CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 05852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30841/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ex lege domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 737/2020 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il21 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30841/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propose ro opposizione al precetto, notificato unitamente al decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Teramo , con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva loro intimatoil rilascio di alcuni immobili situati in Martinsicuro, in qualità di aggiudicatario degli stessi. A fondamento dell’opposizione dedussero che quei beni avevano formato oggetto di preliminare di vendita da parte dello Spinelli a [OSCURATO:PERSONA] e che, mentre quest’ultimo ( promittente - acquirente) aveva versato l’intero prezzo, il primo (promittente-alienante) non aveva adempiuto alla prop r ia obbligazione di stipulare il contratto definitivo, cosicché era stato convenuto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] ex art.2932 cod. civ.. L’opposizione è stata rigettata sia in primo grado dal Tribunale di Teramo che in appello dalla Corte territoriale dell’Aquila, dopo che il giudizio di secondo grado era stato riassunto da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimoin qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, con sentenza 21 maggio 2020, n. 737, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-la sentenza di primo grado era nulla, ex art. 159 cod. proc. civ. , per propagazione della nullità che aveva colpito la notificazione dell’ordinanza riservata di fissazione dell’udienza del 7 ottobre 2011 (notificata al domicilio degli opponenti anziché co municata in cancelleria,ove il loro difensore era ex lege domiciliato), la quale si era svolta in assenza della parte opponente che non aveva potuto formulare le richieste istruttorie e che vanamente aveva chiesto di essererimessa in termine per provvedere al riguardo ; II- la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non implicava, tuttavia, larimessione al primo giudice della causa, la quale doveva essere invece decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30841/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a precetto, stante l’inammissibilità della dedotta pro v a testimoniale ai fini d ella dimostrazione dell’esistenza del contratto, la mancat a produzione in giudizio della scrittura privata e, comunque, l’efficacia meramente obbligatoria dell’eventuale preliminare stipulato tra le parti. Avverso lasentenza della Corte abruzzese propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Non svolge difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Esso, infatti, è stato proposto, per [OSCURATO:PERSONA], in carenza di procura e, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una procura conferita al difensore « in calce all’atto di riassunzione del precedente grado di giudizio» (cfr. pag. 1 del ricorsomedesimo), e cioè in virtù della procura, datata 4 settembre 2019, conferita per la riassunzione del giudizio d’appello, conclusosi con la sentenza impugnata del 21 maggio 2020. Costituisce, tuttavia , ius receptum il principio per cui è inammissibile, per difetto delnecessario requisito della specialità della procura (art. 365 cod. proc. civ. ) , il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità, perché conferita in violazione dell’obbligo di conferire la C.C. 10.01.2023 N. R.G. 30841/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. procura medesima successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (ex multis, Cass. 01/07/2020, n. 13263; Cass. 12/05/2003, n. 7181). Questo principio trova ulteriore conferma nella recente pro nuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057), la quale ha enuncia to la regula iuris secondo cui il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Con questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti statuito che tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione. Ebbene, nell’ipotesi– come quel la in esame – in cui la procura sia stata rilasciatain dataanteriore all’emissione della sentenza impugnata per cassazione, la non riferibilità di essa allo specifico giudizio per cassazioneavente ad oggetto la sentenza di merito impugnata, nonché evidente, appare assolutamente certa, in quanto il provvedimento attinto dal ricorso per cassazione non era statoancora emesso al tempo del conferimento della procura; ciò, evidentemente, anche nell’ipotesi in cui la procura, recante data anteriore alla sentenza di m e rito impugnata, contenga nondimeno il generico riferimento alla C.C. 10.01.2023 N. R.G. 30841/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. attribuzione al difensoredella facoltà di difendere la parte “in ogni stato e grado di giudizio, anche innanzi alla Corte di cassazione”. Conformemente a d un consolidato orientamento espresso dalle stesse Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178) , al quale la richiamata recentepronuncia del massimo consesso di questa Corte haaltrettanto espressamente affermato di voler dare continuità (Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057, cit. , p unto 12 della motivazione), va dunque ribadito che «il requisito della specialità della procura non sussiste se essa è conferita primadella pubblicazione del provvedimento impugnato col ricorso», giacché tale requisito non presuppone la mera volontà di abilitare il difensorealla proposizione di un eventuale fu turo ricorso per cassazione, ma postula l’intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, che deve quindi essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo. 3.Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la parte intimatanon ha svolto difese in questa sede. 5. L ’ inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della C.C. 10.01.2023 N. R.G. 30841/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a