CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 6 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta come l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si sia fondata sulla sola documentazione acquisita, risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal fatto che il profitto fosse stato da questi riscosso per il tramite della carta Postepay a lui intestata, senza alcun pregio per le deduzioni difensive in ordine all'acquisizione della documentazione bancaria, pienamente utilizzabile; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 4 ha correttamente escluso l'attenuante sulla base della valutazione, insindacabile in questa sede, in termini di non irrisorietà del pregiudizio arrecato alle persone offese; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA]