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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 17411/2023

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o (TR), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Perugia il 19 febbraio 2015,n. 121/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 giugno 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] CONTADINA1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalCommissione tributaria regionale di Perugia il 19 febbraio 2015, n. 121/02 /201 5 , che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per la decadenza dalle agevolazionidella c.d.

“piccola proprietà contadina” per gli imprenditori agricoli professionali, in relazione all’acquisto per compravendita della proprietà di fondi rustic i in Comune di Ce tona ( SI ) , con rogito notarile dell’11 dicembre 2009, a causa del possesso della sola qualifica di coltivatore diretto, non essendo stata iscritta – a seguito di rigetto della relativa istanza - anche nel l’apposita gestione previdenziale ed assistenziale degli imprenditor i agricol i professionali, ha accolto l ’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia il 17 settembre 201 3, n. 221/07/2013 , con compensazione delle spesegiudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l ’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale della categoria di appartenenza costituisse requisito imprescindibile per usufruire delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (IAP);

3. l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla materia del contendere, che era costituita dalla spettanza alla contribuente delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, essendo ella iscritta –nella duplice qualità di imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto –alla ges tione previdenziale dei coltivatori diretti; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e 1, commi 1 e 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le agevolazioni previste per i coltivatori diretti non potessero estendersi agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente non potesse usufruire delle agevolazioni previste per la c.d.

“piccola proprietà contadina” in qualità di coltivatore diretto; 2.il primo motivo è infondato. 2.1 a ben vedere, la sentenza impugnata ha espressamente esaminato i motivi dedotti con l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, accogliendolo sul presupposto che «la condizione richiesta per l’applicazione dei benefici in parola è che la persona fisica, oltre ad essere in possesso della qualifica di IAP, sia anche iscritta nella relativa gestione previdenziale e assistenziale»;2.2 invero, secondo il giudice di appello, alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, «(...) è lecito ritenere che il legislatore abbia inteso estendere all’imprenditore agricolo professionale IAP, persona fisica, sìle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ma a condizione però che risulti iscritto nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale della categoria di appartenenza»; 2.3 pertanto, sulla scorta di tale motivazione, si deve escludere che il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi sul thema decidendum nei limiti segnati daldevolutum;

3. il secondo motivo ed il terzo motivo –la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono infondati; 3.1come è noto, il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha introdotto la nuova figura dell'“imprenditore agricolo professionale” (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 14 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (art. 1, comma 1); 3.2 i predetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art.1, comma 2); l'accertamento regionale è necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (vedasi la circolare emanata dall’INPS il 24 maggio 2004, n. 85), a sua volta presupposto per il trattamento tributario;3.3 l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99,dispone che: « Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto»; 3.4 dunque,ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l'imprenditore agricolo professionale deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale per essere equiparato alla persona fisica del coltivatore diretto; ciò soprattutto ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani; 3.5 le due qualifiche, comunque, non coincidono, sicché è anche possibile possedere la sola qualifica dicoltivatore diretto e non anche quella di imprenditore agricolo professionale; 3.6 la legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; infatti, il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, ora IAP, non è richiesto sin dal momento della stipulazione della compravendita con aliquota agevolata, ma può anche essere conseguito in epoca successiva; 3.7 siritiene, infatti, che il d.lgs. 29 marzo 2004 , n. 99 , abbia esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954,n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, ma senza richiedere la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge 6 agosto 1954, n.604, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende promuovere (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3100; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11282); 3.8 va, quindi, ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui: «In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto» (in termini: Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071 – nello stesso senso: ; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2014, n. 23630; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020,n. 11320; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2020, n. 11618; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2022, n. 17416; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2023, n. 11978; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12500); 3.9 né sarebbe possibile argomentare che,se, a seguito della abrogazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, è venuto meno l'obbligo di presentare al pubblico ufficiale rogante (o autenticante) ovveroall'ufficio del registro entro il triennio successivo alla registrazione la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.153, tuttavia, sostituita per effetto dell'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale con quella di imprenditore agricolo professionale, all'obbligo di presentare la certificazione di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si è sostituito l'obbligo di presentare la documentazione di accertamento rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99; simile argomentazione, oltre a forzare la lettera del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la quale non si esprime in termini di obbligo di presentazione della documentazione regionale né, tanto meno, in termini di obbligo di presentazione sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali, si scontrerebbe con il rilievo, conseguente alla rimarcata incompatibilità delle condizioni previste dall’art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717); 3.10 l'enunciato principio è stato richiamato anche con riferimento alle compravendite escluse dall’applicazione del d.lgs.27 maggio 2005, n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005); a tale riguardo, è stato rilevato che appare, in definitiva, congruo leggere l'art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nel testo anteriorealle modifiche apportate dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, per cui: «All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materiadi imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», ha inteso riconoscere a favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) un'agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch'essa dà luogo alla riduzione d'aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un'agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince, appunto, dall'incompatibilità degli stessi rispetto all'imprenditore agricolo professionale (IAP); beneficio che per assolvere la sua funzione, quella dell'incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può essere subordinato all'esistenza, da certificare, dei requisiti che, nella sostanza, la neghino (Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071); 3.11 ora, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004,n. 99, quale introdotto dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101: « Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS.

Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP»;3.12in buona sostanza, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il legislatore ha delineato un duplice regime con riguardo alle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina in relazione alla sussistenza o all’insussistenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IPA): difatti, per la prima ipotesi, è sufficiente che il contribuente abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (cioè, di avere per la seconda ipotesi, è necessario che il contribuente non solo abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, nn. 1 e 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (cioè, diessere persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;di aver acquistato in proprietà o in enfiteusi un fondo idoneo alla formazione o al l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta adeventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non eccedentedi oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso), ma abbia anche dichiarato il possesso del requisito previsto dall’art. 2, n. 3, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (cioè, di non aver venduto alcun fondo oppure di aver venduto fondi con superficie complessiva non superiore ad un ettaro, nel biennio antecedente all’acquisto);3.13 ne consegue, alla luce delle rispettive discipline,che si tratta di due agevolazioni autonome e distinte, che il contribuente non può invocare in via alternativa o subordinata al momento della stipulazione del rogito notarile, essendone diversi i requisiti previsti per poterne usufruire; 3.14 è pur vero che, di recente, questa Corte ha affermato che: «In tema di imposta di registro, ove l'imprenditore agricolo professionale abbia acquistato un fondo rustico tra il 30 giugno 2005 e il 7 aprile 2011 e sia decaduto dalle agevolazioni della c.d.

"piccola proprietà contadina" ex art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, a seguito della rivendita totale o parziale del bene prima di cinque anni dall'acquisto, deve applicarsi l'aliquota in misura ridotta dell'otto per cento, secondo la previsione della nota I all'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante ratione temporis dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, com ma 5 - quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004 (quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2005), che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale la disciplina precedentemente prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, venuto meno in seguito all'abrogazione dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, intervenuta con l'art. 1, comma 1- quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la produzione, in sede di rogito notarile, della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per ottenere, d'ufficio, tale beneficio, quand'anche decaduto dalle agevolazioni della c.d.

“piccola proprietà contadina ”, non potendo l'amministrazione finanziaria applicare l'aliquota nella misura del quindici per cento secondo la previsione ratione temporis dell'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 per i «soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali»» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33288); 3.15 tuttavia, il suddetto principio è stato enunciato sul presupposto che la previsione dell'art. 1, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi» sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 9%) sancisce il trattamento tributario di default per il trasferimento di terreni agricoli e di relative pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, che siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; là dove, invece, l'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 (a tenore del quale: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», si applica l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 15%) regolamenta le ipotesi residuali di trasferimenti di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di soggetti professionalmente non qualificati (cioè, né coltivatori diretti, né imprenditori agricoli professionali), desumendone la compatibilità con l’ orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di incumulabilità delle agevolazioni fiscali, giacché, nella vicenda in disamina, non si tratta di applicare una diversa agevolazione fiscale in luogo di altra per la quale l'amministrazione finanziaria abbia comminato la revoca o la decadenza ovvero per la quale il contribuente abbia deciso la rinunzia, ma soltanto di applicare il trattamento fiscale ordinariamente previsto dalla disciplina legislativa per la peculiarità della fattispecie impositiva(in termini: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33288); 3.16 nel caso di specie, in sede di rogito notarile (art. 7 delle pattuizioni contrattuali, sotto la rubrica “ [OSCURATO:PERSONA]”), la contribuente aveva reso la seguente dichiarazione ai fini fiscali (che è stata trascritta in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza): «La signora [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver presentato domanda per la richiesta di attestazione, di cui al D.Lgs. N. 99/04, come modificato dal D.Lgs. 101/2005, al fine di ottenere la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (IAP) e di essere iscritta alla gestione previdenziale ed assistenziale; e chiede pertanto ai sensi dell’art. 1, 4° comma, del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, così come modificato dal D.Lgs. 27/05/2005 n. 101, le agevolazioni in materia di imposizione indiretta stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604 e successive proroghe e modificazioni (imposta di registro ed ipotecaria fisse ed imposta catastale ordinaria).

Al riguardo l’acquirente dichiara di impegnarsi a conseguirei requisiti per l’imprenditore agricolo professionale nei ventiquattro mesi successivi alla data odierna e di essere iscritto nell’apposita gestione INPS»; 3.17dunque, con la suddetta dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 - ter , del d.lgs. 29 ma rzo 2004, n. 99, la contribuente aveva manifestato l’opzione inequivoca d i usufruire delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” nella specifica qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP), il cui riconoscimento in itinere era subordinato alla sola certificazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, da parte della Regione nel termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della relativa istanza, non potendo ven ire in rilievo l’accertamento deirequisiti previsti dall’art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per i coltivatori diretti; 3.18 peraltro, con l’avviso di liquidazione in contestazione, l’amministrazione finanziaria ha dichiarato la decadenza della contribuente dall’invocata agevolazione per la mancata iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale degli IAP; 3.19 ne discende che, una volta esclusa la qualità di imprenditore agricolo professionale con la conseguen te decadenza dall’agevolazione della c.d.

“piccola proprietà contadina” sub speciedell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il contribuente non può invocare – né , a maggior ragione, l’amministrazione finanziaria può riconoscere d’ufficio - il trattamento previsto al med esimo titolo per il coltivatore diretto dall’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604; 3.20per cui, nella vicenda in disanima, va ribadito l’indirizzo della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque, accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare –anche se in via subordinata - altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti di diritto o di fatto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2003, n. 14601; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8409; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2017, n. 10099; Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2018, n. 24655; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2021, n. 13500; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14935; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33288);

4. inconclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;

5. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovutodà atto dell'obbligo, a carico della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o (TR), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Perugia il 19 febbraio 2015,n. 121/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 giugno 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] CONTADINA1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalCommissione tributaria regionale di Perugia il 19 febbraio 2015, n. 121/02 /201 5 , che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per la decadenza dalle agevolazionidella c.d. “piccola proprietà contadina” per gli imprenditori agricoli professionali, in relazione all’acquisto per compravendita della proprietà di fondi rustic i in Comune di Ce tona ( SI ) , con rogito notarile dell’11 dicembre 2009, a causa del possesso della sola qualifica di coltivatore diretto, non essendo stata iscritta – a seguito di rigetto della relativa istanza - anche nel l’apposita gestione previdenziale ed assistenziale degli imprenditor i agricol i professionali, ha accolto l ’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia il 17 settembre 201 3, n. 221/07/2013 , con compensazione delle spesegiudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l ’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale della categoria di appartenenza costituisse requisito imprescindibile per usufruire delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (IAP); 3. l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla materia del contendere, che era costituita dalla spettanza alla contribuente delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, essendo ella iscritta –nella duplice qualità di imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto –alla ges tione previdenziale dei coltivatori diretti; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e 1, commi 1 e 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le agevolazioni previste per i coltivatori diretti non potessero estendersi agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente non potesse usufruire delle agevolazioni previste per la c.d. “piccola proprietà contadina” in qualità di coltivatore diretto; 2.il primo motivo è infondato. 2.1 a ben vedere, la sentenza impugnata ha espressamente esaminato i motivi dedotti con l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, accogliendolo sul presupposto che «la condizione richiesta per l’applicazione dei benefici in parola è che la persona fisica, oltre ad essere in possesso della qualifica di IAP, sia anche iscritta nella relativa gestione previdenziale e assistenziale»;2.2 invero, secondo il giudice di appello, alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, «(...) è lecito ritenere che il legislatore abbia inteso estendere all’imprenditore agricolo professionale IAP, persona fisica, sìle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ma a condizione però che risulti iscritto nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale della categoria di appartenenza»; 2.3 pertanto, sulla scorta di tale motivazione, si deve escludere che il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi sul thema decidendum nei limiti segnati daldevolutum; 3. il secondo motivo ed il terzo motivo –la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono infondati; 3.1come è noto, il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha introdotto la nuova figura dell'“imprenditore agricolo professionale” (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 14 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (art. 1, comma 1); 3.2 i predetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art.1, comma 2); l'accertamento regionale è necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (vedasi la circolare emanata dall’INPS il 24 maggio 2004, n. 85), a sua volta presupposto per il trattamento tributario;3.3 l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99,dispone che: « Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto»; 3.4 dunque,ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l'imprenditore agricolo professionale deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale per essere equiparato alla persona fisica del coltivatore diretto; ciò soprattutto ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani; 3.5 le due qualifiche, comunque, non coincidono, sicché è anche possibile possedere la sola qualifica dicoltivatore diretto e non anche quella di imprenditore agricolo professionale; 3.6 la legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; infatti, il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, ora IAP, non è richiesto sin dal momento della stipulazione della compravendita con aliquota agevolata, ma può anche essere conseguito in epoca successiva; 3.7 siritiene, infatti, che il d.lgs. 29 marzo 2004 , n. 99 , abbia esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954,n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, ma senza richiedere la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge 6 agosto 1954, n.604, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende promuovere (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3100; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11282); 3.8 va, quindi, ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui: «In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto» (in termini: Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071 – nello stesso senso: ; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2014, n. 23630; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020,n. 11320; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2020, n. 11618; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2022, n. 17416; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2023, n. 11978; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12500); 3.9 né sarebbe possibile argomentare che,se, a seguito della abrogazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, è venuto meno l'obbligo di presentare al pubblico ufficiale rogante (o autenticante) ovveroall'ufficio del registro entro il triennio successivo alla registrazione la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.153, tuttavia, sostituita per effetto dell'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale con quella di imprenditore agricolo professionale, all'obbligo di presentare la certificazione di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si è sostituito l'obbligo di presentare la documentazione di accertamento rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99; simile argomentazione, oltre a forzare la lettera del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la quale non si esprime in termini di obbligo di presentazione della documentazione regionale né, tanto meno, in termini di obbligo di presentazione sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali, si scontrerebbe con il rilievo, conseguente alla rimarcata incompatibilità delle condizioni previste dall’art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717); 3.10 l'enunciato principio è stato richiamato anche con riferimento alle compravendite escluse dall’applicazione del d.lgs.27 maggio 2005, n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005); a tale riguardo, è stato rilevato che appare, in definitiva, congruo leggere l'art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nel testo anteriorealle modifiche apportate dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, per cui: «All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materiadi imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», ha inteso riconoscere a favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) un'agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch'essa dà luogo alla riduzione d'aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un'agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince, appunto, dall'incompatibilità degli stessi rispetto all'imprenditore agricolo professionale (IAP); beneficio che per assolvere la sua funzione, quella dell'incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può essere subordinato all'esistenza, da certificare, dei requisiti che, nella sostanza, la neghino (Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071); 3.11 ora, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29 marzo 2004,n. 99, quale introdotto dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101: « Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP»;3.12in buona sostanza, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il legislatore ha delineato un duplice regime con riguardo alle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina in relazione alla sussistenza o all’insussistenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IPA): difatti, per la prima ipotesi, è sufficiente che il contribuente abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (cioè, di avere per la seconda ipotesi, è necessario che il contribuente non solo abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, nn. 1 e 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (cioè, diessere persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;di aver acquistato in proprietà o in enfiteusi un fondo idoneo alla formazione o al l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta adeventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non eccedentedi oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso), ma abbia anche dichiarato il possesso del requisito previsto dall’art. 2, n. 3, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (cioè, di non aver venduto alcun fondo oppure di aver venduto fondi con superficie complessiva non superiore ad un ettaro, nel biennio antecedente all’acquisto);3.13 ne consegue, alla luce delle rispettive discipline,che si tratta di due agevolazioni autonome e distinte, che il contribuente non può invocare in via alternativa o subordinata al momento della stipulazione del rogito notarile, essendone diversi i requisiti previsti per poterne usufruire; 3.14 è pur vero che, di recente, questa Corte ha affermato che: «In tema di imposta di registro, ove l'imprenditore agricolo professionale abbia acquistato un fondo rustico tra il 30 giugno 2005 e il 7 aprile 2011 e sia decaduto dalle agevolazioni della c.d. "piccola proprietà contadina" ex art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, a seguito della rivendita totale o parziale del bene prima di cinque anni dall'acquisto, deve applicarsi l'aliquota in misura ridotta dell'otto per cento, secondo la previsione della nota I all'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante ratione temporis dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, com ma 5 - quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004 (quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2005), che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale la disciplina precedentemente prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, venuto meno in seguito all'abrogazione dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, intervenuta con l'art. 1, comma 1- quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la produzione, in sede di rogito notarile, della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per ottenere, d'ufficio, tale beneficio, quand'anche decaduto dalle agevolazioni della c.d. “piccola proprietà contadina ”, non potendo l'amministrazione finanziaria applicare l'aliquota nella misura del quindici per cento secondo la previsione ratione temporis dell'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 per i «soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali»» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33288); 3.15 tuttavia, il suddetto principio è stato enunciato sul presupposto che la previsione dell'art. 1, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi» sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 9%) sancisce il trattamento tributario di default per il trasferimento di terreni agricoli e di relative pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, che siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; là dove, invece, l'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 (a tenore del quale: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», si applica l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 15%) regolamenta le ipotesi residuali di trasferimenti di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di soggetti professionalmente non qualificati (cioè, né coltivatori diretti, né imprenditori agricoli professionali), desumendone la compatibilità con l’ orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di incumulabilità delle agevolazioni fiscali, giacché, nella vicenda in disamina, non si tratta di applicare una diversa agevolazione fiscale in luogo di altra per la quale l'amministrazione finanziaria abbia comminato la revoca o la decadenza ovvero per la quale il contribuente abbia deciso la rinunzia, ma soltanto di applicare il trattamento fiscale ordinariamente previsto dalla disciplina legislativa per la peculiarità della fattispecie impositiva(in termini: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33288); 3.16 nel caso di specie, in sede di rogito notarile (art. 7 delle pattuizioni contrattuali, sotto la rubrica “ [OSCURATO:PERSONA]”), la contribuente aveva reso la seguente dichiarazione ai fini fiscali (che è stata trascritta in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza): «La signora [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver presentato domanda per la richiesta di attestazione, di cui al D.Lgs. N. 99/04, come modificato dal D.Lgs. 101/2005, al fine di ottenere la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (IAP) e di essere iscritta alla gestione previdenziale ed assistenziale; e chiede pertanto ai sensi dell’art. 1, 4° comma, del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, così come modificato dal D.Lgs. 27/05/2005 n. 101, le agevolazioni in materia di imposizione indiretta stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604 e successive proroghe e modificazioni (imposta di registro ed ipotecaria fisse ed imposta catastale ordinaria). Al riguardo l’acquirente dichiara di impegnarsi a conseguirei requisiti per l’imprenditore agricolo professionale nei ventiquattro mesi successivi alla data odierna e di essere iscritto nell’apposita gestione INPS»; 3.17dunque, con la suddetta dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 - ter , del d.lgs. 29 ma rzo 2004, n. 99, la contribuente aveva manifestato l’opzione inequivoca d i usufruire delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” nella specifica qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP), il cui riconoscimento in itinere era subordinato alla sola certificazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, da parte della Regione nel termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della relativa istanza, non potendo ven ire in rilievo l’accertamento deirequisiti previsti dall’art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per i coltivatori diretti; 3.18 peraltro, con l’avviso di liquidazione in contestazione, l’amministrazione finanziaria ha dichiarato la decadenza della contribuente dall’invocata agevolazione per la mancata iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale degli IAP; 3.19 ne discende che, una volta esclusa la qualità di imprenditore agricolo professionale con la conseguen te decadenza dall’agevolazione della c.d. “piccola proprietà contadina” sub speciedell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il contribuente non può invocare – né , a maggior ragione, l’amministrazione finanziaria può riconoscere d’ufficio - il trattamento previsto al med esimo titolo per il coltivatore diretto dall’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604; 3.20per cui, nella vicenda in disanima, va ribadito l’indirizzo della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque, accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare –anche se in via subordinata - altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti di diritto o di fatto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2003, n. 14601; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2013, n. 8409; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2017, n. 10099; Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2018, n. 24655; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2021, n. 13500; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14935; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33288); 4. inconclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 5. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovutodà atto dell'obbligo, a carico della ric
Sentenza Cassazione n. 17411/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris