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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 2021

Cassazione n. 23011/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 luglio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del giorno 26 marzo 2018 con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 688 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva considerato destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso in quanto già divisa in dosi; a sostegno della propria difesa il prevenuto dichiarava di aver acquistato il quantitativo già parcellizzato aderendo ad una vantaggiosa offerta da parte dello spacciatore; che il prevenuto censurava altresì la eccessiva quantificazione delle singole dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in possesso del [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata erroneamente riportata come marijuana e non già hashish.

Considerato che il ricorso è inammissibile; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in fatto volte a fornire una diversa valutazione dei fatti di causa per altro non sostenute da alcun elemento probatorio; che né la quantificazione effettuata dalla Corte territoriale relativamente alle singole dosi medie ricavabili dallo stupefacente rinvenuto in possesso del [OSCURATO:PERSONA] né l'errata qualificazione di questo come marijuana, sostanza per altro appartenente alla medesima tabella e contenente il medesimo principio attivo, sono del tutto irrilevanti ai fini della qualificazione del fatto reato in quanto la destinazione allo spaccio è stata correttamente dedotta dai Giudici del merito sia sulla scorta della sua predisposizione in dosi sia sul complessivo dato ponderale idoneo alla preparazione di un numero di dosi medie singole ampiamente esuberante rispetto all'ordinario fabbisogno di un solo consumatore; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1%14 „tale Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 luglio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del giorno 26 marzo 2018 con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 688 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva considerato destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso in quanto già divisa in dosi; a sostegno della propria difesa il prevenuto dichiarava di aver acquistato il quantitativo già parcellizzato aderendo ad una vantaggiosa offerta da parte dello spacciatore; che il prevenuto censurava altresì la eccessiva quantificazione delle singole dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in possesso del [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata erroneamente riportata come marijuana e non già hashish. Considerato che il ricorso è inammissibile; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in fatto volte a fornire una diversa valutazione dei fatti di causa per altro non sostenute da alcun elemento probatorio; che né la quantificazione effettuata dalla Corte territoriale relativamente alle singole dosi medie ricavabili dallo stupefacente rinvenuto in possesso del [OSCURATO:PERSONA] né l'errata qualificazione di questo come marijuana, sostanza per altro appartenente alla medesima tabella e contenente il medesimo principio attivo, sono del tutto irrilevanti ai fini della qualificazione del fatto reato in quanto la destinazione allo spaccio è stata correttamente dedotta dai Giudici del merito sia sulla scorta della sua predisposizione in dosi sia sul complessivo dato ponderale idoneo alla preparazione di un numero di dosi medie singole ampiamente esuberante rispetto all'ordinario fabbisogno di un solo consumatore; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1%14 „tale Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della
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