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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 28536/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2024, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, promosso da [OSCURATO:PERSONA], con il quale la predetta aveva chiesto di sciogliere il vincolo di solidarietà soggettiva ed escludere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla procedura esecutiva promossa dalla Procura generale della Corte d'appello di Napoli che aveva emesso provvedimento di ingiunzione a demolire, notificatole il 13/09/2017, avente ad oggetto le opere abusive di cui alla sentenza di condanna del 04/05/199, irr. il 10/08/1999.

2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 31 d.P.R. 380 del 2001.

Muovendo dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al carattere reale della demolizione delle opere abusive che, come è noto, prescinde dalla responsabilità del proprietario, e sul rilievo che la predetta, con atto di compravendita stipulato in data 26/03/1997, aveva ceduto il manufatto abusivo, argomenta, la ricorrente, che l'ordine di demolizione n. 437/2013 RESA sarebbe stato erroneamente ingiunto alla medesima Lubrano in un momento in cui ella non vantava più, sul bene oggetto della procedura, nessuna signoria trovandosi per ragioni di fatto e di diritto nell'impossibilità di ottemperare al comando volto a ripristinare lo stato dei luoghi.

In altri termini, considerata la natura reale dell'ordine di demolizione che colpisce il bene abusivo in quanto tale, irrogabile, come detto, nei confronti di chi si trova al momento dell'erogazione della ingiunzione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato, sarebbe errata l'applicazione della legge fatta dalla Corte d'appello di Napoli che ha affermato che l'ordine di demolizione ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo autore dell'abuso e, allo stesso tempo, ritiene di non poter estromettere la ricorrente dalla procedura esecutiva, con l'effetto di far ricadere l'ordine di demolizione su un soggetto che non è più in alcun rapporto col bene per essere stato all'epoca committente dell'abuso. - Vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della motivazione là dove la corte territoriale dopo avere richiamato l'art. 31 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 che identifica i soggetti destinatari, considera quale destinatario della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso ovvero colui che abbia con il bene una relazione materiale e, dall'altro lato, preso atto che la ricorrente non vanta più alcuna relazione con il bene oggetto della demolizione, conferma il provvedimento di ingiunzione emesso nei suoi confronti.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Va, innanzitutto, ricordato che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 - 01; Sez. 3, n. 472.81 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 - 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01).

Si è al riguardo precisato che: a) l'operatività dell'ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez.

3. n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175 - 01); b) l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01); c) l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880 - 01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266 - 01).

Ciò sul rilievo che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa, tant'è che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736).

Tale orientamento è stato ribadito in considerazione del fatto che le caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275850 - 02).

5. Nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la revoca né la sospensione dell'ordine di demolizione, ma unicamente l'esclusione dalla legittimazione passiva nella procedura di ingiunzione a demolire.

La questione posta pone il tema dell'interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento che dispone la demolizione di un bene del quale da lungo tempo, ormai, non è più proprietaria.

L'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, c:orrelato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez.

U, n. 28911 del 28/09/2019, Masseria, Rv. 275953 - 02).

La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Ciò premesso, la ricorrente, che non pone questioni sulla legittimità dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza che l'aveva condannata, non allega, non essendo più proprietaria, quale interesse giuridicamente tutelato possa ricorrente tenuto conto che la demolizione colpisce il bene e l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso (Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).t

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2024, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, promosso da [OSCURATO:PERSONA], con il quale la predetta aveva chiesto di sciogliere il vincolo di solidarietà soggettiva ed escludere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla procedura esecutiva promossa dalla Procura generale della Corte d'appello di Napoli che aveva emesso provvedimento di ingiunzione a demolire, notificatole il 13/09/2017, avente ad oggetto le opere abusive di cui alla sentenza di condanna del 04/05/199, irr. il 10/08/1999. 2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 31 d.P.R. 380 del 2001. Muovendo dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al carattere reale della demolizione delle opere abusive che, come è noto, prescinde dalla responsabilità del proprietario, e sul rilievo che la predetta, con atto di compravendita stipulato in data 26/03/1997, aveva ceduto il manufatto abusivo, argomenta, la ricorrente, che l'ordine di demolizione n. 437/2013 RESA sarebbe stato erroneamente ingiunto alla medesima Lubrano in un momento in cui ella non vantava più, sul bene oggetto della procedura, nessuna signoria trovandosi per ragioni di fatto e di diritto nell'impossibilità di ottemperare al comando volto a ripristinare lo stato dei luoghi. In altri termini, considerata la natura reale dell'ordine di demolizione che colpisce il bene abusivo in quanto tale, irrogabile, come detto, nei confronti di chi si trova al momento dell'erogazione della ingiunzione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato, sarebbe errata l'applicazione della legge fatta dalla Corte d'appello di Napoli che ha affermato che l'ordine di demolizione ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo autore dell'abuso e, allo stesso tempo, ritiene di non poter estromettere la ricorrente dalla procedura esecutiva, con l'effetto di far ricadere l'ordine di demolizione su un soggetto che non è più in alcun rapporto col bene per essere stato all'epoca committente dell'abuso. - Vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della motivazione là dove la corte territoriale dopo avere richiamato l'art. 31 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 che identifica i soggetti destinatari, considera quale destinatario della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso ovvero colui che abbia con il bene una relazione materiale e, dall'altro lato, preso atto che la ricorrente non vanta più alcuna relazione con il bene oggetto della demolizione, conferma il provvedimento di ingiunzione emesso nei suoi confronti. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Va, innanzitutto, ricordato che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 - 01; Sez. 3, n. 472.81 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 - 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01). Si è al riguardo precisato che: a) l'operatività dell'ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3. n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175 - 01); b) l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01); c) l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880 - 01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266 - 01). Ciò sul rilievo che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa, tant'è che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736). Tale orientamento è stato ribadito in considerazione del fatto che le caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275850 - 02). 5. Nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la revoca né la sospensione dell'ordine di demolizione, ma unicamente l'esclusione dalla legittimazione passiva nella procedura di ingiunzione a demolire. La questione posta pone il tema dell'interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento che dispone la demolizione di un bene del quale da lungo tempo, ormai, non è più proprietaria. L'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, c:orrelato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 28911 del 28/09/2019, Masseria, Rv. 275953 - 02). La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Ciò premesso, la ricorrente, che non pone questioni sulla legittimità dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza che l'aveva condannata, non allega, non essendo più proprietaria, quale interesse giuridicamente tutelato possa ricorrente tenuto conto che la demolizione colpisce il bene e l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso (Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).t 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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