CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 )(2/1982; avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Anzitutto il ricorrente lamenta come la Corte si sarebbe limitata a motivare per relationem alla pronunzia di primo grado, confutando in maniera generica le precise doglianze avanzate con i motivi d'appello sui punti indicati. Quanto alla conferma del diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata non avrebbe poi erroneamente preso in considerazione il fatto che l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità e giustificato il suo comportamento in riferimento alle condizioni di abbandono in cui vive. Con riguardo invece all'altra attenuante invocata, il ricorso lamenta che i giudici del merito non hanno considerato come l'azione criminosa, arrestatasi allo stadio del tentativo, non avrebbe prodotto alcun danno effettivo, mentre il valore dei beni di cui l'imputato ha tentato di impossessarsi doveva essere valutato anche alla luce dell'identità del soggetto passivo, ossia una grande catena di supermercati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto. 2. Ciò premesso il ricorso è nel suo complesso infondato. 3. Manifestamente infondate sono le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza, che, contrariamente a quanto eccepito, non si è limitata a rinviare per relationem all'apparato giustificativo della pronunzia di primo grado, ma ha specificamente confutato le doglianze proposte con i motivi d'appello, né, del resto, il ricorso ha indicato quali tra queste sarebbero rimaste senza risposta. Generici sono poi i rilievi svolti con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che non si confrontano con le puntuali osservazioni della Corte sulla scarsa rilevanza delle ammissioni effettuate dall'imputato, posto che egli è stato arrestato in flagranza del reato, nonché sul fatto che i beni oggetto del tentato furto non potevano certo ritenersi, per la maggior parte, di prima necessità,, mentre del tutto legittimamente e motivatamente i giudici del merito hanno fondato la propria decisione sui plurimi precedenti penali del Morabito. Quanto infine al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il ricorrente - le cui doglianze comunque cercano di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione criticata - evoca principi elaborati dalla giurisprudenza al fine di individuare i criteri di valutazione della sola aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p., mentre, quanto alla configurabilità dell'attenuante invocata, la stessa giurisprudenza è costante nell'affermare che assume valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49592 del 13/10/2014, Piricò, Rv. 261343). La suddetta attenuante, dunque, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, Sentenza n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241). Se dunque i rilievi del ricorrente appaiono infondati in diritto, le censure del medesimo risultano altresì generiche nella misura in cui non tengono conto proprio dei danni trascendenti il valore delle cose sottratte cagionati alla persona offesa e di cui la motivazione della sentenza ha specificamente trattato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec