CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01708/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO43t-o-awis,e-eifte-paiti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è stata presentata il 19 maggio 2023, ovvero oltre il termine di quindici giorni, fissato dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che ha cominciato a decorrere dal 17 aprile 2023, giorno di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato, e si è, pertanto, consumato il 3 maggio 2023, data di irrevocabilità dell'ordinanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/