiari di lei a quel luogo - ove ben sapeva essere custodita la droga, come si ricava dai consigli forniti alla Notaristefano sul comportamento da assumere nel caso fosse stata interrogata - e a supportare le esigenze della madre della donna, [OSCURATO:PERSONA] - mentre la stessa si trovava da "Pinarella" Versace (capostipite della famiglia Nigro). Condotte tutte, sostiene la Corte territoriale con motivazione congrua e corretta in diritto, idonee a creare la falsa apparenza di un contributo attivo del Ferrigni, in termini concorsuali, all'attività illecita dei coimputati, nella piena consapevolezza delle condotte poste in essere da costoro. In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773-01). Più recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 -01).3.1. Totalmente destituito di fondamento in fatto e diritto appare quanto dedotto nell'ultimo motivo di censura. Il ricorrente sostiene di non essere tenuto al pagamento delle spese del procedimento, richiamando la sentenza n. 3346 di questa Corte del 02/12/1996, secondo cui le spese del procedimento graverebbero sull'Amministrazione del Tesoro, qualora la stessa, costituendosi in giudizio, opponga carenza di diritto ovvero eccessività della richiesta, così accrescendo la contenziosità del procedimento. È evidente, tuttavia, che il presupposto affinché ciò possa ritenersi giuridicamente fondato è costituito dall'accoglimento della istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Condizione, tale ultima, assolutamente dirimente ma completamente ignorata dalla difesa. Qualora, l'istanza sia rigettata, come peraltro avvenuto nel caso di specie, resta fermo il principio della soccombenza ed il conseguente onere di pagamento delle spese a carico della parte istante. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta e ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del