CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto dell'8 luglio 2021 della Corte di appello di Lecce che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativamente alla misura di prevenzione della sorveglianza, a lui applicata per la durata di anni uno, mesi sei con provvedimento del 14 luglio 2011 del Tribunale di Brindisi. Il giudice di merito ha argomentato la propria decisione per il fatto che non erano decorsi i tre anni di prova legale stabiliti dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati in ordine ai quali era stata concessa la misura alternativa alla detenzione non erano sintomo di allarme sociale (tanto che a Longo, nell'esecuzione di tale misura alternativa, erano state concesse la liberazione anticipata, e l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa); che il condannato aveva dimostrato di aver tenuto una buona condotta nel triennio successivo alla cessazione della misura di prevenzione; che la misura di prevenzione era stata applicata solo per tre mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte. Sicché gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Lecce quale giudice "a quo" (Sez. 7, ord. n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579). P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 70 D.Igs. n. 159 del 2011 e 678 comma 1-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sandrini r- L,LD 2 [OSCURATO:PERSONA] C