CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.34140/25 Ritenuto che le questioni poste con il ricorso relative alla nullità del verbale di sequestro e alla perdita di efficacia del sequestro sono manifestamente infondate per le ragioni già indicate dalla Corte di appello di Lecce, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, considerato quanto evidenziato sulla sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato al momento del sequestro e della contestuale nomina a custode, e della piena validità ed efficacia del sequestro al momento in cui l'imputato ha ceduto ad altri la proprietà ed il possesso dell'autovettura, indipendentemente dalla osservanza del termine per la confisca non essendo intervenuto alcun provvedimento di dissequestro; ritenuto che parimenti inammissibili sono le censure articolate con riferimento al reato di cui all'art. 650 cod. pen. essendo manifestamente infondate le argomentazioni con cui si adduce che il provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe addirittura abnorme ed abusivo oltre che inutile; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. e di pena sospesa) concernendo la valutazione dei presupposti di fatto oltre che la prognosi di astensione dalla futura commissione di altri delitti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] W.1 cAN #Furreio i o [OSCURATO:PERSONA] 2